Con l'entrata in vigore della riforma del condominio
cambia in
maniera sostanziale il rapporto tra il singolo condomino e l'impianto di
riscaldamento centralizzato condominiale.
In particolare è entrata in vigore il 18 giugno 2013 la Legge n°
220/2012 recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", che
fra i vari aspetti affronta anche la questione del distacco dall'impianto di
riscaldamento centralizzato.
In base a tale testo :
"Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di
riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli
squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal
caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per
la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a
norma".
Iter Amministrativo e obblighi di legge:
In caso di distacco i nostri professionisti termotecnici
produrranno la seguente documentazione da depositare presso il Comune di
competenza.
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Progetto dell'impianto di riscaldamento singolo (nuovo
impianto termo autonomo) per il vostro
appartamento, schemi, elaborati, relazioni tecniche come da vigente normativa.
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Verifiche di legge come prescritto dal DPR 59/09, al fine di attestare il
rispetto della normativa Europea sul Risparmio Energetico.
-
Redazione della relazione tecnica come da DPR 59/09 e deposito ai sensi ella ex
Legge 10 / 91 presso il Comune.
-
Eventuali verifiche post operam, misurazioni, perizie.
Si ricorda che ai fini dell' abitabilità dell'immobile occorre
fornire tale documentazione agli Enti preposti in concomitanza del distacco, non
è possibile infatti distaccarsi dall'impianto centralizzato senza provvedere
alla realizzazione di un nuovo impianto termo-autonomo (l'immobile deve
risultare riscaldato come prescritto dai vari regolamenti Comunali).
Il nostro studio tecnico non rilascia invece dichiarazioni o relazioni ad uso
condominiale in relazione a questioni economiche, aggravi di spesa, ripartizioni
ecc... di competenza di professionisti del ramo economico/amministratori.
NEW 2016 !!!: Alla luce di quanto contenuto nel DM 26/6/2015 prima di richiedere una consulenza per un eventuale distacco si consiglia
comunque di valutare l'ipotesi di riqualificare la centrale termica
condominiale esistente provvedendo ad una contestuale contabilizzazione
del calore, in quanto in molti casi questa soluzione permette di contenere le
emissioni in atmosfera e di ridurre i costi di gestione globali per il
condominio. Si consiglia di consultare le pagine di questo sito dedicate alla
centrale termica condominiale.
Con l'entrata in vigore del DM 26/6/2016 il distacco dall'impianto termico
condominiale comporta infatti oneri e analisi a livello energetico che
riguardano tutto l'edificio, rendendo il distacco di fatto molto difficile ed
oneroso.
Contattate i nostri termotecnici per valutare tale ipotesi di
riqualificazione energetica per il vostro condominio.
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