L'Attestato
di Prestazione Energetica (APE) è obbligatorio ai
sensi della Legge Nazionale (D.Lgs. 192/2005, DL 63/2013, DM 26/06/2015) e delle norme della Regione
Toscana (L.R. 39/2005 e DPGR 25/2/2010 17/R) nei seguenti casi:
1)Compravendite Immobiliari (Contratti / Rogiti)
2) Pubblicazione di Annunci
di compravendita e locazioni / affitti
Dal 1/10/2015 è in vigore il nuovo APE
(Attestato di Prestazione Energetica) secondo le recenti linee guida DM
26/06/2015. Rispetto alla vecchia normativa sono state introdotte molte novità
sia in relazione ai calcoli da affettuare sia alle modalità di certificazione.
Oltre agli attestati APE i nostri Tecnici
potranno anche svolgere tutte le prestazioni professionali necessarie per la
Relazione Tecnica di
Compravendita
necessaria per il rogito.
Per prenotare
il sopralluogo di un certificatore per la vostra zona chiamare
il numero 338 9486390 oppure 055 3984461.
I nostri Ingegneri sono tutti certificatori abilitati
(circolare CNI) ai sensi della vigente
normativa e i certificati APE vengono rilasciati ai sensi della Legge Regione
Toscana L.r. 39/2005, DPGR 25/2/2010, DM 26/6/2015. Rivolgetevi a noi con la massima fiducia.
RICHIESTA ATTESTATI APE (info,
preventivi):
Contattaci per un preventivo gratuito
o per informazioni. I nostri esperti
valuteranno le caratteristiche del tuo immobile e ti forniranno
con serietà un preventivo per l'attestato di prestazione energetica.
ATTENZIONE ALLE TRUFFE !!! : A seguito
dell'indagine di ALTROCONSUMO e della lettera aperta
del direttore SACERT (uno tra gli enti più autorevoli in materia di
Certificazione Energetica) su offerte "sospette" di
Certificazioni APE a costi bassissimi e ovviamente inverosimili che
si trovano su vari Siti Internet, invitiamo tutti gli utenti a diffidare
da tali offerte con evidenti "dubbi" fini commerciali non conformi ai codici
deontologici dei vari Ordini Professionali.
Si ricorda che con il DL 63/2013
e il DM 26/6/2015 gli APE dovranno essere
rilasciati come Dich. sostitutive di atto di notorietà e sono previste sanzioni
pesanti sia per i committenti che per i
certificatori in caso di inadempienze.
SERIETA e QUALITA':
La nostra sede per la Toscana è in Piazza della Indipendenza 21, Firenze. I
nostri tecnici di zona sono
tutti Certificatori Abilitati ai sensi della vigente normativa e sono
iscritti ai rispettivi Ordini Professionali da anni, per cui potete
rivolgervi a loro con la massima fiducia e sicurezza. (i
requisiti dei tecnici abilitati sono specificati nei D.Lgs. 192/2005
e 115/2008).
La certificazione energetica di un immobile è regolata dalla
normativa nazionale (D.Lgs. 192/05, DL 63/2013, DM 26/06/2015) e dalla Legge Regionale 39/2005. Il
procedimento di certificazione presuppone un sopralluogo, lo svolgimento di
calcoli secondo vigente normativa, l'iscrizione dei professionisti incaricati
agli ordini professionali di competenza. Il certificato
energetico APE ha validità di anni 10 e vale nei confronti dei
terzi in caso di compravendita, affitti , contratti per cui occorre che i
calcoli siano svolti correttamente da esperti in materia iscritti a un Ordine
Professionale ufficialmente riconosciuto.
Guarda il Video Informativo sulla
Certificazione Energetica
Istruzioni e Normativa
APE
Dal 1° luglio 2009 è scattato l’obbligo, anche in
Toscana, di dotare dell'Attestato di Certificazione Energetica ACE (adesso
APE Attestato di Prestazione Energetica) tutti
gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto
dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005 e successive
modifiche e integrazioni. Il Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 ha
stabilito le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli
Edifici, previste dall'articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005,
in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Inoltre dal 18 Marzo 2010 è in
vigore in Toscana l'articolo 23 bis della legge regionale 39/2005 e il relativo
regolamento attuativo Regionale sulla certificazione energetica degli edifici.
I Comuni sono chiamati a vigilare sulla corretta applicazione della legge a
livello locale. Il DM 26/06/2015, in vigore dal 1 di
Ottobre 2015, ha introdotto inoltre nuove ed importanti novità in relazione alla
certificazione energetica degli edifici sia residenziali sia uffici, per il
settore terziario e industria.
Motivazioni e utilità
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) attesta le
prestazioni energetiche di un edificio (climatizzazione invernale, produzione di
acqua calda sanitaria, raffrescamento, consumo di energia elettrica) e comprende
alcuni dati di riferimento che consentono di valutare e raffrontare tali
prestazioni, varie raccomandazioni per un miglioramento in termini di
costi/benefici, tiene conto di eventuali impianti ad energie rinnovabili.
Chi lo rilascia ?
L'APE va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo
abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal
detentore dell'immobile in caso di compravendita o locazione / affitto, ai
Soggetti Certificatori Abilitati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
del Dlgs 192/2005. Il soggetto certificatore in generale sarà chiamato a: 1.
eseguire una analisi per determinare la prestazione energetica dell'immobile e
individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente
convenienti; 2. classificare l'edificio in funzione degli indici di prestazione
energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di
miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati; 3.
rilasciare l'Attestato di Prestazione Energetica APE.
