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PIAZZA dell'INDIPENDENZA 21, Firenze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rilascio di Attestati di Prestazione Energetica,  APE

APE a Firenze, Prato, Pistoia, Lucca

(Visita la nostra nuova pagina guida aggiornata al 2020 sulla certificazione energetica e APE a Firenze, Prato.)


 L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è obbligatorio ai sensi della Legge Nazionale (D.Lgs. 192/2005, DL 63/2013, DM 26/06/2015) e delle norme della Regione Toscana (L.R. 39/2005 e DPGR 25/2/2010 17/R) nei seguenti casi:

1) Compravendite Immobiliari (Contratti / Rogiti)

2) Pubblicazione di Annunci di compravendita e locazioni / affitti

3) Contratti per Affitti / locazioni

4) Nuovi edifici / Ristrutturazioni / Incentivi Statali

Dal 1/10/2015 è in vigore il nuovo APE (Attestato di Prestazione Energetica) secondo le recenti linee guida DM 26/06/2015. Rispetto alla vecchia normativa sono state introdotte molte novità sia in relazione ai calcoli da affettuare sia alle modalità di certificazione.

Oltre agli attestati APE i nostri Tecnici potranno anche svolgere tutte le prestazioni professionali necessarie per la Relazione Tecnica di Compravendita necessaria per il rogito.


Per prenotare il sopralluogo di un certificatore per la vostra zona chiamare il numero 338 9486390 oppure 055 3984461.
I nostri Ingegneri sono tutti certificatori abilitati (circolare CNI) ai sensi della vigente normativa e i certificati APE vengono rilasciati ai sensi della Legge Regione Toscana L.r. 39/2005, DPGR 25/2/2010, DM 26/6/2015. Rivolgetevi a noi con la massima fiducia.

RICHIESTA ATTESTATI APE (info, preventivi):

 

Contattaci per un preventivo gratuito o per informazioni. I nostri esperti valuteranno le caratteristiche del tuo immobile e ti forniranno con serietà un preventivo per l'attestato di prestazione energetica.

 

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ATTENZIONE ALLE TRUFFE !!! : A seguito dell'indagine di ALTROCONSUMO e della lettera aperta del direttore SACERT (uno tra gli enti più autorevoli in materia di Certificazione Energetica) su offerte "sospette" di Certificazioni APE a costi bassissimi e ovviamente inverosimili che si trovano su vari Siti Internet, invitiamo tutti gli utenti a diffidare da tali offerte con evidenti "dubbi" fini commerciali non conformi ai codici deontologici dei vari Ordini Professionali.
Si ricorda che con il DL 63/2013 e il DM 26/6/2015 gli APE dovranno essere rilasciati come Dich. sostitutive di atto di notorietà e sono previste sanzioni pesanti sia per i committenti che per i certificatori in caso di inadempienze.
  

SERIETA e QUALITA': La nostra sede per la Toscana è in Piazza della Indipendenza 21, Firenze. I nostri tecnici di zona sono tutti Certificatori Abilitati ai sensi della vigente normativa e sono iscritti ai rispettivi Ordini Professionali da anni, per cui potete rivolgervi a loro con la massima fiducia e sicurezza. (i requisiti dei tecnici abilitati sono specificati nei D.Lgs. 192/2005 e 115/2008).

La certificazione energetica di un immobile è regolata dalla normativa nazionale (D.Lgs. 192/05, DL 63/2013, DM 26/06/2015) e dalla Legge Regionale 39/2005. Il procedimento di certificazione presuppone un sopralluogo, lo svolgimento di calcoli secondo vigente normativa, l'iscrizione dei professionisti incaricati agli ordini professionali di competenza.  Il certificato energetico APE ha validità di anni 10 e vale nei confronti dei terzi in caso di compravendita, affitti , contratti per cui occorre che i calcoli siano svolti correttamente da esperti in materia iscritti a un Ordine Professionale ufficialmente riconosciuto.



Guarda il Video Informativo sulla Certificazione Energetica
 

Istruzioni e Normativa APE

Dal 1° luglio 2009 è scattato l’obbligo, anche in Toscana, di dotare dell'Attestato di Certificazione Energetica ACE (adesso APE Attestato di Prestazione Energetica) tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni. Il Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 ha stabilito le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici, previste dall'articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005, in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Inoltre dal 18 Marzo 2010 è in vigore in Toscana l'articolo 23 bis della legge regionale 39/2005 e il relativo regolamento attuativo Regionale sulla certificazione energetica degli edifici. I Comuni sono chiamati a vigilare sulla corretta applicazione della legge a livello locale. Il DM 26/06/2015, in vigore dal 1 di Ottobre 2015, ha introdotto inoltre nuove ed importanti novità in relazione alla certificazione energetica degli edifici sia residenziali sia uffici, per il settore terziario e industria.

