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Attestati di
Certificazione Energetica
Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa,
Livorno, Arezzo e in tutta
la Toscana
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L'Attestato
di Certificazione Energetica è obbligatorio ai
sensi della Legge Nazionale (D.Lgs. 192/2005) e delle norme della Regione
Toscana (L.R. 39/2005 e DPGR 25/2/2010 17/R) nei seguenti casi:
1)
Compravendite Immobiliari
2) Affitti, locazioni
3) Nuovi
edifici / Ristrutturazioni totali
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RICHIESTA ATTESTATI (info,
preventivi):
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Contattaci per un preventivo gratuito
o per informazioni. I nostri esperti
valuteranno le caratteristiche del tuo immobile e ti forniranno
con serietà un preventivo per l'attestato di certificazione energetica.
(la chiamata è gratuita da telefono fisso, numero
attivo nei giorni feriali dalle 10 alle 19).
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dai cellulari chiamare Tel. 338
9486390 - e-mail:
admin@luminance.it
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| I nostri tecnici sono tutti Certificatori
Abilitati ai sensi della vigente normativa. (i
requisiti dei tecnici abilitati sono specificati nei D.Lgs. 192/2005
e 115/2008). |
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Altri servizi e consulenze
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Valutazione energetica e impiantistica di edifici in
vendita o in locazione
(ad es. per gli acquirenti)
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Stima e valutazione di eventuali interventi per la riqualificazione
energetica di immobili esistenti al fine di
diminuire le spese di gestione e i consumi (metano,
energia elettrica, ecc...)
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Pratiche per Incentivi Statali 55%
per risparmio energetico
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Progetti e capitolati
per impianti termici a basso consumo (anche con integrazione del solare
termico) ed impianti elettrici (anche con integrazione del
fotovoltaico)
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Pratiche per Comuni (DIA, ex
legge 10, 37/08) ed altri Enti (ENEL, GSE, ISPESL)
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Istruzioni e Normativa
Dal 1° luglio 2009 è scattato l’obbligo, anche in
Toscana, di dotare dell'Attestato di Certificazione Energetica ACE tutti
gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto
dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005 e successive
modifiche e integrazioni. Il Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 ha
stabilito le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli
Edifici, previste dall'articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005,
in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Inoltre dal 18 Marzo 2010 è in
vigore in Toscana l'articolo 23 bis della legge regionale 39/2005 e il relativo
regolamento attuativo Regionale sulla certificazione energetica degli edifici.
I Comuni sono chiamati a vigilare sulla corretta applicazione della legge a
livello locale.
Motivazioni e utilità
L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) attesta le
prestazioni energetiche di un edificio (climatizzazione invernale, produzione
di acqua calda sanitaria, raffrescamento, consumo di energia elettrica) e
comprende alcuni dati di riferimento che consentono di valutare e raffrontare
tali prestazioni, varie raccomandazioni per un miglioramento in termini di
costi/benefici, tiene conto di eventuali impianti ad energie
rinnovabili.
Chi lo rilascia ?
L'ACE va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo
abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal
detentore dell'immobile in caso di compravendita o locazione / affitto, ai
Soggetti Certificatori Abilitati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
del Dlgs 192/2005. Il soggetto certificatore in generale sarà chiamato a: 1.
eseguire una analisi per determinare la prestazione energetica dell'immobile e
individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente
convenienti; 2. classificare l'edificio in funzione degli indici di prestazione
energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di
miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati; 3.
rilasciare l'Attestato di Certificazione Energetica ACE.
Validità temporale
Gli attestati di certificazione energetica hanno una validità
temporale massima di dieci anni, anche se nel frattempo dovessero essere
emanati provvedimenti di aggiornamento. La validità massima dell'attestato è
confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le
operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto
di tali disposizioni, l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All'attestato di
certificazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i
libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del Dpr
412/1993. L’ACE deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione,
edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.
Quando serve?
L'ACE è previsto per legge per gli edifici nei segueni
casi:
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Interventi di riqualificazione energetica degli edifici
previsti da Finanziaria
-
Compravendite e locazioni immobiliari
-
Edifici nuovi, ampliamenti e ristrutturazioni
-
Alcuni tipi di Contratto Servizio Energia
Costi e tempistica per il rilascio
Il costo di un ACE è variabile a seconda dei casi e in
particolare dipenderà dai seguenti fattori:
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Tipo di immobile (residenziale, industria, ecc...)
