La transizione energetica da caldaia a pompa di calore

Eliminare il gas da casa: passare dalla caldaia alla pompa di calore

Negli ultimi mesi molti nostri clienti stanno effettuando un’importante transizione energetica sostituendo la vecchia caldaia a gas con le nuove pompe di calore. Eliminare la caldaia e passare alla pompa di calore rappresenta una modifica sostanziale dell’impianto di riscaldamento e occorre valutare in maniera professionale tutte le implicazioni che possono derivare da questa importante innovazione.


Sostituisci il tuo impianto di riscaldamento alimentato dalla caldaia a gas con un nuovo impianto a pompa di calore !!!

Rivolgiti a Luminance Professional:

  1. Sopralluogo e rilievo energetico dell’edificio
  2. Valutazione dei carichi termici specifici della tua casa
  3. Calcoli termici ed eventuali interventi sull’involucro edilizio
  4. Installazione pompe di calore da parte di professionisti qualificati
  5. Gestione pratiche amministrative e burocratiche
  6. Certificazioni e pratiche per incentivi statali

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Il passaggio da un impianto di riscaldamento a gas a un impianto alimentato da pompa di calore deve essere valutato molto attentamente, in particolare occorre eseguire dei calcoli termotecnici specifici al fine di dimensionare correttamente i vari componenti. Occorre inoltre stimare quali saranno i carichi termici della vostra abitazione e accompagnare l’intervento con eventuali migliorie dell’involucro termico.

Impianto di riscaldamento con pompa di calore ad alta efficienza e impianto fotovoltaico
Impianto di riscaldamento con pompa di calore ad alta efficienza e impianto fotovoltaico

Al fine di ottimizzare i consumi e sfruttare al meglio l’impianto a pompa di calore nel periodo estivo, quando abbiamo una abbondante irraggiamento solare, possiamo installare anche un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. L’energia prodotta nei mesi estivi potrà essere utilizzata al meglio in fase di raffrescamento, con grandi risparmi in bolletta e abbattendo le emissioni di CO2.

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Piano Salva Casa, ultime novità sanatoria 2024

Notizie e aggiornamenti sul nuovo Salva Casa 2024: interventi sanabili con il nuovo possibile condono leggero

Secondo le ultime notizie pubblicate sui principali giornali sarebbe imminente la discussione in CdM del nuovo dispositivo di legge per sanare piccole difformità o abusi e varianti eseguite in corso d’opera e altro, denominato piano Salva Casa.

salva casa sanatoria 2024

Al momento non abbiamo ancora notizie più precise o ufficiali circa la tipologia esatta delle difformità edilizie che sarà possibile sanare con il nuovo Decreto o Disegno di Legge edilizio, anche se il Ministero afferma che non sarà un condono, ma solo una sanatoria delle molte difformità “minori” che affliggono quasi l’80% degli edifici italiani.

Volendo fare delle ipotesi, in base a quello che si legge ad oggi sulla stampa possiamo intuire che i principali abusi o difformità da sanare con questo nuovo intervento normativo potrebbero essere:

a) Revisione delle tolleranze edilizie costruttive, al momento sono fissate al 2% e si presume che questa percentuale potrà essere rivista al rialzo in base all’epoca e alla tipologia di edificio.

b) Difformità edilizie tra quanto rilevato nella realtà e quanto riportato sui titoli abilitativi permessi licenze rilasciate prima del 1977. Infatti non esisteva allora la pratica relativa alle varianti in corso d’opera, per cui se durante lo svolgimento dei lavori veniva apportata una variante al progetto poi rimaneva nei fatti una difformità tra quanto realizzato e i disegni presentati al Comune inizialmente.

c) Superamento della doppia conformità, molte situazioni non sono sanabili in quanto, ad oggi, le molteplici e complesse norme edilizie di fatto rendono spesso impossibile proporre una sanatoria secondo il Testo Unico dell’Edilizia su immobili datati. Si presume quindi che si possa procedere con questa nuova sanatoria speciale, Salva Casa, riconducendo l’analisi allo stato legittimo dell’immobile rispetto alla conformità di prima realizzazione (singola conformità)

d) Cambio d’uso (tra classi omogenee), con pagamento di una sanzione pecuniaria, da stabilire in base alla tipologia di intervento specifica.

Restano molti dubbi, che solo la lettura del Decreto Legge o Disegno di Legge (vedremo quale tipologia sarà adottata) potranno dirimere. In particolare cosa accadrà in presenza di Vincoli (Paesaggistici, Idrogeologici, Parco) e in presenza di insiemi architettonici da rispettare, ad esempio in caso di spostamenti di finestre, porte, verande chiuse, e altri interventi, andrà comunque valutato l’aspetto urbanistico in relazione ad esempio ad edifici storici, particolari situazioni architettoniche, facciate di pregio, e non ultima andrà considerata la questione relativa al Salva Casa nei condomini, in quanto andranno rispettati i diritti dei terzi, degli altri condomini, e altre mille questioni che potrebbero nascere in ambienti condivisi. Tutte queste questioni andranno quando analizzate dopo una lettura attenta del nuovo Piano Salva Casa che sembra possa essere discusso già dal prossimo 22 Maggio. In attesa quindi dei prossimi sviluppi.

P R O F E S S I O N A L

Ristrutturazioni e direttiva Case Green EPBD

La nuova direttiva Case Green e i possibili interventi di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e degli edifici non residenziali

La Direttiva Case Green

Il giorno 8 Maggio 2024 è stata pubblicata in via definitiva la nuova direttiva europea EPBD, più comunemente conosciuta in Italia come la Direttiva Case Green. In realtà il testo riguarda molti argomenti assai importanti inerenti l’efficienza energetica e non solo le case o gli edifici residenziali. La direttiva Case Green UE 2024/1275 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e gli Stati Membri avranno circa 2 anni per recepire le norme comunitarie a livello nazionale tramite leggi e decreti attuativi validi a livello nazionale.

Il testo è molto complesso e corposo, vengono trattati molti argomenti inerenti l’efficienza energetica degli edifici e la riduzione progressiva delle emissioni di CO2 fino al target finale con un parco edilizio a emissioni zero al 2050.

In sintesi possiamo evidenziare i seguenti passaggi per i prossimi anni:

  • Nuovi edifici: dal 2028 i nuovi edifici pubblici dovranno essere ad emissioni zero, dal 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero
  • Per gli edifici esistenti abbiamo due percorsi distinti per gli edifici residenziali e gli edifici non residenziali. In particolare per gli edifici non residenziali gli Stati membri dovranno fissare delle norme minime di prestazione energetica sulla base delle emissioni del parco edilizio al 2020 con target prefissati al 2030 e al 2033. Per gli edifici residenziali il loro consumo medio globale dovrà diminuire del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. A questo scopo dovranno essere riqualificati almeno il 55% degli edifici con le prestazioni peggiori. Quindi ad esempio per il 2030 dovremo ridurre del 16% il fabbisogno di energia globale andando a ristrutturare o riqualificare almeno il 55% degli edifici con le peggiori prestazioni energetiche. Se questo non dovesse essere sufficiente per raggiungere la quota del 16% occorrerà integrare in altro modo.
  • Esclusioni dalla Direttiva Case Green: Secondo il testo in Gazzetta dovrebbero essere esclusi i seguenti casi: edifici storici, luoghi religiosi, casette inferiori a 50 mq isolate, case per utilizzo saltuario o per vacanze estive, edifici di forze armate, e altri casi particolari.

Possibili interventi di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni.

Sono molti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione che possiamo eseguire per migliorare la classe energetica degli edifici e la tecnologia attuale permette di intervenire in molti ambiti sia che riguardino l’involucro edilizio sia la parte degli impianti tecnologici, a titolo di esempio possiamo considerare:

  • Isolamento termico a cappotto delle pareti esterne
  • Coibentazione delle pareti esterne dall’interno
  • Sostituzione degli infissi vetusti con modelli a bassa trasmittanza termica
  • Isolamento termico della copertura, tetti con materiali isolanti
  • Isolamento termico del sottotetto e della soffitta, con materiali isolanti
  • Nel caso di rifacimento dei solai contro terra è possibile intervenire inserendo materiali isolanti al fine di ridurre le dispersioni verso il basso
  • Sostituzione dei vecchi impianti termici con impianti a bassa temperatura alimentati da pompe di calore
  • Installazione di pannelli solari fotovoltaici
  • Installazione di pannelli solari termici
  • Installazione di pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria ACS in sostituzione dei vecchi boiler
  • Impianti di domotica per ottimizzare la regolazione degli impianti termici, termoregolazione evoluta
  • Sostituzione dei vecchi generatori a combustibili fossili gas gasolio gpl con pompe di calore e adeguamento dell’impianto termico

La tipologia e la normativa specifica di riferimento per l’attuazione pratica dei singoli interventi sarà comunque specificata nei Decreti Attuativi che gli Stati Membri dovranno emettere per cui sarà possibile conoscere più nello specifico la materia solo dopo la pubblicazione in Gazzetta dei vari disposti normativi dei singoli Stati.



Detrazioni caldaie 2024

Incentivi per sostituzione caldaie e pratica ENEA per il 2024

Legge di bilancio e direttiva Case Green: le detrazioni 65% – 50% per risparmio energetico per le caldaie a condensazione

detrazioni 2024 caldaie

Nei giorni passati si sono susseguite una serie di informazioni e notizie contrastanti riguardo alla proroga degli incentivi fiscali (bonus casa – ecobonus) per le caldaie per l’anno 2024 e seguenti anche alla luce delle prime versioni della Direttiva Case Green. In particolare erano emersi dei dubbi circa il destino delle detrazioni del 50-65% per le caldaie a condensazione.

Ad oggi la legge di bilancio e la normativa attuale prevede a nostro avviso le seguenti casistiche per il 2024:

  • Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con caldaie a condensazione di classe energetica A con installazione di sistemi di termoregolazione evolutiDetrazione del 65%
  • Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con caldaie a condensazione di classe energetica ADetrazione del 50%
  • Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro + installazione di sistemi di termoregolazione evolutiDetrazione del 65%

Gli incentivi vengono così graduati in base alle prestazioni energetiche delle varie combinazioni. Per le modalità e le pratiche da redigere per accedere agli ecobonus rimangono più o meno valide le prescrizioni che già avevamo visto per gli anno precedenti. In particolare occorre predisporre ed inviare l’apposita pratica all’ENEA e conservare la documentazione tecnica e fiscale relativa all’intervento.

Da una prima analisi della Direttiva Europea EPBD Case Green (che dovrà essere comunque recepita dagli Stati Membri con appositi Decreti) sembra che vi sia uno stop agli incentivi per le caldaie a combustibili fossili a partire dal prossimo anno. Per cui, stando alle prime indicazioni (da confermare e salvo proroghe) sembra che il 2024 sia l’ultimo anno per poter usufruire degli incentivi statali per la sostituzione di caldaie a combustibili fossili (gas, gasolio, ecc…).

Per informazioni e maggiori dettagli normativi si consiglia di verificare sul sito del ministero preposto e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per informazioni sull’installazione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI e VIII:

Detrazioni 65 per caldaie con sistemi di termoregolazione evoluti

A chi rivolgersi per le pratiche ENEA:

Studio tecnico e termotecnico Luminance Professional: Disbrigo on-line delle pratiche ENEA per detrazioni ed ecobonus.


