Nuovi requisiti energetici per gli edifici, aggiornamento Legge 10/91, modifiche APE Attestati di Prestazione Energetica
Questo nuovo decreto del 28 ottobre 2025 aggiorna il precedente del 2015 sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definisce le prescrizioni minime per gli edifici in Italia, allineandosi alle direttive europee più recenti.
- Introduzione di requisiti più stringenti per l’efficienza energetica negli edifici
- Integrazione di normative su qualità dell’acqua e infrastrutture per veicoli elettrici
- Coordinamento tra vari ministeri per garantire sostenibilità e sicurezza energetica
Il documento definisce e distingue diverse tipologie di interventi edilizi ai fini dell’applicazione dei requisiti di prestazione energetica. Questi interventi sono principalmente basati sulle definizioni del Decreto Legislativo 192/2005, con ulteriori specificazioni.
Le tipologie di intervento previste sono:
- Nuova Costruzione
Le prescrizioni e i requisiti comuni per gli edifici di nuova costruzione sono trattati nel Capitolo 2 e, per le disposizioni aggiuntive, nel Capitolo 3. Gli edifici di nuova costruzione sono soggetti al rispetto di tutti i requisiti di prestazione energetica, inclusi quelli riguardanti l’involucro, gli impianti e l’integrazione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici. - Ristrutturazioni Importanti
Le ristrutturazioni importanti sono interventi su edifici esistenti che modificano in modo significativo la prestazione energetica. Sono suddivise in due livelli, in base all’incidenza sull’involucro edilizio e sull’impianto termico:
- Ristrutturazioni Importanti di Primo Livello:
- L’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
- Comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per i servizi di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
- Requisiti: I requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono ai servizi interessati.
- Ristrutturazioni Importanti di Secondo Livello:
- L’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% e inferiore o uguale al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
- Può o meno interessare l’impianto termico.
- Requisiti: I requisiti di prestazione energetica riguardano solo le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni di elementi e componenti dell’involucro interessati dai lavori (rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica).
- Riqualificazioni Energetiche
Questi sono interventi non riconducibili alle ristrutturazioni importanti ma che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
- L’intervento coinvolge una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
- Possono consistere nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico (o di altri interventi parziali), inclusa la sostituzione del generatore.
- Requisiti: I requisiti di prestazione energetica si applicano solo ai componenti edilizi e impianti oggetto di intervento (riferendosi alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza). Le disposizioni aggiuntive per le riqualificazioni energetiche sono trattate nel Capitolo 5.
- Interventi Esclusi (Deroghe)
Alcuni interventi parziali sono esplicitamente esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
- Interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico (es. tinteggiatura).
- Rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
- Interventi sugli impianti esistenti volti al mantenimento in efficienza e sicurezza, che non prevedano alcuna sostituzione dell’impianto o delle sue parti.
- Ampliamenti Volumetrici (Trattamento differenziato in base alle dimensioni)
La normativa distingue anche l’applicazione dei requisiti in base all’entità degli ampliamenti volumetrici:
- Ampliamento con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o maggiore a 500 m³ (e contestuale ristrutturazione o riqualificazione): Si applicano i requisiti previsti sia per la parte ampliata (come un nuovo edificio) sia per la parte esistente ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche.
- Ampliamento con volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o inferiore o uguale a 500 m³: Si applicano i requisiti previsti per le Ristrutturazioni Importanti o per le Riqualificazioni Energetiche, a seconda che gli interventi sull’involucro (inclusa la parte ampliata) superino o meno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva.

Verifiche energetiche e relazione ex Legge 10/91
Le verifiche da effettuare variano in base al tipo di intervento sull’edificio: Nuova Costruzione o Ristrutturazione Importante di Primo Livello, Ristrutturazione Importante di Secondo Livello, e Riqualificazione Energetica.
Di seguito riportiamo un riepilogo delle verifiche e dei requisiti in base alla classificazione degli interventi:
- Nuova Costruzione o Ristrutturazione Importante di Primo Livello
Queste disposizioni si applicano a:
- Edifici di nuova costruzione.
- Demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione.
- Ristrutturazioni Importanti di Primo Livello (interventi che interessano l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva e che comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio).