-
Dimensioni dell’immobile
-
Ubicazione dell’immobile
-
Complessità del sopralluogo e dei calcoli da effettuare (in
base alla pianta dell’immobile e alle tecnologie costruttive/impianti presenti)
Per avere maggiori informazioni in dettaglio e calcolare un
preventivo di spesa vi preghiamo di contattare senza impegno il nostro
Ingegnere Certificatore Abilitato per la
Toscana al 338 9486390.
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| NEWs ! |
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Riportiamo qui di seguito alcuni aggiornamenti normativi
riguardanti l'attestato di certificazione energetica nelle compravendite
di immobili dal 1 Luglio 2009.
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" Dal 1° luglio l'attestato di
certificazione energetica obbligatorio per tutte le vendite
Dal 1° luglio scatta l'obbligo di «dotare» dell'attestato di
certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a
titolo oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs
192/2005. La misura riguarderà circa 600mila compravendite, se si considera che
nel secondo trimestre del 2009 si stimano circa 730mila transazioni
immobiliari.
Ad essere interessate saranno anche permute immobiliari,
transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali. Per
alcuni edifici non è necessario redigere il documento come: gli edifici
inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico
(portici, legnaie, ecc.)., gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali
non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati
isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.
Molti i dubbi operativi su questa misura. Il DLgs 112/2008,
abrogando i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del DLgs 192/2005, ha eliminato la
sanzione della nullità del contratto di compravendita per chi non avesse
allegato la certificazione al rogito.
L'obbligo di dotare l'immobile di una certificazione è
comunque previsto dalla normativa nazionale vigente. Pertanto, la violazione
dell'obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare
l'atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile del
venditore verso l'acquirente, quanto meno per la mancata informazione
sull'inesistenza del documento. Trattandosi di un obbligo previsto da una
disposizione legislativa, l'acquirente ha il diritto di sapere che non è stato
rispettato e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo.
Fino al 30 giugno, l'obbligo di consegnare all'acquirente
l'attestato di certificazione energetica è previsto per gli edifici di nuova
costruzione, ossia quelli per i quali è stato richiesto il permesso di
costruire o presentata la Dia dopo l'8 ottobre 2005; gli edifici radicalmente
ristrutturati; gli edifici sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati
compiuti interventi agevolati per il risparmio energetico; gli edifici pubblici
per i quali dopo il 1° luglio 2007 sono sona effettuati interventi di
sostituzione degli impianti. "
Fonte: Ilsole24ore.com
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DIAGNOSI ENERGETICA
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L'analisi energetica dei vostri edifici vi permetterà di
ottimizzare le risorse a disposizione (impianti
e strutture) diminuendo gli sprechi e ottenendo
un risparmio energetico importante.
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La riduzione dei consumi di energia e di emissioni
sono gli obiettivi alla base della direttiva sulla certificazione energetica
degli edifici. La certificazione energetica degli edifici introdotta dalla
Direttiva 2002/91/CE deve essere intesa soprattutto come uno strumento di
trasformazione del mercato immobiliare: attraverso un sistema simile a quello
adottato con successo per gli elettrodomestici, mira a sensibilizzare gli
utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile.
Il processo dovrebbe inoltre portare ad una migliore conoscenza dei consumi
energetici nei settori residenziale e terziario, che continuano a trainare la
domanda di energia nel nostro Paese, consentendo al legislatore di intervenire
con maggiore efficacia.
Contattateci con fiducia anche per gli interventi di qualificazione
energetica della vostra abitazione, impianti fotovoltaici e pannelli solari
termici a Firenze, Prato, Empoli, Pistoia e zone limitrofe.
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Nostre zone di Intervento per la Certificazione energetica in Toscana:
-
Certificazione Energetica Firenze
-
Certificazione Energetica Prato
-
Certificazione Energetica Empoli
-
Certificazione Energetica Pistoia
-
Certificazione Energetica Sesto Fiorentino
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