Invio pratiche ENEA per interventi Bonus Casa 2024

Invio pratica ENEA (detrazioni del 50%) per gli interventi di ristrutturazione

ENEA pratiche per detrazioni

Come indicato nella legge di bilancio dall’anno 2018 è stata attivata dall’ENEA la procedura per l’invio delle pratiche relative  alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell’art.16 bis del D.P.R. 917/86 e s.m.i T.U.I.R.  per edifici di tipo residenziale (da non confondere con gli incentivi di tipo ecobonus / riqualificazione energetica introdotti dalla legge finanziaria).

Dal 2018 la Legge richiede l’invio della pratica ENEA anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia e altri interventi di tipo impiantistico che conseguono un risparmio energetico.

In particolare, secondo quanto comunicato dall’ENEA, è obbligatorio l’invio della pratica per i seguenti interventi:

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno
  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi
  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • Impianti di climatizzazione (incentivi bonus per condizionatori)
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • micro cogeneratori (Pe<50kWe)
  • scaldacqua a pompa di calore
  • generatori di calore a biomassa
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
  • installazione di impianti fotovoltaici

Inoltre:

  • Elettrodomestici (forno, frigorifero, lavastoviglie, piano cottura elettrico, lavasciuga, lavatrice) se abbinati a lavori edilizi.

Molti degli interventi proposti, in particolare quelli che riguardano la parte impiantistica, vengono incentivati con questo tipo di detrazione anche se non rappresentano in realtà dei veri e propri interventi di ristrutturazione intesi come lavori edili ma portano ad un risparmio energetico.

Per edifici di tipo non residenziale è possibile usufruire degli incentivi di tipo Ecobonus (detrazioni del 50% / 65% a seconda dei casi).

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P R O F E S S I O N A L

Detrazioni fiscali e invio pratica Enea 2024

Bonus Casa ed Ecobonus 2024 invio pratica ENEA

Con la legge di bilancio sono stati prorogati anche per l’anno 2024 gli incentivi per chi effettua lavori di ristrutturazione e di miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili. (incentivi Bonus Casa e Ecobonus per efficienza energetica).

Più in particolare  con la legge nr. 160 del 27 dicembre 2010 sono stati riconfermati i principali bonus relativi ai lavori effettuati sugli immobili che poi sono stati prorogati negli anni fino all’attuale 2024. Rimane l’obbligo di legge di effettuare l’invio della pratica ENEA per alcuni interventi che sono inerenti all’aspetto energetico dell’immobile. Tale pratica è poi normalmente richiesta dai CAF per poter procedere con le detrazioni in fase di dichiarazione dei redditi. Gli incentivi variano dal 50% al 65% a seconda degli interventi effettuati. Per un approfondimento sui vari interventi e le relative percentuali da portare in detrazione si rimanda ai siti dell’Agenzia delle Entrate e ENEA.

La pratica ENEA è richiesta nel 2024 per tutti gli interventi che beneficiano dell’Ecobonus ai sensi della Legge 296/06 e per gli interventi di ristrutturazione che comportano un  miglioramento dell’efficienza energetica (Bonus casa) ai sensi dell’ Art. 16 bis del DPR 917/86. Si ricorda che la preparazione e l’invio della pratica ENEA è un adempimento di legge da eseguire entro 90 giorni dalla fine dei lavori / collaudo.

A chi rivolgersi per la preparazione e l’invio della pratica ENEA 2020

Per l’invio della pratica ENEA si consiglia di rivolgersi a professionisti del settore al fine di evitare errori o ritardi. Per chi vuole procedere con la pratica ENEA on-line è possibile rivolgersi al nostro studio tecnico e termotecnico che serve tutta italia via e-mail in tempi brevi e a costi contenuti, per informazioni o preventivi visitate la pagina informativa su servizio: informazioni invio pratiche ENEA 2020.


La conformità catastale nelle compravendite immobiliari

Visure e ricerche catastali nelle compravendite immobiliari

Catasto e compravendite di immobili

Una compravendita immobiliare è sempre un momento molto importante e sentito sia dal venditore che dall’acquirente. Qualunque sia l’entità dell’investimento immobiliare da affrontare, l’acquirente dovrà analizzare con attenzione le caratteristiche tecniche del bene e valutare con attenzione la conformità urbanistica e catastale per non trovarsi poi in futuro con situazioni da sanare e/o da regolarizzare con spese, preoccupazioni, difficoltà.

E’ sempre consigliabile rivolgersi a un professionista del settore o studio tecnico in grado di valutare correttamente se l’immobile è a norma oppure se vi è necessità di intervenire per sanare situazioni non regolari.

In particolare, l’art. 19 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge con legge 30 luglio 2010 n. 1221 riporta le seguenti specifiche:

“All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e’ aggiunto il seguente comma:
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto
il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali
su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.”

Risulta quindi necessario che un tecnico professionista analizzi con attenzione prima dell’atto, o meglio ancor prima del compromesso, la documentazione catastale esistente e l’immobile nel suo stato attuale al fine di documentare la reale conformità catastale del bene. Il venditore potrà così dichiarare la conformità catastale sulla base delle analisi svolte dal tecnico incaricato oppure potrà far redigere una attestazione di conformità da allegare all’atto al momento del rogito.

Nella nostra sezione normativa e leggi è possibile consultare il testo della Legge n. 52 del 27 febbraio 1985.


P R O F E S S I O N A L

Relazione compravendita: protocollo d’intesa tra ingegneri e notai

Compravendite immobiliari e pratiche tecniche

protocollo CNI-CNN
Protocollo d’intesa CNI CNN per le relazioni tecniche di compravendita

Un investimento immobiliare rappresenta sempre un importante passo sia per i privati sia per aziende, società, enti. Accanto alla valutazione economica occorre però affiancare una attenta e precisa analisi tecnica.


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Infatti il nostro patrimonio edilizio è stato interessato negli anni da una lunga serie di interventi normativi che hanno modificato il quadro legislativo e tecnico e spesso l’investitore si trova davanti a immobili che per vario motivi possono presentare delle difformità o non essere a posto da un punto di vista catastale oppure edilizio-urbanistico.

E’ sempre altamente consigliato rivolgersi a un professionista o studio tecnico in grado di svolgere una analisi preliminare del bene al fine di accompagnare le parti e supportare il notaio fino al rogito.

Il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) e il CNN (Consiglio Nazionale del Notariato) hanno dunque siglato un protocollo d’intesa al fine di favorire l’utilizzo di una perizia tecnica (o relazione tecnica per compravendita), redatta da un ingegnere libero professionista, nella quale risulti l’esatta descrizione degli immobili, la conformità catastale allo stato di fatto e l’esame edilizio e urbanistico degli stessi, a supporto dell’attività del notaio.

Inoltre è stato indicato un contenuto minimo per la relazione tecnica di compravendita al fine di fornire uno strumento valido alle parti che si avviano alla negoziazione.

Si consiglia di incaricare il tecnico per tempo, se possibile prima del compromesso o preliminare, al fine di evitare disguidi, ritardi o cause civili dovute ad eventuali problemi tecnici in relazione all’immobile di interesse.

La relazione tecnica per compravendita è un documento che viene redatto da un professionista tecnico abilitato e contiene molte informazioni utili per la stipula dei contratti di compravendita. Il professionista abilitato dovrà effettuare delle verifiche di tipo urbanistico e catastali al fine di raccogliere importanti informazioni sull’immobile oggetto di compravendita. In particolare dovrà essere verificata la conformità urbanistica dell’immobile comparando lo stato di fatto dell’immobile con le pratiche edilizie presenti negli archivi del Comune. La normativa richiede inoltre che vi sia corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale depositata presso l’Agenzia delle Entrate (Catasto) al fine di verificare se ai fini fiscali l’immobile è conforme a quanto in possesso della pubblica amministrazione.

Per poter redigere la relazione tecnica di compravendita è quindi necessario svolgere i seguenti accertamenti e procedere in base ai seguenti step:

  • Rilievo dell’edificio
  • Ricostruzione della planimetria dell’immobile
  • Visura presso lo Sportello Unico dell’Edilizia presso il Comune di appartenenza
  • Visura catastale
  • Analisi dello stato di fatto dell’immobile
  • Redazione della relazione tecnica per compravendita nella quale saranno riportati i dati dell’immobile e le eventuali difformità riscontrate al fine di informare sia il venditore che l’acquirente della reale situazione dell’immobile.

Successivamente, in base ai risultati riportati nella relazione sarà possibile proseguire nelle eventuali pratiche di sanatoria, oppure addivenire ad accordi con la controparte al fine di informare e descrivere in maniera compiuta la situazione urbanistica e catastale dell’immobile. La relazione tecnica di compravendita andrà poi inviata al Notaio per le valutazioni necessarie al fine di arrivare al rogito serenamente.

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Pace edilizia condono 2024

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Negli ultimi tempi sta assumendo una crescente popolarità l’argomento della cosiddetta pace edilizia relativa a un possibile condono (anche se per adesso non sappiamo con precisione se si tratti proprio di una sanatoria straordinaria) alleggerito per sanare difformità lievi e piccoli abusi edilizi.

Dopo il comunicato 2024 del Ministero delle Infrastrutture è uscito anche un comunicato del CNI che descrive a grandi linee i principali contenuti di questa misura che mira a sanare quelle situazioni difformi che interessano una grande percentuale degli immobili italiani.

In particolare il CNI partecipa con i suoi delegati al tavolo tecnico presso il ministero relativo al piano casa e semplificazione delle norme per l’edilizia.

Si pone grande attenzione al problema della sanabilità di alcune tipologie di difformità tra i titoli edilizi presenti negli archivi comunali e la reale consistenza degli immobili che spesso bloccano le pratiche di ristrutturazione degli edifici oppure le pratiche di affitto o compravendita. In particolare si legge (cit. CNI):

Nel corso dell’incontro particolare attenzione è stata prestata alla classificazione delle difformità lievi, che non pregiudicano la sicurezza degli edifici e l’interesse collettivo ma che molto spesso si rivelano, nel quadro normativo attuale talvolta contraddittorio, difficili da superare facendo sì che le unità immobiliari non siano assoggettabili né a compravendita né a locazione.

La questione posta riguarda la sanabilità di lievi difformità su fabbricati regolarmente assentiti, collaudati e resi agibili che presentavano già dalla origine, piccole variazioni dimensionali rispetto a quanto assentito o che in epoca successiva sono stato oggetto di interventi che, senza sostanzialmente intaccare la volumetria assentita, hanno determinato modifiche distributive negli alloggi o variazioni prospettiche (spostamento di bucature, chiusure di balconi o verande, etc.) senza comunque far venir meno le condizioni di sicurezza nell’utilizzo. E’ di tutta evidenza che in tali casi bisogna intervenire affinché la legittimazione di tali immobili avvenga in tempi più rapidi di quanto accade oggi: è un aspetto che tutti gli operatori ritengono debba essere affrontato e risolto riscrivendo le norme e semplificandole anche alla luce delle esperienze finora acquisite.