Verifiche e Requisiti:
- Verifica con Edificio di Riferimento: I requisiti sono determinati utilizzando il concetto di “edificio di riferimento”, un modello teorico di riferimento al quale rapportare i risultati numerici ottenuti sull’edificio reale oggetto di analisi.
- Indici di Prestazione Energetica e Parametri (Verifica di progetto): Si procede alla determinazione e verifica dei seguenti parametri e indici, calcolati per unità immobiliare, che devono rispettare i limiti minimi previsti:
- Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (HT′).
- Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est/Asuputile).
- Indice di prestazione termica utile per riscaldamento (EPH,nd).
- Efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale.
- Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPH).
- Edifici a Energia Quasi Zero (NZEB): Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello devono rispettare i requisiti per essere definiti “edifici a energia quasi zero” (NZEB).
- Sistemi Alternativi ad Alta Efficienza: Il progettista deve valutare la fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza e inserire tali valutazioni nella relazione tecnica.
- Sicurezza Antincendio e Sismica: Si applicano le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi (per le parti opache dell’involucro) ed è obbligatoria la “Valutazione di sicurezza” di cui al paragrafo 8.3 delle NTC 2018 per il rischio sismico.
- Controllo della Temperatura: I nuovi impianti di climatizzazione invernale o quelli installati in occasione della sostituzione del generatore di calore devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o zone termiche, assistiti da compensazione climatica (salvo documentate eccezioni).
- Ristrutturazioni Importanti di Secondo Livello
Queste disposizioni si applicano a:
- Interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (e che possono interessare l’impianto termico).
Verifiche e Requisiti:
- Verifica Limitata alle Porzioni Interessate: I requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano solo le caratteristiche termo-fisiche delle porzioni e degli elementi dell’involucro interessati dai lavori di riqualificazione energetica.
- Trasmittanza Termica: Deve essere verificato il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica, comprensiva dei ponti termici, come specificato nell’Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2 (non specificato in questi estratti).
- Riqualificazioni Energetiche
Queste disposizioni si applicano a:
- Interventi non riconducibili alle ristrutturazioni importanti (incidenza inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva) e/o nuova installazione/ristrutturazione parziale di un impianto termico.
Verifiche e Requisiti:
- Verifica Limitata ai Componenti: I requisiti di prestazione energetica si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
- Trasmittanza Termica (Involucro):
- Per le strutture opache verticali (verso l’esterno o locali non climatizzati), il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (Usc) deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell’Appendice B.
- Per le strutture opache orizzontali o inclinate di copertura e pavimento, il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (Usc) deve essere inferiore o uguale ai limiti specificati nelle Tabelle 2 e 3 dell’Appendice B, in base alla fascia climatica (con eccezione per la categoria E.8 per le coperture).
- Sistemi di Automazione (BACS) (Non Residenziale): Gli edifici non residenziali con impianti termici superiori a 290 kW devono essere dotati di sistemi BACS di classe B o superiore entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, a condizione che l’installazione sia realizzabile e abbia un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni.
- Dispositivi Autoregolanti (Impianti): In caso di sostituzione del generatore di calore, devono essere installati dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o zona, se tecnicamente realizzabile e con tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni.
Verifiche Generali (Indipendenti dal Tipo di Intervento)
Indipendentemente dalla classificazione dell’intervento, alcune verifiche sono obbligatorie per garantire la salute e il comfort:
- Verifica della Condensa Superficiale e Interstiziale: Le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente sia sui ponti termici, conformemente alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211. La verifica è soddisfatta se la quantità massima ammissibile non è superata e non vi è nessun residuo alla fine di un ciclo annuale.
- Contenimento del Surriscaldamento Estivo: Per le strutture di copertura (orizzontali o inclinate), è obbligatoria la verifica dell’efficacia (in termini di rapporto costi-benefici) dell’utilizzo alternativo di:
- Materiali a elevata riflettanza solare (cool roof), con riflettanza minima specificata (0,65 per piane; 0,30 per a falde).
- Tecnologie di climatizzazione passiva (es. ventilazione, coperture a verde).
Tutte le verifiche e valutazioni effettuate devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica da depositare in Comune ai sensi della Legge 10/91.
L’articolo riporta solo alcune delle novità e delle norme indicate nel decreto, per una più completa disamina si rimanda al testo integrale del Decreto scaricabile dal sito del Ministero.
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