Impianti a pompe di calore

Climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda con la pompa di calore

Da molti decenni ormai scienziati e ricercatori di tutto il mondo pubblicano risultati allarmanti circa il riscaldamento globale (Global Warming) e le emissioni di CO2 in atmosfera. Negli ultimi anni recenti ricerche hanno mostrato, con dati numerici ed analisi certe, che il fenomeno è in costante crescita e le variazioni climatiche diverranno ben presto incompatibili con la vita in molte zone geografiche.

Eppure gli appelli della scienza sono rimasti in gran parte inascoltati. Le politiche dei vari Stati stanno solo adesso recependo timidamente le indicazioni degli esperti circa le riduzioni delle emissioni della CO2. Forse troppo tardi.

Efficienza energetica tramite impianti a pompe di calore

A livello tecnico e ingegneristico possiamo intervenire in maniera importante nel processo di riduzione delle emissioni di gas serra puntando tutto sul risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Ad oggi non abbiamo però molti strumenti e tecnologie mature abbastanza per un impiego massivo.

Una valida alternativa all’utilizzo di fonti di energia fossili (che d’ora in avanti dovranno rimanere il più possibile dove si trovano, ossia sotto terra) è l’impiego di macchine basate sul ciclo dei gas cosiddetti refrigeranti, cioè le macchine in pompa di calore. Tali macchine sono in grado di “spostare” il calore dall’esterno verso gli ambienti da climatizzare al fine di creare quelle condizioni di temperatura a noi favorevoli che chiamiamo “comfort”.

Impianto a pompa di calore
Impianto a pompa di calore

In estate, tramite un ciclo termico inverso, tali macchine sono in grado di raffrescare gli ambienti in cui viviamo (case, uffici, negozi, laboratori, ecc…) spostando all’esterno il calore in eccesso.

Impianti con pompa di calore aria-acqua

Questa tipologia di impianto è costituita da una macchina esterna (motocondensante) in grado di generare acqua calda o fredda da inviare ai terminali di emissione. Il fluido vettore, in questo caso l’acqua, circola all’interno dei locali da climatizzare trasferendo l’energia necessaria al fine di riscaldare o raffrescare gli ambienti. I terminali di emissione possono essere dei fan-coil (ventilconvettori) ad acqua, pannelli radianti (a pavimento o a parete/soffitto) oppure anche radiatori opportunamente dimensionati in base ai carichi termici di progetto. Negli ultimi mesi molte case produttrici propongono questo tipo di soluzione in pompa di calore come alternativa all’utilizzo di caldaie e generatori a gas/gpl/gasolio. Questo tipo di impianto permette di ottenere delle valide prestazioni energetiche contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 rispetto a tipologie più tradizionali basate su combustione.

Unità motocondensante esterna.
Unità motocondensante esterna.

Impianti con pompa di calore aria-aria

Questo tipo di impianti rappresenta l’evoluzione dei normali e “buon vecchi” condizionatori. Il sistema è normalmente costituito da un’unità esterna e da unità interne ad espansione diretta che possono essere di tipo split a parete, split a pavimento (tipo fan-coil) oppure di tipo canalizzabili. Questa ultima soluzione permette di realizzare impianti con diffusione di aria trattata tramite griglie di distribuzione incassate che permettono di raggiungere i vari locali e ambienti dell’edificio. Anche questo tipo di impianto permette di ottenere delle valide prestazioni energetiche contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 rispetto a tipologie più tradizionali basate su combustione. Le odierne macchine presentano infatti coefficienti di prestazione molto alti (COP) ottenendo una buona quantità di energia da fonte rinnovabile (aria/ambiente esterno).