Altro aspetto interessante riguarda la disciplina edilizia dell’ante ’67, in particolare occorrerà regolarizzare quelle situazioni relative a immobili ante ’67 che presentano delle difformità. Un altro passaggio importante è dunque il seguente (cit. CNI):

In particolare il documento predisposto dal CNI si concentra su una “più spedita” sanabilità di alcune modifiche strutturali entro definiti limiti volumetrici, fatte salve sempre le condizioni di sicurezza dell’edificio, sulla possibilità di dichiarare legittimo un immobile costruito prima del 1 settembre 1967 con difformità, rispetto al progetto originale, relative alla planimetria o alla distribuzione interna degli spazi o a lievi modifiche della sagoma, sul superamento della cosiddetta doppia conformità nelle sanatorie, classificando come sanabili le opere eseguite senza titolo autorizzativo se conformi alla disciplina edilizia e urbanistica in vigore all’epoca di realizzazione dell’opera stessa e se dal punto di vista strutturale sottoposte a verifiche e collaudo da parte di professionista abilitato.

Al fine di rendere più agevole e fruibile la nuova misura che permetterà di sanare eventuali piccoli abusi e/o difformità lievi andrà dunque definito con precisione l’ambito di applicabilità della nuova norma, in particolare andranno definite con precisione quali sono le tipologie di opere difformi che potranno godere della sanatoria. Al momento non è stato ancora illustrato se e quanto ci sarà da pagare per poter usufruire del nuovo regime di sanatoria. Il CNI e anche il MIT hanno comunque precisato che non si tratterà di condono vero e proprio come quelli che abbiamo avuto negli anni passati ma sarà una misura che permetterà di sbloccare molti immobili ancora incagliati nella giungla della normativa attuale frutto di troppi anni di accumulo di norme spesso non troppo chiare.


Abitabilità e compravendite immobiliari

Abitabilità, agibilità degli immobili e compravendite immobiliari

Immobili e agibilità / abitabilità

Il decreto D. Lgs. 222/2016, denominato “SCIA 2”, ha apportato delle modifiche in relazione all’abitabilità / agibilità degli immobili. In particolare, tra le altre cose, si fa riferimento alla sola agibilità, superando la vecchia separazione tra abitabilità (relativa alle civili abitazioni) e agibilità (relativa agli immobili commerciali, uffici, locali pubblici, ecc…).

Viene superato anche il concetto di “certificato” di abitabilità / agibilità in quanto il testo unico dell’edilizia è stato modificato in tal senso, ovvero l’agibilità di un edificio viene adesso attestata da un professionista tecnico tramite una segnalazione certificata al Comune ove è ubicato l’immobile.

Il nuovo decreto impone dunque che  – la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. –

La pratica dovrà essere presentata allo sportello unico dell’edilizia del Comune entro 15 giorni dalla fine dei lavori di finitura e in particolare in presenza di interventi quali:

  • Nuova costruzione
  • Ricostruzioni o sopraelevazioni, anche parziali
  • Interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui sopra (ossia sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati)

In caso di inadempienza è prevista una sanzione che va da € 77 a € 464.

La segnalazione certificata da inoltrare al Comune per l’agibilità degli immobili dovrà essere corredata ad esempio dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui sopra
b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;
d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

Ai fini delle compravendite immobiliari è sempre consigliabile eseguire delle verifiche mirate circa l’abitabilità / agibilità degli immobili prima del contratto preliminare di compravendita (compromesso) in modo da evitare futuri contenziosi e dispute tra acquirente e venditore.

Rivolgetevi a noi per far eseguire delle ricerche e delle analisi sull’immobile da porre in vendita al fine di verificare la presenza di documenti attestanti l’abitabilità / agibilità del bene.  Nel caso in cui non vengano reperiti tali documenti occorrerà comprendere la motivazione per cui non vi sia una certificazione o segnalazione pregressa. In alcuni casi ad esempio è possibile che l’immobile risulti privo di abitabilità in quanto storico / datato (edificato in data remota) e non sono stati effettuati interventi che necessitavano di nuova certificazione / attestazione oppure in caso di edifici in fase di costruzione.

Onde evitare contenziosi e richieste di danni successive al rogito è quindi sempre consigliabile una analisi e una verifica preventiva in modo tale che l’acquirente sia sempre informato circa la reale condizione di abitabilità / agibilità dell’immobile e che questo sia dunque godibile pienamente.

Immobili costruiti ante ’67

Gli edifici ante ’67 nelle compravendite immobiliari

Immobili edificati ante ’67

Nella nostra esperienza quotidiana nell’ambito della consulenza tecnica immobiliare ci troviamo spesso davanti a luoghi comuni e a tradizionali modus operandi che spesso portano a successive discussioni, contestazioni e contenziosi tra venditori e acquirenti.

Quando veniamo contattati per la redazione della relazione tecnica di compravendita si tende spesso a sminuire l’importanza delle ricerche storiche e urbanistiche con la famosa frase: ” tanto la casa è ante ’67” oppure “l’immobile è stato costruito prima del ’67” oppure “non ci sono problemi ingegnere, è tutto vecchio, di sicuro ante ’67 !” e altre forme simili.

Cosa sarà mai successo in questo 1967 ? Prima si poteva fare quello ci pareva ? Anzi “potevano” fare quello che pareva a loro (visto che chi scrive ancora non c’era?). Ma che bel periodo direi, ad oggi occorre prestare attenzione anche per una minima opera edilizia.

Ebbene, il tutto nasce da un equivoco comune o meglio una eccessiva semplificazione o estensione di quanto contenuto nella famosa legge sul condono edilizio del 1985 la quale stabiliva che:

Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.”

E ancora:

Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione di cui al sesto comma dell’articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l’opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all’atto medesimo.”

Quindi la legge stabiliva che nel caso in cui l’immobile oggetto della compravendita fosse stato “iniziato” in data anteriore al 1 Settembre ’67 non importava elencare gli estremi della licenza o del condono e si poteva procedere con il rogito con una semplice dichiarazione sostitutiva del venditore.

Questo non vuol dire che gli immobili ante ’67 sono tutti sanati d’ufficio e che si possa procedere con la compravendita senza effettuare i controlli sulla effettiva legittimità. Infatti se l’oggetto della compravendita non ha tutte le caratteristiche di legge richieste o non risulta conforme da un punto di vista urbanistico il problema permane e non viene risolto in automatico per il fatto che sia “ante ’67”.

Un esempio banale: all’interno dei nuclei abitati (paesi, cittadine, città ecc…) occorreva già dopo il ’42 una licenza edilizia per poter costruire e già occorreva seguire norme e specifiche ben precise, per cui chi aveva costruito in tali circostanze in maniera abusiva avrebbe dovuto successivamente richiedere certamente il condono per poter regolarizzare l’immobile. In caso contrario al momento di una successiva compravendita o ristrutturazione il problema sarebbe emerso in maniera oggettiva, in quanto anche se la costruzione dell’edificio era iniziata ante ’67  in effetti il bene immobile era e rimaneva abusivo.

Il fatto che l’immobile sia ante ’67 non significa quindi in generale che si possano evitare le verifiche e le analisi urbanistiche del caso. Al fine di operare in maniera corretta e trasparente tra le parti e soprattutto al fine di evitare brutte sorprese post-rogito è sempre consigliato rivolgersi a noi per la redazione della relazione tecnica di compravendita prima del contratto preliminare.

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Parametri edilizi ed urbanistici: il regolamento 64/R della regione Toscana

Negli anni passati si sono susseguite molte evoluzioni normative in materia di edilizia e di urbanistica. Anche a livello regionale abbiamo assistito al proliferare di regolamenti comunali molto specifici e spesso contenenti definizioni e procedure non standardizzate e spesso diverse da comune a comune.

Questa complessità normativa ha portato negli anni a un proliferare di situazioni irregolari e caratterizzate da difformità urbanistiche di vari gradi nei nostri immobili e spesso non è possibile procedere a sanatorie a causa della doppia conformità che viene richiesta in fase di regolarizzazione. Infatti, al momento dell’esecuzione delle opere edilizie le regole erano spesso ben diverse da quelle attuali e/o derivanti da leggi recenti, per cui molte pratiche giacciono inevase e spesso non vengono portate a compimento.

Inoltre questa incertezza normativa ha portato negli anni ad una situazione del tipo “a mosaico”, con definizioni e parametri edilizi non coerenti e spesso non ben specificati dagli strumenti urbanistici dei vari enti locali.

La regione Toscana ha lavorato su questo problema promulgando un regolamento specifico (il regolamento 64/R) che contiene una serie di definizioni e specifiche relative ai parametri edilizi ed urbanistici da adottare in maniera uniforme su tutto il territorio regionale. Questo può rappresentare un primo passo verso una semplificazione perlomeno nell’individuare quelle definizioni e/o parametri edilizi da considerare nello svolgimento delle pratiche edilizie.

Il regolamento è in vigore oramai dal 15/5/2015 e prevale nelle definizioni su tutta la “selva” di regolamenti e sub regolamenti dei vari comuni della regione con l’intenzione di fornire uno strumento unitario in ambito edilizio.

Strumento assai utile anche l’allegato A, dove sono riportate una serie di definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi.

Il regolamento può essere scaricato dal seguente link:

Regolamento 64/R della Regione Toscana

Impianti di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore

Togliere il gas metano da casa con le pompe di calore aria-aria

Le pompe di calore aria-aria sono macchine utilizzate per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti domestici e commerciali. Il loro funzionamento si basa sul principio del trasferimento di calore da una sorgente a bassa temperatura a una a temperatura più alta. Il funzionamento di una pompa di calore aria-aria si basa sull’utilizzo di un apposito gas refrigerante presente all’interno delle tubazioni e delle macchine esterna ed interne che viene compresso e fatto circolare attraverso un ciclo termodinamico. Durante il ciclo termico, il gas refrigerante assorbe il calore dall’aria esterna durante la fase di riscaldamento e lo rilascia all’interno dell’ambiente da riscaldare attravesro le unità interne (split a parete a pavimento, canalizzate, ecc…). Durante la fase di raffreddamento, il processo viene invertito e il calore dll’interno degli ambienti viene espulso all’esterno.

Pompa di calore splittata per villetta unifamiliare
Pompa di calore per villetta unifamiliare

Le pompe di calore aria-aria offrono molti vantaggi rispetto ad altri sistemi di riscaldamento e raffreddamento, sono estremamente efficienti dal punto di vista energetico, non generano calore ma lo trasferiscono da una fonte esterna all’interno e viceversa tramite il funzionamento del compressore presente nella motocondensante esterna. Inoltre, utilizzano l’aria come fonte di energia rinnovabile e sono quindi considerate più ecologiche rispetto ad altre soluzioni. Un’altra caratteristica importante delle pompe di calore aria-aria è la loro versatilità, infatti possono essere installate facilmente in nuove costruzioni o integrate in edifici esistenti, consentendo una maggiore flessibilità nell’installazione e nell’utilizzo.

In alcuni casi le pompe di calore aria-aria possono essere influenzate dalle condizioni climatiche esterne. In zone con temperature molto basse con climi rigidi, la loro efficienza in alcuni casi può diminuire, infatti è più difficile estrarre calore dall’aria esterna quando il clima è molto rigido. Nonostante questi svantaggi, le pompe di calore aria-aria rimangono una scelta assai efficiente per il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici, soprattutto in aree con climi moderati o temperati. Grazie ai numeori miglioramenti nella tecnologia e nell’efficienza energetica, si prevede che diventeranno ancora più diffuse in futuro, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e dei costi energetici.