Motivazioni e utilità

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) attesta le prestazioni energetiche di un edificio (climatizzazione invernale, produzione di acqua calda sanitaria, raffrescamento, consumo di energia elettrica) e comprende alcuni dati di riferimento che consentono di valutare e raffrontare tali prestazioni, varie raccomandazioni per un miglioramento in termini di costi/benefici, tiene conto di eventuali impianti ad energie rinnovabili.

Chi lo rilascia ?

L'APE va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile in caso di compravendita o locazione / affitto, ai Soggetti Certificatori Abilitati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005. Il soggetto certificatore in generale sarà chiamato a: 1. eseguire una analisi per determinare la prestazione energetica dell'immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti; 2. classificare l'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati; 3. rilasciare l'Attestato di Prestazione Energetica APE.

Validità temporale 

Gli attestati di prestazione energetica hanno una validità temporale massima di dieci anni, anche se nel frattempo dovessero essere emanati provvedimenti di aggiornamento. La validità massima dell'attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All'attestato di prestazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del Dpr 412/1993. L’APE deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.

Quando serve?

 L'APE è previsto per legge per gli edifici nei seguenti casi: 

  • Interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti da Finanziaria
  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Edifici nuovi, ampliamenti e ristrutturazioni
  • Alcuni tipi di Contratto Servizio Energia
    Alcuni tipi di Contratto Servizio Energia
    - Annunci di compravendite e affitti / locazioni

Quanto costa un APE?

I Costi e le tempistiche per il rilascio di un APE sono variabili a seconda dei casi e  dipendono dai seguenti fattori:

  • Tipo di immobile (residenziale, industria, ecc...), dimensioni dell’immobile
  • Ubicazione dell’immobile
  • Complessità del sopralluogo e dei calcoli da effettuare (in base alla pianta dell’immobile e alle tecnologie costruttive/impianti presenti)

Per avere maggiori informazioni in dettaglio e calcolare un preventivo di spesa vi preghiamo di contattare senza impegno il nostro Ingegnere Certificatore Abilitato per la Toscana al 338 9486390.

 

NEWs ! !

Riportiamo qui di seguito alcuni aggiornamenti normativi riguardanti l'attestato di certificazione energetica nelle compravendite di immobili dal 1 Luglio 2009. Per novità 2020 visitate la nuova pagina sulla certificazione energetica e APE.

" Dal 1° luglio l'attestato di certificazione energetica obbligatorio per tutte le vendite

Dal 1° luglio scatta l'obbligo di «dotare» dell'attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005. La misura riguarderà circa 600mila compravendite, se si considera che nel secondo trimestre del 2009 si stimano circa 730mila transazioni immobiliari.

Ad essere interessate saranno anche permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali. Per alcuni edifici non è necessario redigere il documento come: gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (portici, legnaie, ecc.)., gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.

Molti i dubbi operativi su questa misura. Il DLgs 112/2008, abrogando i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del DLgs 192/2005, ha eliminato la sanzione della nullità del contratto di compravendita per chi non avesse allegato la certificazione al rogito.

L'obbligo di dotare l'immobile di una certificazione è comunque previsto dalla normativa nazionale vigente. Pertanto, la violazione dell'obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare l'atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile del venditore verso l'acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull'inesistenza del documento. Trattandosi di un obbligo previsto da una disposizione legislativa, l'acquirente ha il diritto di sapere che non è stato rispettato e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo.

Fino al 30 giugno, l'obbligo di consegnare all'acquirente l'attestato di certificazione energetica è previsto per gli edifici di nuova costruzione, ossia quelli per i quali è stato richiesto il permesso di costruire o presentata la Dia dopo l'8 ottobre 2005; gli edifici radicalmente ristrutturati; gli edifici sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati compiuti interventi agevolati per il risparmio energetico; gli edifici pubblici per i quali dopo il 1° luglio 2007 sono sona effettuati interventi di sostituzione degli impianti. "

Fonte: Ilsole24ore.com


DIAGNOSI ENERGETICA

 

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L'analisi energetica dei vostri edifici vi permetterà di ottimizzare le risorse a disposizione (impianti e strutture) diminuendo gli sprechi e ottenendo un risparmio energetico importante.

 

La riduzione dei consumi di energia e di emissioni sono gli obiettivi alla base della direttiva sulla certificazione energetica degli edifici. La certificazione energetica degli edifici introdotta dalla Direttiva 2002/91/CE deve essere intesa soprattutto come uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare: attraverso un sistema simile a quello adottato con successo per gli elettrodomestici, mira a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile. Il processo dovrebbe inoltre portare ad una migliore conoscenza dei consumi energetici nei settori residenziale e terziario, che continuano a trainare la domanda di energia nel nostro Paese, consentendo al legislatore di intervenire con maggiore efficacia.

Contattateci con fiducia anche per gli interventi di qualificazione energetica della vostra abitazione, impianti fotovoltaici e pannelli solari termici a Firenze, Prato, Empoli, Pistoia e zone limitrofe.

 


 

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  • Certificazione Energetica APE Firenze
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