Legge Finanziaria:
Veniva inizialmente (2007) prevista una detrazione fiscale del
55% delle spese sostenute per:
Riduzione delle dispersioni termiche degli edifici (commi 344 e
345); installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
(comma 346); installazione di caldaie a condensazione (comma 347); costruzione
di nuovi edifici ad altissima efficienza energetica (comma 351).
E' prevista, invece, una detrazione del 20% per: acquisto di
frigoriferi o congelatori ad alta efficienza (comma 353); acquisto di
televisori dotati di sintonizzatore digitale integrato (comma 357);
installazione di motori elettrici ad alta efficienza o variatori di velocità
(commi 358 e 359).
E' prevista, infine, una detrazione del 36% per: sostituzione,
nel settore commerciale, di apparecchi illuminanti e lampade a incandescenza
con altri/e ad alta efficienza e installazione di regolatori di flusso luminoso
(comma 354). Da ultimo, si noti che sono anche finanziati interventi di
carattere sociale da parte degli enti locali per ridurre i costi energetici a
carico di soggetti economicamente svantaggiati (comma 364).
Incentivi Finanziaria 2008 (prorogati):
Sono prorogate al 2010 le agevolazioni previste
dalla Finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347, 353, 358 e 359 ossia per la
riqualificazione globale di edifici, la coibentazione di strutture orizzontali e
verticali, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'installazione
di pannelli solari, le sostituzioni di impianti di riscaldamento con altri
dotati di caldaie a condensazione, la sostituzione di frigo e congelatori,
l'installazione di motori e inverter ad alta efficienza;
Viene corretta la tabella delle trasmittanze per le
strutture opache orizzontali; le detrazioni fiscali possono ora essere
ripartite in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a scelta del
contribuente;
Non è più necessario l'attestato di qualificazione (o
certificazione) energetica per l'installazione di finestre comprensive di
infissi e di pannelli solari termici (è sufficiente una asseverazione e pratica
ENEA);
Sono previste agevolazioni fiscali per il gasolio e il gpl
utilizzati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate a biomassa
o energia geotermica;
La detrazione fiscale del 55% si applica anche alla sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
Il rilascio del permesso di costruire dal 2009 è subordinato
all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, alla certificazione energetica dell'edificio e a caratteristiche
strutturali dell'edificio finalizzate al risparmio idrico.
Dal 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici
appartenenti alle classi energetiche inferiori alla A e di motori elettrici
appartenenti alla classe 3. Dal 2011 è vietata la commercializzazione delle
lampadine a incandescenza e degli elettrodomestici privi di interruttore
dell'alimentazione dalla rete elettrica.
E' istituito un fondo di 1 milione di euro presso il
Ministero dell'Economia e Finanze per finanziare campagne informative sulle
misure che consentono la riduzione dei consumi energetici. E' istituito un
fondo di 40 milioni di euro presso il Ministero dell'Ambiente per la promozione
delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e per la promozione
della produzione di energia elettrica da solare termodinamico.
Proroga per il 2013-2014 e incremento al 65%:
Gli incentivi statali del 55% sono portati al 65% fino alla fine
del 2013 per i privati e fino al 30 Giugno 2014 per i condomini.
Vediamo quindi il decreto 63/2013:
ART. 14: Detrazioni fiscali per interventi di efficienza
energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura
del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del
presente decreto al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli
interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad
alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonche' delle spese per
la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 2. La detrazione spettante ai
sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute
dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per
interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli
articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 3. La detrazione spettante
ai sensi del presente articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Ulteriori aggiornamenti al 2020 sulla nostra
pagina aggiornata.
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