I maggiori produttori di pompe di calore aria-aria includono aziende molto conosciute nel settore dell’HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria). Alcuni dei principali produttori:

Daikin è uno dei leader globali nel settore HVAC e offre una vasta gamma di pompe di calore aria-aria per uso residenziale e commerciale.

Mitsubishi Electric è un altro importante produttore di pompe di calore aria-aria. Offre soluzioni efficienti ed innovative per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti.

Panasonic e Samsung producono una varietà di apparecchiature per il riscaldamento e il raffreddamento, tra cui pompe di calore aria-aria con funzionalità avanzate e alti standard di qualità.

Carrier è una società con una lunga storia nell’industria dell’HVAC e produce pompe di calore aria-aria ad alte prestazioni per applicazioni residenziali e commerciali.

LG Electronics offre pompe di calore aria-aria con tecnologie all’avanguardia e un design innovativo, adatte per diverse esigenze di riscaldamento e raffreddamento.

Fujitsu General / Toshiba: Fujitsu General è un altro produttore importante nel settore delle pompe di calore aria-aria, offrendo soluzioni efficienti e affidabili per il comfort degli ambienti.

Le pompe di calore aria-aria possono essere utilizzate con diversi tipi di unità interne per soddisfare le esigenze specifiche di riscaldamento e raffreddamento degli ambienti.

Unità a parete: Le unità split a parete sono tra le più comuni e sono montate direttamente sulla parete dell’ambiente da riscaldare o raffreddare. Sono disponibili in diverse dimensioni e capacità e sono facili da installare. Negli ulitmi anni la principali case costruttrici hanno commercializzato anche unità interne di design, con forme e linee eleganti e smart al fine di integrarsi anche in nuovi ambienti di recente ristrutturazione.

Unità canalizzabili: Le unità canalizzabili sono progettate per essere installate all’interno dei controsoffitti o delle pareti e distribuiscono l’aria attraverso un sistema di condotti nascosti nel locale. Sono ideali per ambienti dove non si desidera avere unità a vista.

Unità a pavimento: Le unità split a pavimento sono installate sul pavimento dell’ambiente e possono essere posizionate sotto finestre o lungo le pareti. Sono disponibili in varie dimensioni e sono adatte per riscaldare o raffreddare ambienti di diverse dimensioni.

Unità a soffitto: Le unità a soffitto sono montate sul soffitto dell’ambiente e distribuiscono l’aria in modo uniforme nell’intero spazio. Sono spesso utilizzate in ambienti commerciali e industriali.

Unità a cassetta: Le unità a cassetta sono montate nel controsoffitto dell’ambiente e distribuiscono l’aria in tutte le direzioni tramite apposite bocchette. Solitamente vengono impiegate nel terziario, uffici, negozi.

Unità multi-split: Le unità multi-split consentono di collegare più unità interne a un’unica unità esterna, consentendo il riscaldamento e il raffreddamento di più ambienti contemporaneamente con un solo sistema.

Gli impianti ad espansione diretta, noti anche come DX (Direct Expansion), offrono diversi vantaggi rispetto ad altri tipi di sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC). Ecco alcuni dei principali vantaggi:

Efficienza energetica: Gli impianti DX tendono ad essere più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ad altri sistemi HVAC, poiché eliminano la necessità di tubazioni dell’aria o dell’acqua lunghe o perdite di calore associate alla distribuzione dell’aria in ambienti estesi. Questo li rende ideali per applicazioni in cui l’efficienza energetica è una priorità.

Rapido raffreddamento o riscaldamento: Gli impianti ad espansione diretta possono raffreddare o riscaldare gli ambienti più rapidamente rispetto ad altri sistemi HVAC, poiché il refrigerante viene direttamente raffreddato o riscaldato all’interno dell’unità interna e poi distribuito nell’ambiente.

Controllo individuale delle zone: Gli impianti DX consentono il controllo individuale delle zone, il che significa che diverse parti di un edificio possono essere riscaldate o raffreddate in modo indipendente. Questo offre maggiore flessibilità e comfort agli occupanti degli ambienti.

Design flessibile: Gli impianti ad espansione diretta sono spesso più facili da progettare e installare rispetto ad altri sistemi HVAC, specialmente in edifici esistenti o in ambienti in cui lo spazio è limitato. Questo li rende una scelta assai diffusa per le ristrutturazioni o le nuove costruzioni.

Costi di manutenzione ridotti: Poiché gli impianti DX hanno meno componenti rispetto ad altri sistemi HVAC, i costi di manutenzione tendono ad essere inferiori nel lungo termine. Inoltre, i componenti chiave come compressori e condensatori sono spesso progettati per durare a lungo.

Migliore qualità dell’aria interna: Gli impianti ad espansione diretta possono essere dotati di filtri avanzati per migliorare la qualità dell’aria interna, riducendo la presenza di allergeni, polveri e altri contaminanti nell’ambiente.

I gas refrigeranti utilizzati oggi variano in base all’applicazione e alle normative ambientali vigenti.

R-410A: Questo refrigerante è diventato uno dei più comuni nell’industria HVAC dopo che il R-22 è stato progressivamente eliminato a causa delle sue proprietà dannose per l’ozono. Il R-410A è noto per le sue prestazioni efficienti ed è spesso impiegato in pompe di calore e sistemi di climatizzazione residenziali e commerciali.

R-134a: Utilizzato principalmente in sistemi di climatizzazione per autoveicoli e in alcuni elettrodomestici, il R-134a è un refrigerante non infiammabile ed è stato introdotto come alternativa al R-12, anch’esso dannoso per l’ozono.

R-32: Questo refrigerante è considerato una delle alternative più ecocompatibili al R-410A. Ha un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore rispetto al R-410A ed è utilizzato in molti sistemi di condizionamento d’aria residenziali.

R-290 (propano): R-290 è un refrigerante naturale, utilizzato principalmente in sistemi di refrigerazione domestica e commerciale. È considerato ecocompatibile perché ha un basso GWP ed è biodegradabile. Molte macchine di nuova generazione sono già in commercio e utilizzano questo gas refrigerante a basso impatto ambientale.

R-404A e R-507A: Questi refrigeranti sono comunemente utilizzati in applicazioni commerciali e industriali, come celle frigorifere e sistemi di condizionamento d’aria commerciali.

R-1234yf e R-1234ze: Questi refrigeranti sono stati sviluppati come alternativa a basso GWP per il R-134a nei sistemi di climatizzazione per autoveicoli e in altre applicazioni.

Il rendimento degli impianti ad espansione diretta dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di sistema, le condizioni di funzionamento, l’efficienza delle unità interne ed esterne, e il livello di manutenzione. Tuttavia, gli impianti ad espansione diretta tendono ad avere buoni livelli di efficienza energetica per diverse ragioni:

Rapporto di COP (Coefficient of Performance): Il COP misura l’efficienza di una pompa di calore ed è definito come il rapporto tra la quantità di calore fornita o rimossa e l’energia elettrica consumata. Gli impianti ad espansione diretta possono raggiungere COP elevati, specialmente quando operano in condizioni ottimali, come temperature moderate e carichi termici costanti.

Tecnologie avanzate: Le moderne pompe di calore ad espansione diretta sono dotate di tecnologie avanzate che ottimizzano il funzionamento del sistema, come controlli digitali, compressori inverter e ventilatori a velocità variabile. Queste caratteristiche contribuiscono a migliorare l’efficienza complessiva del sistema HVAC.

Sistemi multi-split: Gli impianti ad espansione diretta multi-split consentono di riscaldare o raffreddare più zone indipendentemente, ottimizzando l’efficienza complessiva del sistema e consentendo un controllo preciso della temperatura in diverse aree dell’edificio.

Tecnologia inverter: Gli impianti ad espansione diretta dotati di tecnologia inverter regolano la velocità del compressore in base al carico termico dell’ambiente, riducendo il consumo energetico quando la richiesta di riscaldamento o raffreddamento è bassa e migliorando l’efficienza del sistema.

Per servire più locali contemporaneamente è possibile installare sistemi Multisplit o impianti del tipo VRV (Variable Refrigerant Volume). Sono entrambi sistemi di climatizzazione che consentono di collegare più unità interne a un’unica unità esterna, ma ci sono alcune differenze importanti tra i due:

Tecnologia e Marca: VRV è un termine registrato da Daikin per descrivere la loro tecnologia di climatizzazione a volume refrigerante variabile. VRV è un tipo specifico di sistema multisplit che offre una maggiore flessibilità e controllo rispetto ai sistemi multisplit tradizionali.

Controllo della Capacità: Nei sistemi multisplit tradizionali, tutte le unità interne sono collegate a un’unica unità esterna e operano contemporaneamente alla stessa capacità, il che può portare a sprechi energetici quando alcune unità non sono in uso. Nei sistemi VRV, invece, la capacità del refrigerante può essere variata in base alle esigenze di riscaldamento e raffreddamento di ciascuna zona, consentendo un maggiore controllo e una maggiore efficienza energetica complessiva.

Lunghezza delle Tubazioni: Nei sistemi VRV, è possibile utilizzare tubazioni più lunghe tra l’unità esterna e le unità interne rispetto ai sistemi multisplit tradizionali, consentendo una maggiore flessibilità nell’installazione e consentendo di coprire distanze maggiori tra le unità interne e esterne.

Controllo Individuale: I sistemi VRV offrono un controllo più preciso della temperatura e una maggiore flessibilità nell’adattare la capacità di riscaldamento e raffreddamento alle esigenze specifiche di ciascuna zona, consentendo il funzionamento di diverse unità interne a temperature diverse contemporaneamente.

I sistemi VRF (Variable Refrigerant Flow), chiamati  anche sistemi a flusso di refrigerante variabile, sono simili ai sistemi VRV di Daikin, ma il termine “VRV” è specifico per i sistemi prodotti da Daikin, mentre “VRF” è un termine più generico utilizzato per descrivere sistemi simili prodotti da altri produttori.

Ecco alcune delle principali differenze tra i sistemi VRF e i sistemi multisplit tradizionali:

Controllo della Capacità: Nei sistemi VRF, la capacità del refrigerante può essere variata in base alle esigenze di riscaldamento e raffreddamento di ciascuna zona, consentendo un maggiore controllo e una maggiore efficienza energetica complessiva, simile ai sistemi VRV di Daikin.

Tecnologia e Marca: Come accennato, il termine “VRF” è più generico e si riferisce a sistemi a flusso di refrigerante variabile in generale, mentre “VRV” è specifico per i sistemi prodotti da Daikin.

Flessibilità nell’Installazione: I sistemi VRF offrono una maggiore flessibilità nell’installazione rispetto ai sistemi multisplit tradizionali. Possono gestire lunghezze delle tubazioni più lunghe e consentono di collegare un numero maggiore di unità interne a un’unica unità esterna.

Controllo Individuale: Come nei sistemi VRV, i sistemi VRF consentono un controllo individuale delle temperature in diverse zone, consentendo un maggiore comfort e una maggiore efficienza energetica.