Produzione di acqua calda tramite pompa di calore

Le macchine in pompa di calore permettono anche di produrre l’acqua calda (ACS, acqua calda sanitaria) per i servizi degli edifici (sanitari, docce, vasche, ecc…). Oramai da alcuni mesi è possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti validi e ben collaudati delle principali marche del settore. Questi sistemi sono costituiti da un accumulo (o bollitore) che contiene la necessaria quantità di acqua per i servizi richiesti dalle utenze. Il calore necessario per portare a temperatura il fluido e per garantire la giusta disponibilità è fornito da una macchina a pompa di calore che può essere integrata sopra il boiler stesso oppure splittata all’esterno dei locali. In entrambi i casi si raggiungono dei buoni valori di efficienza energetica (COP) che permettono di produrre acqua calda con una minore quantità di emissione di CO2 in ambiente.

Unità a pompa di calore splittata aria-acqua

Realizzazione di impianti con pompe di calore

Impianto a pompa di calore

La progettazione e la realizzazione degli impianti a pompa di calore deve essere affidata a professionisti in grado di eseguire i calcoli termici necessari al fine di dimensionare in maniera corretta le varie componenti dell’impianto di climatizzazione e realizzare impianti di tipo innovativo con specifiche diverse dagli impianti tradizionali. La sostituzione di un vecchio impianto basato su caldaie o altri generatori di vecchio stampo con una nuova impiantistica a pompa di calore deve essere progettata in base a calcoli ben precisi che coinvolgono la valutazione dell’involucro dell’edificio e delle sue caratteristiche termotecniche.

Rivolgetevi a noi con fiducia per realizzare il vostro impianto a pompa di calore.

La certificazione energetica degli edifici. APE

Quando serve l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ?

APE

L’obbligo della certificazione energetica degli edifici è stato introdotto alcuni anni fa dal Decreto Legislativo 192/05. La normativa è poi evoluta negli anni successivi tramite alcuni decreti attuativi e leggi riguardanti l’assetto energetico che hanno in parte modificato il quadro legislativo. In particolare il DL 63/13, la Legge 90/2013, il DL 145/13 e la Legge 9 del 21/2/2013 hanno apportato alcuni cambiamenti all’impianto normativo iniziale della certificazione energetica.

Attualmente occorre riferirsi al più recente DM 26/6/2015 in attuazione della Legge 90/2013 e relative Linee Guida Nazionali per la prestazione energetica degli edifici per avere un quadro aggiornato degli obblighi e delle procedure che regolano la certificazione energetica degli edifici.

Obbligo di allegare l’APE al contratto di compravendita o locazione

Analizzando la normativa in merito all’APE, che come abbiamo detto è stata modificata e rivista a più riprese, possiamo osservare che l’obbligo di allegare l’APE al contratto è previsto nei seguenti casi:

  • Vendita o compravendita di immobili
  • Trasferimento a titolo oneroso di immobili
  • Locazione di edifici

In questi casi è l’art. 6 del DLgs 192/05 e s.m.i., in particolare il comma 3, che regola l’obbligo di allegare l’APE ai rispettivi contratti e fissa delle sanzioni nel caso in cui non si rispettino i termini di legge. Le sanzioni vanno da un minimo di € 3.000 a un massimo di € 18.000.

Obbligo di consegna dell’APE

Tale adempimento va documentato inserendo nell’atto un’apposita clausola in cui l’acquirente (in caso di compravendita di immobili) o il conduttore dell’immobile (in caso di affitto) dichiarano di aver ricevuto tale documentazione (APE). L’obbligo di consegna dell’APE è in vigore nei seguenti casi:

  • Vendita o compravendita
  • Trasferimento a titolo oneroso
  • Trasferimento a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari ( ad es. un appartamento all’interno di un condominio più ampio, oppure un locale commerciale che fa parte di un edificio più ampio)

Obbligo di dotazione o produzione dell’APE

  • Edifici nuovi (nuove edificazioni)
  • Edifici sottoposti a ristrutturazione importante
  • Vendita o compravendita
  • Trasferimenti a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari
  • Edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico
  • Contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico

Obbligo di informazione dell’APE

  • Vendita o compravendita
  • Trasferimento a titolo oneroso
  • Trasferimento a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari
  • Edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico

Anche in questo  caso occorre inserire nell’atto un’apposita clausola in cui viene specificato che il conduttore o l’acquirente dichiarano di aver ricevuto le informazioni circa l’APE relativo ai beni immobili oggetto dell’operazione.