Validità temporale
Gli attestati di prestazione energetica hanno una validità
temporale massima di dieci anni, anche se nel frattempo dovessero essere
emanati provvedimenti di aggiornamento. La validità massima dell'attestato è
confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le
operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto
di tali disposizioni, l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All'attestato di
prestazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i
libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del Dpr
412/1993. L’APE deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione,
edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.
Quando serve?
L'APE è previsto per legge per gli edifici nei seguenti
casi:
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici
previsti da Finanziaria
Compravendite e locazioni immobiliari
Edifici nuovi, ampliamenti e ristrutturazioni
Alcuni tipi di Contratto Servizio Energia
Alcuni tipi di Contratto Servizio Energia
- Annunci di compravendite e affitti / locazioni
Quanto costa un APE?
I Costi e le tempistiche per il rilascio di un APE sono variabili a seconda dei casi e
dipendono dai seguenti fattori:
Tipo di immobile (residenziale, industria, ecc...), dimensioni dell’immobile
Ubicazione dell’immobile
Complessità del sopralluogo e dei calcoli da effettuare (in
base alla pianta dell’immobile e alle tecnologie costruttive/impianti presenti)
Per avere maggiori informazioni in dettaglio e calcolare un
preventivo di spesa vi preghiamo di contattare senza impegno il nostro
Ingegnere Certificatore Abilitato per la
Toscana al 338 9486390.
NEWs ! !
Riportiamo qui di seguito alcuni aggiornamenti normativi
riguardanti l'attestato di certificazione energetica nelle compravendite
di immobili dal 1 Luglio 2009. Per novità 2020 visitate la nuova pagina sulla
certificazione energetica e APE.
" Dal 1° luglio l'attestato di
certificazione energetica obbligatorio per tutte le vendite
Dal 1° luglio scatta l'obbligo di «dotare» dell'attestato di
certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a
titolo oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs
192/2005. La misura riguarderà circa 600mila compravendite, se si considera che
nel secondo trimestre del 2009 si stimano circa 730mila transazioni
immobiliari.
Ad essere interessate saranno anche permute immobiliari,
transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali. Per
alcuni edifici non è necessario redigere il documento come: gli edifici
inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico
(portici, legnaie, ecc.)., gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali
non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati
isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.
Molti i dubbi operativi su questa misura. Il DLgs 112/2008,
abrogando i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del DLgs 192/2005, ha eliminato la
sanzione della nullità del contratto di compravendita per chi non avesse
allegato la certificazione al rogito.
L'obbligo di dotare l'immobile di una certificazione è
comunque previsto dalla normativa nazionale vigente. Pertanto, la violazione
dell'obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare
l'atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile del
venditore verso l'acquirente, quanto meno per la mancata informazione
sull'inesistenza del documento. Trattandosi di un obbligo previsto da una
disposizione legislativa, l'acquirente ha il diritto di sapere che non è stato
rispettato e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo.
Fino al 30 giugno, l'obbligo di consegnare all'acquirente
l'attestato di certificazione energetica è previsto per gli edifici di nuova
costruzione, ossia quelli per i quali è stato richiesto il permesso di
costruire o presentata la Dia dopo l'8 ottobre 2005; gli edifici radicalmente
ristrutturati; gli edifici sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati
compiuti interventi agevolati per il risparmio energetico; gli edifici pubblici
per i quali dopo il 1° luglio 2007 sono sona effettuati interventi di
sostituzione degli impianti. "
Fonte: Ilsole24ore.com
DIAGNOSI ENERGETICA
L'analisi energetica dei vostri edifici vi permetterà di
ottimizzare le risorse a disposizione (impianti
e strutture) diminuendo gli sprechi e ottenendo
un risparmio energetico importante.
La riduzione dei consumi di energia e di emissioni
sono gli obiettivi alla base della direttiva sulla certificazione energetica
degli edifici. La certificazione energetica degli edifici introdotta dalla
Direttiva 2002/91/CE deve essere intesa soprattutto come uno strumento di
trasformazione del mercato immobiliare: attraverso un sistema simile a quello
adottato con successo per gli elettrodomestici, mira a sensibilizzare gli
utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile.
Il processo dovrebbe inoltre portare ad una migliore conoscenza dei consumi
energetici nei settori residenziale e terziario, che continuano a trainare la
domanda di energia nel nostro Paese, consentendo al legislatore di intervenire
con maggiore efficacia.
Contattateci con fiducia anche per gli interventi di qualificazione
energetica della vostra abitazione, impianti fotovoltaici e pannelli solari
termici a Firenze, Prato, Empoli, Pistoia e zone limitrofe.
Contattaci Adesso Senza Impegno !
I nostri esperti valuteranno insieme a te le possibili soluzioni
e forniremo un preventivo gratuito per il tuo edificio.
>> AREA CONTATTI
Nostre zone di Intervento per la Certificazione energetica in Toscana:
Certificazione Energetica
APE Firenze
Certificazione Energetica APE Prato
Certificazione Energetica APE Empoli
Certificazione Energetica APE Pistoia
Certificazione Energetica APE Sesto Fiorentino
Certificazione Energetica APE Lucca
Alcune zone della provincia di Pisa
(chiamare per maggiori info)
Alcune zone della provincia di Livorno
(chiamare per maggiori info)
Alcune zone della provincia di Arezzo (chiamare per maggiori
info)
APE,Certificazione energetica Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa,
Empoli e Toscana
E-mail:
admin@luminance.it, Certificatore
autorizzato per la
Toscana: Tel. 338 9486390, Fax. 055 9029859, Firenze