Ii sistemi VRF e i sistemi VRV (Daikin) sono simili nei concetti e nelle funzionalità. Entrambi offrono un controllo avanzato della capacità del refrigerante e una maggiore flessibilità nell’installazione rispetto ai sistemi multisplit tradizionali, contribuendo a una maggiore efficienza energetica e a un comfort migliorato. La principale differenza risiede nel fatto che “VRV” è un marchio registrato di Daikin, mentre “VRF” è un termine generico utilizzato per descrivere sistemi simili prodotti da altri fabbricanti.

Ci sono diversi vantaggi nell’installare un sistema a pompa di calore rispetto a una caldaia a gas. Le pompe di calore sono generalmente più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle caldaie a gas. Le pompe di calore sfruttano l’energia termica disponibile nell’aria, nell’acqua o nel terreno circostanti e la trasferiscono all’interno degli edifici per riscaldarli. Le caldaie a gas, d’altra parte, bruciano il gas per generare calore, e il processo è meno efficiente. Poiché le pompe di calore utilizzano l’energia termica disponibile nell’ambiente circostante, il costo operativo può essere significativamente inferiore rispetto alle caldaie a gas, specialmente in zone con temperature moderate. Ovviamente i costi dipendono in larga parte dal mercato e dall’andamento dei prezzi di gas ed energia elettrica, per cui occorre eseguire una comparazione tra le due tipologie tenendo conto dei prezzi reali di mercato al momento. Le PdC non bruciano combustibili fossili come il gas naturale, contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio e altri inquinanti atmosferici associati alla combustione di combustibili fossili. Le pompe di calore possono essere utilizzate per riscaldare e raffreddare gli edifici, offrendo una soluzione di comfort tutto l’anno con un singolo sistema. Le caldaie a gas invece forniscono solo il servizio di riscaldamento invernale.

Le pompe di calore di buona marca tendono ad avere una durata più lunga rispetto alle caldaie a gas, e richiedono generalmente meno manutenzione nel corso del tempo. Le caldaie a gas possono richiedere la manutenzione regolare del bruciatore, dello scambiatore di calore e degli altri componenti.

Accesso a incentivi e sovvenzioni: In molte regioni, ci sono incentivi fiscali e sovvenzioni disponibili per l’installazione di pompe di calore ad alta efficienza energetica, che possono ridurre il costo iniziale e rendere più conveniente l’upgrade del sistema. A livello nazionale al momento le PdC sono incentivate con il Bonus Casa 50% e con l’Ecobonus 65%.

La scelta tra una pompa di calore e una caldaia dipende da diversi fattori, tra cui le condizioni climatiche locali, le esigenze di riscaldamento e raffreddamento, i costi energetici, l’accessibilità delle fonti di energia e le preferenze personali dell’utente. Tuttavia, considerando i trend attuali e futuri, ci sono alcune considerazioni importanti da tenere presente: Con l’attenzione crescente sull’ambiente e la necessità di ridurre le emissioni di carbonio, le pompe di calore sono spesso considerate una scelta più sostenibile rispetto alle caldaie a gas. Le pompe di calore utilizzano fonti di energia rinnovabile, come l’aria, l’acqua o il terreno, per il riscaldamento e il raffreddamento, riducendo così l’impatto ambientale. Le pompe di calore, se ben progettate e installate correttamente, possono offrire un’elevata efficienza energetica, riducendo i costi operativi nel lungo termine rispetto alle caldaie a gas.

Le pompe di calore stanno diventando sempre più popolari e diffuse nel mercato HVAC, soprattutto con l’avanzamento della tecnologia e la crescente consapevolezza ambientale. Molte aziende stanno investendo nella ricerca e nello sviluppo di pompe di calore più efficienti e innovative. Le pompe di calore inoltre offrono un’opportunità per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, come il gas naturale, che potrebbe diventare sempre più costoso o difficile da ottenere nel lungo termine.


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Alta Efficienza Energetica: Le pompe di calore utilizzano energia rinnovabile dall’aria circostante per riscaldare e raffreddare la tua casa o la tua azienda, riducendo al minimo l’impatto ambientale e i costi energetici.

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Un impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) è un sistema progettato per assicurare un ricambio d’aria negli ambienti interni delle nostre abitazioni o uffici in modo controllato. Un impianto VMC preleva aria dall’esterno attraverso delle prese d’aria di mandata e di ripresa, solitamente posizionate sulla facciata esterna dell’edificio o sul tetto in zone libere da agenti inquinanti o sorgenti di fumi vapori ecc…. Le prese esterne dovranno essere inoltre realizzate in modo da evitare l’ingresso diretto di pioggia, polvere o insetti.

L’aria di rinnovo prelevata viene convogliata attraverso dei condotti di adduzione all’interno dell’edificio. Questi condotti possono essere posizionati in varie aree dell’edificio per garantire un’adeguata distribuzione dell’aria pulita nei vari locali.  All’interno dell’edificio, l’aria fresca attraversa un recuperatore che può essere dotato di filtri per rimuovere particelle di polvere, polline e altre impurità presenti nell’aria esterna. L’impianto VMC estrae l’aria viziata dall’interno degli ambienti, prelevandola tramite delle bocchette di estrazione posizionate in cucine, bagni, e altre aree umide o soggette ad alte concentrazioni di inquinanti.

La ventilante presente del recuperatore crea una differenza di pressione che favorisce l’entrata dell’aria fresca e l’uscita dell’aria viziata. Questo assicura un flusso costante d’aria all’interno dell’edificio. All’interno dei sistemi di VMC, è presente un dispositivo di recupero di calore che guadagna energia termica dal flusso di aria che esce verso l’esterno. Questo dispositivo permette di scambiare il calore tra l’aria in uscita e quella in entrata, riducendo la dispersione di calore e migliorando l’efficienza energetica dell’abitazione.

Il ricambio d’aria contribuisce a mantenere un ambiente interno salubre e confortevole, riducendo la presenza di vapore d’acqua e agenti inquinanti nell’aria e prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori. Il recuperatore è un componente importante che gestisce il flusso d’aria all’interno dell’edificio. Solitamente all’interno dell’unità principale è presente uno o più ventilatori che spingono o estraggono l’aria attraverso il sistema. Questi ventilatori possono essere di diversi tipi, come ad esempio centrifughi o assiali, solitamente inverter e possono essere regolati per adattarsi alle esigenze di ventilazione dell’edificio. L’aria che passa attraverso l’unità di ventilazione viene solitamente filtrata per rimuovere polveri, pollini, batteri e altri contaminanti presenti nell’aria esterna.

Gli scambiatori entalpici consentono di recuperare il calore dall’aria in uscita e pre-riscaldare l’aria fresca in ingresso. Questo processo aiuta a ridurre la perdita di calore e a migliorare l’efficienza energetica dell’impianto, specialmente durante i periodi invernali. Alcune unità di ventilazione possono essere dotate di sistemi di controllo dell’umidità, che regolano il livello di umidità relativa all’interno dei locali.

L’effetto di abbattimento della percentuale di umidità relativa è particolarmente utile in locali soggetti a condense e formazione di muffe. L’aria filtrata viene distribuita in modo uniforme negli ambienti interni dell’edificio attraverso dei condotti di ventilazione. Questi condotti vengono installai per garantire un’adeguata ventilazione in tutte le aree della casa, inclusi soggiorni, camere da letto, cucine e bagni. I sistemi più recenti sono dotati di sistemi di controllo automatico che regolano il flusso d’aria in base alle condizioni ambientali, come la temperatura e l’umidità, e alle esigenze degli occupanti dell’edificio.

Le bocchette o griglie di distribuzione sono aperture installate sui condotti di ventilazione all’interno delle singole stanze e locali da servire. Queste bocchette regolabili consentono di dirigere il flusso d’aria in modo da ottimizzare la distribuzione dell’aria fresca e il ricambio d’aria all’interno della stanza. Le bocchette di ventilazione possono essere montate sul soffitto, sulle pareti o sul pavimento, a seconda della struttura dell’edificio e delle preferenze dell’utente.

Le bocchette di ventilazione possono anche essere dotate di dispositivi di regolazione che consentono di pre-regolare il flusso d’aria in base alle proprie preferenze e alle esigenze di ventilazione della stanza. Questi dispositivi possono essere semplici griglie regolabili o più avanzati sistemi di regolazione del flusso d’aria controllati elettronicamente. Al fine di garantire una distribuzione uniforme dell’aria di rinnovo in tutte le stanze dell’edificio, è importante equilibrare il sistema di distribuzione dell’aria in fase di installazione. Questo processo prevede la regolazione dei flussi d’aria attraverso le diverse bocchette di ventilazione in modo da garantire che ogni stanza riceva la quantità adeguata di aria.

In commercio troviamo oramai anche numerosi tipi di sistemi di ventilazione puntuali o decentrati che vengono installati in fori perimetrali eseguiti sulle pareti esterne per l’ingresso dell’aria fresca e l’uscita dell’aria viziata. Questi sistemi possono essere utilizzati in combinazione o al posto di un impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) più complesso canalizzato, a seconda delle esigenze specifiche dell’edificio e delle preferenze dell’utente. I sistemi di ventilazione puntuali possono essere integratI CON tecnologie avanzate quali i sensori di umidità o di qualità dell’aria per un controllo più preciso del sistema di ventilazione.

Il consumo energetico di un impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) dipende da diversi fattori, tra cui le dimensioni dell’edificio, il tipo di sistema VMC installato, le impostazioni di funzionamento, l’efficienza energetica dell’unità di ventilazione e il grado di isolamento termico dell’edificio stesso. Il consumo energetico di un’impianto VMC dipende in larga parte dai motori elettrici che costituiscono i ventilatori che spingono l’aria fresca all’interno dell’edificio e che estraggono l’aria viziata all’esterno. In particolare Il consumo energetico può variare da poche decine di watt per gli impianti più piccoli e poco potenti, fino a diverse centinaia di watt per impianti più grandi e più potenti per grandi edifici, uffici e terziario. Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) possono utilizzare diversi tipi di filtri a seconda delle esigenze specifiche dell’edificio e delle condizioni ambientali:

Tipo Filtro G4: Questi sono filtri sintetici di base progettati per catturare particelle di grandi dimensioni come polvere, peli di animali e pollini. Sono efficaci nel mantenere pulita l’aria proveniente dall’esterno e proteggere l’unità di ventilazione da particelle grossolane.

Tipo Filtro F7: I filtri di classe F7 sono filtri ad alta efficienza che catturano particelle più piccole come allergeni, pollini, batteri e virus. Questi filtri offrono una migliore protezione dalla contaminazione dell’aria e contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria interna.

Tipo Filtro HEPA: Gli impianti VMC più avanzati possono essere dotati di filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air), che sono in grado di filtrare fino al 99,97% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 micron. Questi filtri sono estremamente efficaci nel rimuovere allergeni, polveri sottili, batteri e virus.

Filtri al carbone attivo: I filtri al carbone attivo sono progettati per assorbire odori, gas nocivi e composti organici volatili (COV) presenti nell’aria. Sono particolarmente utili in ambienti con elevati livelli di inquinamento dell’aria o presenza di cattivi odori.

La rumorosità degli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) dipende da diversi fattori, dalla qualità, dalla marca e modello e dal tipo di ventilatori utilizzati, la potenza dell’unità di ventilazione, la qualità dei materiali utilizzati. In generale, gli impianti VMC moderni sono progettati per essere il più silenziosi possibile, specialmente nelle versioni di alta qualità. I fattori che influenzano la rumorosità degli impianti VMC:

Tipo di ventilante: Alcuni ventilatori sono progettati per essere più silenziosi rispetto ad altri. I ventilatori a bassa velocità inverter e ad alta efficienza sono spesso più silenziosi rispetto ai ventilatori più tradizionali ad alta velocità e settaggi fissi.