Obblighi relativi agli annunci immobiliari

Sempre l’articolo 6 del suddetto decreto introduce degli obblighi per quel che riguarda l’APE e la certificazione energetica anche in relazione agli annunci immobiliari, in particolare:

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità  immobiliare sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente.

Sanzioni per chi non rispetta gli obblighi relativi alla certificazione energetica degli edifici

Come abbiamo visto in precedenza la normativa attuale prevede delle sanzioni per chi non rispetta gli obblighi inerenti l’APE, tali sanzioni vengono comminate dalla Guardia di Finanza oppure dall’Agenzia delle Entrate a seconda dei casi.

In particolare l’articolo 6 al comma 3 recita così:

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) entro quarantacinque giorni.
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

A chi rivolgersi per richiedere l’APE per i propri immobili

La normativa prevede che l’APE venga rilasciato da un professionista abilitato iscritto al proprio ordine professionale di appartenenza in possesso di determinati requisiti (ad es. Ordine degli Ingegneri, Architetti, ecc…). Si consiglia comunque di rivolgersi sempre a tecnici ed esperti della propria zona in quanto la legge prevede un sopralluogo obbligatorio da parte del certificatore presso l’immobile da certificare. Occorre quindi evitare di affidarsi a siti internet on-line di dubbia provenienza che promettono APE a prezzi troppo bassi o inverosimili, oppure a pubblicità che promettono APE a prezzi da offerta o last-minute. Per la preparazione di un APE occorre infatti un’analisi approfondita dell’immobile e il professionista dovrà svolgere dei calcoli termotecnici seguendo delle procedure assai complesse e regolate da apposita normativa standardizzata. Il costo dell’APE sarà quindi proporzionale alle caratteristiche dell’edificio e alla complessità dell’incarico.

Rivolgetevi con fiducia ai nostri esperti per la certificazione energetica del vostro edificio e il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Richiedi subito un preventivo per sopralluogo e rilascio dell’APE.

Classe energetica case green: la Direttiva Europea

La classe energetica degli edifici e la nuova Direttiva Europea sulle case green.

La commissione industria del Parlamento Europeo ha approvato il 9 Febbraio 2023 la nuova Direttiva sulle case green. Il provvedimento dovrà poi essere ratificato nel mese di Marzo e approvato dal Parlamento in sessione plenaria nonché in Commissione e Consiglio Europeo. Durante questi passaggi sono attesi cambiamenti e modifiche circa l’applicazione, i tempi di adeguamento e altre questioni anche se la sostanza della direttiva pare rimarrà abbastanza simile a quella approvata di recente.

In particolare si parla di un miglioramento generalizzato delle prestazioni energetiche degli edifici, la versione attuale prevede di passare alla classe energetica E entro il 2030 e alla classe energetica D entro il 2033. L’obiettivo è ambizioso e sicuramente di difficile applicazione a meno di non prevedere adeguati incentivi di Stato per finanziare gli interventi senza che questi gravino sulle tasche dei cittadini.

La certificazione energetica degli edifici: in che classe è la mia casa?

Al momento per conoscere la classe energetica delle proprie case occorre far eseguire una procedura di calcolo standard da un certificatore energetico abilitato e farsi rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

La procedura prevede un sopralluogo presso l’immobile da certificare, l’acquisizione di parametri termotecnici relativi all’immobile (tipo di costruzione, tipologia di serramenti e infissi, generatore, caldaia, condizionatori presenti, eventuali isolamenti termici, fonte energetica utilizzata, e molti altri dati) e una procedura di calcolo che premette di ottenere in uscita la certificazione della classe energetica della casa.

Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Al momento in Italia la certificazione energetica degli edifici e il rilascio dell’APE sono regolati dal DM 26/6/2015 e in particolare dall’allegato 1 che stabilisce le regole per una corretta certificazione delle nostre case.

In particolare si legge che:

“Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili di cui alle presenti linee guida è volto a favorire, in coerenza con la direttiva 2010/31/UE, con i principi desumibili dal decreto legislativo e con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo, una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell’utente finale. L’APE descritto nelle presenti linee guida, costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’immobile stesso.”

Occorre precisare che alcune Regioni hanno emanato dei regolamenti specifici con alcune differenze rispetto alla norma nazionale, per cui ci potrebbero essere delle piccole differenze nell’applicazione delle linee guida a livello regionale.

Per quel che riguarda gli specifici impianti presenti all’interno delle abitazioni e degli edifici, il decreto specifica che:

“I servizi energetici presi in considerazione per il calcolo della prestazione energetica dell’immobile sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica e, per le tipologie di edificio specificate al paragrafo 2, l’illuminazione e il trasporto di persone o cose. Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.”

Per gli edifici residenziali, ad esempio case singole o appartamenti in condominio si considerano gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento e gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria (cioè l’acqua per uso comune), per i fondi commerciali e/o altri utilizzi in alcuni casi è richiesto di considerare anche l’illuminazione e il trasporto di persone o cose (ascensori, montacarichi, ecc…).

Le classi energetiche: dalla classe G alla classe A4

La vigente normativa prevede che gli edifici vengano classificati, a seguito della procedura di certificazione, in classi energetiche che vanno dalla peggiore G (maggiori emissioni di CO2) fino alla classe A4 (minori emissioni di CO2).

Le classi sono: G-F-E-D-C-B-A1-A2-A3-A4 con la possibilità in alto di essere un Edificio a Energia quasi Zero (ossia una super categoria di case che si possono definire teoricamente passive ossia che non consumano energia primaria).

“La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren, per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito. La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identificherà i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A). Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero” come definito dall’Allegato 1, paragrafo 3.4 del decreto requisiti minimi. In figura 1 si riporta una rappresentazione grafica della scala sopra descritta.”

Classe energetica e interventi

Quali interventi devo fare per avere una casa in classe E o in classe D ?

La risposta a questa domanda non è semplice e nemmeno immediata. Per poter portare la propria casa nelle classi più alte infatti occorre valutare con attenzione la situazione di partenza ed eseguire una diagnosi energetica o una simulazione termotecnica in cui attraverso la modellazione degli interventi di efficientamento energetico è possibile valutare la classe energetica futura dell’edificio oggetto di  intervento.

Possibili opere per l’efficientamento energetico della propria casa:

  • Isolamento termico dell’involucro opaco disperdente: cappotto termico esterno, cappotto interno, contropareti isolate, isolamento ultimo solaio, coibentazione della copertura con pannelli isolanti, isolamento verso terra, isolamento termico in intercapedine.
  • Isolamento termico dell’involucro trasparente: sostituzione di serramenti e infissi con modelli a bassa trasmittanza termica certificati per il risparmio energetico.
  • Sostituzione del generatore / caldaia e regolazione impianto termico: caldaie a condensazione, pompe di calore aria-aria o aria-acqua, sistemi ibridi caldaia e pompa di calore, sistemi di regolazione evoluti, regolazioni climatiche, valvole termostatiche, sistemi domotici, caldaie a pellet o a biomassa, scaldacqua a pompa di calore.
  • Impianti VMC: Ventilazione Meccanica Controllata, sia in versione puntuale che in versione canalizzata. (molto utile anche per il controllo dell’umidità interna e per limitare la formazione di condensa)
  • Impianti a pannelli solari fotovoltaici o termici: Installazione di pannelli solari fotovoltaici con relativo inverter e batterie di accumulo e impianti per la produzione di acqua calda da fonte rinnovabile quali i collettori solari termici e relativo sistema di accumulo.