Case dell’unità di ventilazione: Gli impianti VMC di oggi sono progettati con un’attenzione particolare alla riduzione del rumore. Questo può includere l’uso di materiali fonoassorbenti e l’adozione di forme aerodinamici che riducono la turbolenza dell’aria e il rumore generato dai ventilatori.

Livello di isolamento acustico: Gli impianti VMC possono essere installati con accorgimenti per ridurre la trasmissione del rumore attraverso i condotti e le pareti dell’edificio. Questo può includere l’uso di guarnizioni acustiche, pannelli fonoassorbenti, isolanti intorno ai condotti e l’installazione di materiali isolanti acustici in genere.


Incentivi e detrazioni per i nuovi infissi

Incentivi e detrazioni per la sostituzione degli infissi

La maggior parte degli immobili in Italia sono stati costruiti negli anni passati con criteri e metodi che non tenevano conto delle problematiche legate al risparmio energetico. (involucro con alte dispersioni, infissi semplici con vetro singolo, infissi non a taglio termico, impianti non efficienti con alti consumi e scarsi rendimenti, tubazioni non isolate, combustibili costosi, a volte troviamo ancora caldaie a GPL oppure a gasolio, ponti termici non corretti, materiali non adeguati, ecc…

Infissi certificati a taglio termico per incentivi ecobonus

Negli anni passati infatti, anni 70-80, l’approvvigionamento e il costo dell’energia non rappresentavano un problema e le tecniche costruttive non erano pensate per l’efficienza energetica. Il risultato è purtroppo un parco edilizio assai energivoro e la cui prima prerogativa è lo spreco di energia e le elevate emissioni di gas serra CO2. L’attuale situazione, oltre a comportare grandi costi di gestione con bollette del gas care e assai costose per i proprietari degli immobili, contribuisce in maniera drammatica all’emissione di gas serra in atmosfera responsabile dei drammatici cambiamenti climatici a cui noi stiamo assistendo in questi anni.

La parola d’ordine è quindi: risparmio energetico. Ogni intervento sugli immobili esistenti dovrebbe essere accompagnato da miglioramenti e ristrutturazioni efficienti da un punto di vista energetico.

Attraverso i vecchi infissi esistenti negli attuali edifici avviene un passaggio di energia termica tra interno ed esterno che porta a una grande dispersione di calore durante la stagione invernale. La caldaia che riscalda le nostre cose o i nostri ambienti di lavoro, lavorerà quindi e consumerà gas o gasolio, in parte anche per alimentare questa “fuga” di energia verso l’esterno.

Parte dell’energia consumata se ne andrà via attraverso i nostri vecchi infissi non coibentati e molto spesso in cattive condizioni con spifferi, parti poco allineate e materiali e vetri ad alta trasmittanza termica. Tutto questo spreco lo ritroviamo poi in bolletta, con costi alti e spese per il riscaldamento altissime.

Al momento è possibile sostituire i vecchi infissi con modelli nuovi a taglio termico e bassa trasmittanza termica usufruendo degli incentivi statali per il risparmio energetico (detrazioni 50%, Ecobonus e incentivi 50% Bonus Casa). L’incentivo è stato introdotto per favorire il risparmio energetico in ambito edilizio riqualificando gli infissi presenti con modelli nuovi che potranno essere in alluminio, PVC, legno o altro materiale ma che presentano valori di trasmittanza termica inferiori a quelli fissati dalla normativa.

Per usufruire dell’incentivo occorre acquistare ed installare infissi certificati, eseguire il pagamento con apposito bonifico bancario (attenzione a utilizzare il bonifico corretto, diverso da quello per ristrutturazioni semplici), entro 90 giorni dalla messa in opera occorre inviare una pratica all’ ENEA (si consiglia di rivolgersi a uno studio tecnico o termotecnico) e conservare tutta la documentazione e la ricevuta dell’invio stesso.

Per acquistare e installare gli infissi rivolgetevi ai nostri esperti energetici di zona (Firenze Prato Pistoia) per verificare se le caratteristiche sono compatibili con quanto richiesto dalla normativa, in particolare a seconda delle zone vi sono dei limiti di trasmittanza termica massima ammessa che devono essere rispettati, pena la decadenza dell’incentivo del 50%. I nostri fornitori sono operatori esperti del settore che vi guideranno nella riqualificazione energetica dei serramenti con professionalità.

Attenzione: i nuovi infissi sono caratterizzati da taglio termico e bassa trasmittanza, quindi presentano una bassa permeabilità all’aria. Nei mesi invernali si raccomanda di effettuare frequenti ed efficaci ricambi d’aria al fine di ridurre la percentuale di umidità interna, principale causa di formazione di condensa e muffe.

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Articoli su:

Sopralluogo APE

Il sopralluogo del certificatore è obbligatorio per il rilascio dell’APE

Certificazione energetica degli edifici

La certificazione energetica degli edifici permette di avere una “fotografia” energetica dei fabbisogni e delle caratteristiche edificio-impianto in uso standard, ossia vengono ipotizzate delle specifiche di utilizzo standard per poi confrontare tra loro gli immobili in base a delle classi di fabbisogno e in base ad alcuni parametri energetici.

L’attestato di prestazione energetica (APE) è stato introdotto in sostituzione dell’ACE in vigore fino ad alcuni anni fa.

Un’altro adempimento introdotto dal D.M. 26/6/2015 consiste nella introduzione del sopralluogo obbligatorio. Il tecnico che dovrà redigere l’attestato è dunque tenuto ad eseguire un sopralluogo obbligatorio presso l’immobile da certificare al fine di eseguire un rilievo tecnico specifico per raccogliere i dati termotecnici necessari.

Quando incarichiamo un termotecnico o uno studio professionale per la redazione di un APE è dunque sempre consigliabile accertarsi che poi sarà eseguito un sopralluogo presso l’edificio. Diffidiamo quindi da quei siti o operatori commerciali che promettono di rilasciare gli attestati di prestazione energetica a distanza, on-line, tramite mail, o solo analizzando una planimetria. La legge richiede infatti un sopralluogo obbligatorio.

Questo è ovviamente un elemento a garanzia del cliente, in quanto un certificatore energetico potrà valutare in maniera compiuta l’immobile con dati ricavati da un sopralluogo e il cliente sarà maggiormente tutelato da eventuali rivalse o richieste danni dovessero emergere in futuro da acquirenti o locatari scontenti dell’immobile certificato.


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Alcuni articoli su:

Detrazioni per pannelli solari

Incentivi Ecobonus 65% detrazioni per pannelli solari termici

pannelli solari termici vengono utilizzati per la produzione di acqua calda utilizzando l’energia rinnovabile fornita dal sole. Esistono principalmente due tipologie di pannelli, quelli piani e quelli a tubi sottovuoto. Solitamente l’installazione di questo tipo di impianti prevede la messa in opera di uno o più pannelli solari, un bollitore o accumulo solare e una serie di componenti per la circolazione forzata o naturale del fluido termo vettore che scorre nelle tubazioni che collegano i pannelli al bollitore solare.

Pannelli solari termici a tubi sottovuoto

Da alcuni anni sono stati introdotti degli incentivi statali per l’installazione di questo tipo di impianti sotto forma di detrazioni fiscali per risparmio energetico con una aliquota pari al 65% della spesa sostenuta. In particolare ad oggi la normativa prevede che l’incentivo venga spalmato su 10 anni con rispettive 10 quote di pari importo.

In particolare in base al comma 346 della legge finanziaria del 2007 e sue successive modifiche e integrazioni (proroghe) vengono incentivati i pannelli solari dedicati alla produzione di acqua calda in edifici residenziali e industriali nonché per piscine, scuole e case di cura.

Tra le caratteristiche tecniche che vengono richieste vi sono:

  • I componenti dell’impianto quali bollitori e i pannelli solari devono essere garantiti per almeno 5 anni mentre gli accessori e i componenti elettrici devono avere una garanzia di 2 anni.
  • I pannelli solari devono essere certificati in base a precise norme tecniche internazionali e l’impianto deve essere installato in conformità ai manuali tecnici forniti dal costruttore. Occorre quindi che il fornitore produca anche la necessaria documentazione tecnica e tutte le certificazioni che vengono richieste appositamente per l’ecobonus.

I pannelli solari termici godono dell’incentivo fiscale per il risparmio energetico sia che vengano installati per la sola produzione di acqua calda sanitaria (ACS) sia che vengano utilizzati per integrare l’impianto di riscaldamento presente.

Per ottenere l’incentivo occorre inviare l’apposita pratica  ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori come da collaudo delle opere e conservare la documentazione.

  • Ricevute dei bonifici bancari effettuati (utilizzare i modelli appositi per risparmio energetico)
  • Fatture correttamente intestate
  • Certificazioni e garanzie, schede tecniche
  • Pratica ENEA (allegato F) e ricevuta di invio CPID
  • Asseverazione di un tecnico abilitato
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Contattaci per e-mail per un preventivo o per l’invio della pratica ENEA: admin@luminance.it

Scarico a parete dei fumi delle caldaie

Quando è possibile lo scarico a parete?

Gli impianti di riscaldamento attuali sono perlopiù alimentati da caldaie a gas metano, tradizionali o a condensazione. Le caldaie tradizionali hanno un rendimento un pò più basso delle moderne a condensazione che recuperano dai fumi parte dell’energia ottenuta dalla combustione.

La normativa che riguarda lo scarico dei fumi è stata modificata molte volte negli ultimi anni. In particolare si è promosso l’utilizzo di scarichi sopra la copertura al fine di non creare situazioni pericolose per la salute dei vicini, sopratutto quelli dei piani superiori e/o laterali.

Il D.Lgs 102/2014 conferma il divieto di scaricare a parete per le installazioni di nuove caldaie in edifici unifamiliari o plurifamiliari. Se invece era già presente una caldaia che alimentava un impianto al 31/08/2013 allora è possibile sostituirla mantenendo lo scarico a parete purchè si installi le moderne caldaie ad alto rendimento energetico  e bassi inquinanti.

Esistono alcune deroghe al divieto, ossia in alcuni specifici casi è possibile installare lo scarico a parete:

  • si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
  • l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
  • il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
  • si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
  • vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

In tutti i casi in cui la legge ammette delle deroghe occorre installare delle caldaie di nuova concezione, ossia i moderni generatori che limitano le emissioni nocive e che garantiscono degli ottimi rendimenti energetici.

Gli scarichi vanno sempre e comunque posizionati nel rispetto della norma UNI 7129 che impone delle distanze di rispetto da pareti, finestre, terrazzi ecc… l’idraulico dovrà quindi verificare con precisione tutte le distanze contenute nella norma stessa.

Se non è possibile installare la caldaia, e in particolare lo sbocco dello scarico dei fumi in maniera conforme alla 7129 occorre portare lo scarico sopra il tetto.

Quando si acquista un immobile o si procede con interventi di ristrutturazione è sempre consigliabile quindi porre attenzione alla posizione della caldaia, alle ubicazioni delle caldaie dei vicini e limitare lo scarico a parete in quanto in molti casi risulta fonte di contenzioso con il vicinato, oltre che pericoloso a causa delle emissioni nocive dei prodotti della combustione. Dal momento che per l’installazione e sostituzione dei generatori di calore domestici non è richiesto l’intervento o il progetto del termotecnico abilitato (ingegnere perito ecc…), si consiglia di rivolgersi a ditte e imprese abilitate che operano ai sensi del DM 37/08 in quanto è responsabilità del responsabile tecnico della ditta idraulica la corretta installazione e il rilascio della Dichiarazione di conformità DI.CO.

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Le detrazioni fiscali per risparmio energetico: aggiornamenti per ecobonus 2024

Ecobonus per risparmio energetico: Le aliquote per le detrazioni fiscali 2024

Ecobonus 2024

Le varie leggi di bilancio passate hanno apportato negli anni delle modifiche importanti in relazione alle detrazioni fiscali per risparmio energetico (ecobonus). Il sistema di incentivazione basato sulle detrazioni fiscali è in vigore da molti anni nel nostro Paese e principalmente si sono affermate due linee principali di indirizzo: le detrazioni per ristrutturazioni (ex 36%) poi portate al 50% e le detrazioni per interventi che mirano a conseguire un risparmio energetico Ecobonus. Per quest’ultime fino al 2017 la percentuale detraibile era fissata al 65% per i vari tipi di intervento ma la Legge di bilancio 2018 e le successive hanno modificato le aliquote differenziando il rimborso in base alla specifica tipologia. Vediamo quindi quali sono gli interventi incentivati e le aliquote valide per le detrazioni fiscali ecobonus per il 2024:

Indice:

  • Interventi che godono della detrazione al 50%
  • Interventi che godono della detrazione al 65%
  • Interventi che godono della detrazione al 70%
  • Interventi che godono della detrazione al 75%
  • Interventi che godono della detrazione al 80%
  • Interventi che godono della detrazione al 85%

Detrazioni del 50%

  • Schermature solari (persiane, oscuranti, tende solari, frangisole, ecc…)
  • Caldaie alimentate a biomassa (pellet, legna, ecc…)
  • Serramenti ed infissi con trasmittanza certificata e taglio termico
  • Caldaie a condensazione di classe A

Detrazioni del 65%

  • Pannelli solari termici
  • Generatori ibridi compatti
  • Microcogenerazione
  • Pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti ad alta efficienza
  • Scaldabagno a pompa di calore
  • Sistemi di Building Automation
  • Isolamento termico dell’involucro, coibentazione, cappotto termico, ecc…
  • Caldaie a condensazione di classe A + Sistemi di termoregolazione evoluti (ad es. regolazione climatica). In più, a nostro avviso, occorre sempre installare anche le valvole termostatiche nei locali dove non vi è una termoregolazione dedicata.

Detrazioni 70%

  • Interventi di tipo condominiale (superficie > 25%)

Detrazioni 75%

  • Interventi di tipo condominiale (superficie > 25% + Classe  media)

Detrazioni 80% – 85%

  • Interventi di tipo condominiale + riduzioni nelle classi di rischio sismico

Ricordiamo che tra gli interventi con aliquote del 50% vi sono anche alcuni tipi di opere agevolabili con l’altro sistema di incentivazione, cioè quello relativo al 50% (ex 36%)  per ristrutturazione. Va però osservato che le detrazioni per ristrutturazione sono godibili solo per immobili residenziali da persone fisiche (IRPEF) mentre le detrazioni per risparmio energetico sono rivolte anche a ditte, aziende, professionisti e riguardano anche edifici ad usi diversi, ad es. uffici, capannoni, locali commerciali, ecc…

Per godere dell’incentivo statale per ecobonus occorre seguire le istruzioni e ottemperare alcuni adempimenti, che potete trovare sul sito dell’ENEA, al fine di accedere agli incentivi. Tra le altre cose è necessario inviare una apposita pratica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori e conservare la ricevuta (codice CPID).

Si ricorda inoltre che i vari interventi devono essere conformi al DM 6/8/2020 per poter godere degli incentivi statali per risparmio energetico e in alcuni casi è necessaria una asseverazione da parte di un tecnico abilitato.

Contattateci per consulenza e l’invio della pratica ENEA per ecobonus 2024: e-mail: admin@luminance.it

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Quando non serve la certificazione energetica APE

I casi di esclusione dall’APE

La normativa relativa alla certificazione energetica degli edifici (APE) è stata più volte modificata e aggiornata durante gli ultimi anni. Faremo qui riferimento alle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in particolare al DM 26/6/09 e al DM 26/6/15 che si sovrappongono e in parte si integrano tra loro.

APE

Casi in cui non serve l’APE, Attestato di Prestazione Energetica

Analizzando i decreti di cui sopra possiamo elencare alcune fattispecie in cui non è richiesto l’APE:

  • box, cantine e autorimesse privi di impianti
  • parcheggi a più piani
  • campi sportivi coperti da strutture stagionali
  • depositi privi di impianti termici

Il DM 26/6/2015 ha poi introdotto altre tipologie di immobili / edifici che possono essere esclusi dall’APE:

  • gli edifici agricoli o rurali non residenziali (ad es. tettoie, ruderi ad uso non abitativo, ecc…) sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica. (la parti ad ufficio vanno quindi dotate di APE)
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • i ruderi, purché tale stato venga dichiarato nell’atto notarile (quindi il notaio dovrà specificare in maniera precisa tale circostanza nel contratto)
  • i fabbricati in fase di costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o agibilità al momento della compravendita ( scheletri strutturali o immobili al rustico o stato grezzo)
  • edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.

In alcune Regioni la normativa nazionale potrebbe essere stata sovrascritta o integrata da alcune norme regionali, per cui si raccomanda comunque di informarsi presso l’ufficio ambiente o energia competente presso la propria regione di appartenenza per informazioni più dettagliate. In caso di locazioni si consiglia di contattare anche l’ufficio locale dell’ADE per essere sicuri in caso di esclusione dall’APE per non vedersi comminare una sanzione al momento della registrazione dei contratti di affitto.

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Il regime dell’edilizia libera

Ristrutturare senza permessi: edilizia libera e normativa

Negli ultimi anni si sono susseguite una serie di leggi e norme che hanno semplificato la realizzazione di alcuni tipi di lavori e opere. Alcuni lavori di ristrutturazione quali ad esempio la manutenzione ordinaria o altri tipi di intervento che possono essere definiti come marginali o minori sono stati infatti liberalizzati. In particolare ad oggi sono stati definiti alcuni interventi che possono essere realizzati in edilizia libera, ossia non è necessario presentare alcuna pratica o richiedere dei permessi per poter iniziare le opere e i lavori edili.

Indice

  • La ristrutturazione degli immobili e l’edilizia libera
  • Interventi ed opere in edilizia libera
  • Manutenzione ordinaria ed edilizia libera
  • Manutenzione straordinaria ed edilizia libera

La ristrutturazione degli immobili e l’edilizia libera

Il Decreto Legislativo 222 del 2016, chiamato anche Decreto SCIA 2, ha introdotto una standardizzazione e una schematizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e delle relative pratiche e permessi. In linea generale ad oggi possiamo riassumere in tre classi principali le pratiche edilizie che devono essere predisposte e depositate presso gli enti locali per poter procedere con i lavori di ristrutturazione:

  • CILA
  • SCIA
  • Permesso di costruire

Per alcuni tipi di intervento non sono però richieste pratiche edilizie né permessi di costruire. Gli interventi di ristrutturazione che rientrano in questa categoria liberalizzata sono riconducibili all’ambito dell’edilizia libera.

Si tratta principalmente di opere di manutenzione ordinaria o di altri altri tipi di interventi che sono stati liberalizzati negli anni a seguito di decreti o leggi per la semplificazione e che sono entrati adesso a far parte dell’edilizia libera per modifiche successive del Testo Unico dell’Edilizia (TUE).

Vediamo nel capitolo che segue una lista dettagliata dei vari interventi di ristrutturazione che possono essere essere eseguiti senza permessi o senza depositare pratiche edilizie. La maggior parte di questi interventi sono stati recentemente inseriti nel cosiddetto glossario dell’edilizia libera che deriva anch’esso dal Decreto Legislativo 222/2016 (il glossario è stato in realtà emesso con un certo ritardo rispetto al decreto SCIA 2).

Attenzione al fatto che in presenza di vincoli sovraordinati e/o altri casi particolari inerenti a normative di settore particolari va sempre prima acquisito il parere o nulla osta prima di procedere con i lavori. (Ad es. vincolo paesaggistico, idrogeologico, particolari ambiti urbani, centi storici, ecc…). Occorre inoltre sempre prestare attenzione all’aspetto della sicurezza dei cantieri e provvedere ai necessari adempimenti (ad es. PSC, POS, coordinamento in fase di progetto ed esecuzione, notifica all’ASL, ecc…). Attenzione inoltre al fatto che la realizzazione di lavori che riguardano gli impianti sono soggetti anche ad altre normative di settore che vanno sempre rispettate e spesso occorre depositare comunque le necessarie pratiche in Comune, quali ad es. il DM 37/08, DM 26/6/2015, ex Legge 10/91. In particolare la realizzazione degli impianti tecnologici richiede sempre un progetto, si veda il DM 37/08 per dettagli. Si consiglia quindi di affidare sempre i lavori a un tecnico esperto del settore ad es. Ingegnere o Architetto anche nel caso di edilizia libera dal momento che la normativa richiede comunque il rispetto di tutte le norme di tipo:

norme antisismiche, norme di sicurezza, norme antincendio, norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica, norme di tutela dal rischio idrogeologico, disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (belle arti e compagnia bella ….)

Interventi di ristrutturazione ed altre opere in edilizia libera realizzabili senza permessi

Si riportano alcuni interventi che ad oggi possono essere realizzati nell’ambito dell’edilizia libera:

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di:

  • Pompe di calore aria aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (attenzione agli adempimenti legati alla ex Legge 10/91 e DM 37/08)
  • Depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 mc

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:

  • Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
  • Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (verificare la presenza di vincoli paesaggistici e adempimenti DM 37/08)
  • Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici ad esempio: gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, giochi per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione, pergolati ombreggianti di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette, tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo, opere per arredo da giardino, barbecue in muratura, fontana,muretto,scultura, fioriera, panca o simili.
  • Attività di ricerca nel sottosuolo, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico ( ad es. carotaggi), ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Si consiglia comunque di chiedere sempre in Comune prima di eseguire dei lavori, anche se di modesta entità.

Manutenzione ordinaria ed edilizia libera

La normativa attuale ha di fatto inserito gli interventi di manutenzione ordinaria all’interno dell’ambito dell’edilizia libera. Si riportano qui di seguito alcuni interventi di ristrutturazione che sono riconducibili alla manutenzione ordinaria e quindi realizzabili senza permessi particolari:

  • Riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e interna (attenzione all’indice di permeabilità)
  • Rifacimento, riparazione, tinteggiatura di intonaco esterno ed interno (attenzione agli adempimenti di natura energetica ex Legge 10/91 e DM 26/6/2015)
  • Riparazione, sostituzione, rinnovamento dei decori degli edifici quali cornici, modanature, ecc…
  • Riparazione, sostituzione, rinnovamento di lattonerie varie, grondaie, pluviali e scarichi
  • Riparazione, sostituzione, rinnovamento di rivestimenti ext. ed interni, serramenti ed infissi esterni ed interni
  • Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento di inferriate ed altri sistemi anti intrusione
  • Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l’inserimento di strati isolanti e coibenti) del manto di copertura (tetto). Va presentata la pratica ex Legge 10/91 se si inserisce isolamento termico.
  • Riparazione, sostituzione, installazione di controsoffitti non strutturali
  • Riparazione e rinnovamento di controsoffitti strutturali già presenti
  • Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all’integrazione impiantistica e messa a norma di comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi
  • Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianto di climatizzazione (con potenze inferiore ai 12 kW)
  • Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma relativi all’impianto igienico e idrosanitario (attenzione quindi a richiedere le detrazioni in questi casi, si tratta di manutenzione ordinaria)
  • Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma dell’impianto elettrico (ovviamente va eseguito il progetto ai sensi del DM 37/08 e rilasciata apposita Di.Co.)

Manutenzione straordinaria ed edilizia libera

Gli interventi di ristrutturazione che rientrano invece nell’ambito della manutenzione straordinaria non sono eseguibili in edilizia libera. Per tali interventi occorre infatti predisporre una apposita pratica edilizia che va presentata in Comune e/o altri enti predisposti prima dell’inizio dei lavori. Nel caso in cui si tratti di opere interne che non riguardano elementi strutturali dell’edificio sarà possibile in alcuni casi presentare una CILA, mentre in altri casi sarà obbligatorio depositare una SCIA ed eventuale pratica al Genio Civile. In ogni caso per la manutenzione straordinaria è sempre obbligatorio predisporre le opportune pratiche edilizie.

La ristrutturazione degli edifici: interventi di manutenzione ordinaria

Il parco edilizio esistente è caratterizzato perlopiù da immobili risalenti agli anni della massima espansione edilizia, in particolare nelle periferie delle grandi città del nostro paese. Si tratta di interi quartieri nati e sviluppati dagli anni ’60-’70 fino alla fine degli anni ’80 e primi anni ’90.

Lavori su parti comuni

Ad oggi ci troviamo quindi alle prese con immobili oramai datati, sia da un punto di vista architettonico, ma anche in relazione alle questioni di tipo energetico, impiantistico, funzionale. Nasce dunque l’esigenza di rivedere gli immobili esistenti tramite opportuni interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano spesso sia la distribuzione degli spazi interni sia gli impianti termici, elettrici, gas sia la riqualificazione energetica e rifacimenti minori quali le finiture e la manutenzione ordinaria.

Vedremo in vari articoli quali sono le differenze tra i vari tipi di intervento e come queste tipologie diverse di ristrutturazioni sono classificate in base alla normativa vigente da un punto di vista urbanistico ed edilizio.

Interventi di ristrutturazione, tipologie e normativa

Con il termine “ristrutturazione” si intende comunemente indicare tutta una serie di interventi e lavori edili che riguardano gli immobili ma in realtà ogni fattispecie trova una sue precisa collocazione da un punto di vista normativa e si distinguono varie tipologie quali ad esempio: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione.

La manutenzione ordinaria

Da un punto di vista legislativo occorre rifarsi al Testo Unico dell’Edilizia (TUE) per trovare la definizione di manutenzione ordinaria. Ebbene all’ Art. 1 Comma 3 troviamo la seguente definizione:

Interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Leggendo la definizione riportata sul Testo Unico dell’Edilizia appare subito chiaro che si parla di interventi che riguardano le “finiture” degli edifici, peraltro non viene specificato il tipo di edifici o la loro destinazione d’uso per cui la definizione ha una validità molto ampia e riguarda in generale tutto il parco edilizio esistente. Si parla quindi di interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture. Il concetto di “riparare o rinnovare” le finiture ci sembra molto chiaro e semplice, alla base della manutenzione ordinaria vi è quindi il concetto di “riparare” qualcosa che si è logorato o rovinato magari con il tempo e si interviene per mantenere la sua funzione senza introdurre elementi di novità, sia nelle strutture o nella forma.

Anche per quel che riguarda gli impianti tecnologici (ad es. impianti termici o elettrici) si parla di opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Quindi anche per quel che riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici il legislatore ha rimarcato il concetto di “mantenere in efficienza” ossia interventi di riparazione che non portino novità o modifiche sostanziali rispetto a ciò che è esistente o già in opera.

Alcuni esempi di interventi di manutenzione ordinaria

La definizione di manutenzione ordinaria secondo il Testo Unico dell’Edilizia risulta molto ampia e nel tempo sia gli enti locali o l’Agenzia delle Entrate hanno stilato delle liste di possibili interventi più o meno concordanti.

Ad esempio nella recente guida dell’Agenzia delle Entrate riguardo le detrazioni fiscali (per la manutenzione ordinaria sono previste le detrazioni solo per le parti comuni degli edifici condominiali) vengono elencati i seguenti interventi come manutenzione ordinaria:

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni,  l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

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Incentivi detrazioni IRPEF Bonus Casa 50%

Chi può usufruire delle detrazioni 50% Bonus Casa?

Gli incentivi statali nell’edilizia sono stati di primaria importanza negli ultimi anni al fine di sostenere un settore come quello dell’edilizia e delle ristrutturazioni in genere. Artigiani, ditte edili, costruttori, fonitori e commercianti sono stati colpiti pesantemente dalla crisi economica degli ultimi anni, una mano è venuta dagli incentivi statali per le ristrutturazioni edilizie.

Detrazioni 50% Bonus Casa

Le detrazioni IRPEF per la ristrutturazione degli immobili sono disponibili per chi ristruttura l’abitazione o le parti comuni di edifici residenziali in genere ubicati in Italia.

Fino ad oggi è possibile detrarre una quota del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 96.000 di spesa. Per adesso non abbiamo notizie circa le eventuali variazioni che il governo vorrà apportare o meno per i prossimi anni.

L’importo in detrazione va suddiviso tra i vari soggetti che hanno pagato gli interventi di ristrutturazione e che hanno diritto a godere dell’incentivo. Per i condomini che hanno effettuato eventuali interventi di ristrutturazione sulle parti comuni degli edifici conta l’anno in cui l’amministratore ha effettuato il pagamento delle spese. Ad ogni condomino poi spetterà una quota relativa del beneficio se avrà correttamente versato le spese a lui imputabili per gli interventi entro la data della dichiarazione dei redditi. In tal modo il beneficio sarà suddiviso tra i vari condomini in maniera equa.

In generale è possibile detrarre ogni anno un decimo del beneficio totale (per 10 anni) se tale quota rientra nel totale dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione.

Se l’immobile in questione oggetto di ristrutturazione viene utilizzato anche per l’esercizio di professioni o altre attività oltre che per abitazione (uso promiscuo), la detrazione spetta ridotta del 50%.

Gli incentivi per le ristrutturazioni sono a disposizione dei contribuenti assoggettati a IRPEF che pagano gli interventi di ristrutturazione sulle abitazioni.

Oltre ai proprietari anche altri soggetti possono godere dei benefici, ad esempio:

  • Titolari di diritti reali sugli immobili ( ad esempio usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc…)
  • Inquilini in affitto, comodatari
  • Familiari conviventi del possessore o detentore (ad es. il coniuge o parenti fino a certi gradi di parentela ecc…)

In linea generale possono godere dei benefici i soggetti sopra indicati che abbiamo sostenuto le spese e siano intestatari di bonifici e fatture.

Nel caso in cui l’immobile sia oggetto di una compravendita e sia già stato stipulato e registrato il preliminare di vendita, il futuro proprietario (acquirente) che vorrà eseguire delle opere di ristrutturazione potrà godere dell’incentivo se ha già il possesso dell’immobile e paga lui stesso le spese relative agli interventi.

Nel caso di due proprietari di unità abitativa se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da tutti e due ma nelle fatture è indicato come intestatario solo uno dei due, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato a patto di indicare sulla fattura la percentuale delle spese sostenute da quest’ultimo. In altre parole occorre indicare la quota realmente pagata dall’altro proprietario in modo da ripartire l’incentivo in maniera corretta.

Per poter ottenere le detrazioni fiscali per alcuni interventi è prescritto anche l’invio della pratica ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

La materia è comunque complessa e le casistiche sono molte, si rimanda dunque al sito dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori e/o più precise informazioni e/o dettagli sull’argomento e a una consulenza da parte del commercialista di fiducia.

Contattaci per l’invio della pratica ENEA per ottenere le detrazioni fiscali per Bonus Casa o Ecobonus.

Incentivi detrazioni Ecobonus cappotto termico

Vademecum Enea coibentazione di pareti, tetti, altre superfici disperdenti

La coibentazione delle strutture disperdenti che fanno parte dell’involucro edilizio (cappotto termico, isolamento delle pareti dall’interno, isolamento termico dei tetti e delle coperture, isolamenti di lastrici solari o solai verso terra) possono godere degli incentivi statali quali Ecobonus 65% o Bonus Casa 50% a seconda dei casi.

Qui di seguito è possibile scaricare il vademecum Enea relativo a questi interventi (Ecobonus). Si consiglia comunque di sentire il parere del proprio fiscalista e del proprio tecnico prima di procedere con gli interventi.

Qualità dell’aria in casa e il ruolo della VMC

La qualità dell’aria indoor nelle nostre case e appartamenti: l’importanza della ventilazione meccanica controllata (VMC)

Spesso si sente parlare di qualità dell’aria indoor e delle possibili sostanze che possono causare disturbi e forme di allergie.

Ma quali possono essere le sostanze inquinanti che troviamo nelle nostre case e appartamenti?

Molti studi e ricerche sono state condotte per valutare quali siano le principali sorgenti di sostanze inquinanti presenti nelle nostre case e principalmente troviamo: combustibili quali gasolio, carbone, legna, fumi del tabacco, materiali da costruzione, prodotti per le pulizie di casa, detergenti, pesticidi, medicamenti per le piante, prodotti e collanti utilizzati per i mobili, deodoranti chimici, solventi e molti altri.

Anche la semplice CO2, anidride carbonica, prodotta dalla respirazione o da combustione in alte concentrazioni può dar luogo a fenomeni ed effetti che possono disturbare gli abitanti della casa.

Ad esempio per concentrazioni superiori a 1000 – 2000 ppm CO2 già si possono verificare episodi di sonnolenza, mal di testa, scarsa concentrazione, leggera  nausea.

Anche i VOC rappresentano una fonte di inquinamento per l’aria indoor, queste sostanze in alte concentrazioni e prolungata esposizione interagiscono con i nostri tessuti provocando disturbi, malattie e fenomeni degenerativi. I composti organici volatili possono essere presenti in materiali edili, arredi, rivestimenti.

Alcuni studi in passato hanno evidenziato che anche alcuni tipi di mobili prodotti con metodi non conformi possono rilasciare nel tempo la formaldeide, un gas incolore, che può causare forme di allergia e irritazione agli occhi e alla gola.

Tutti questi agenti inquinanti per l’aria indoor che per vari motivi vengono rilasciati nell’ambiente domestico trovano la loro pericolosità nel momento in cui si accumulano alte concentrazioni disperse.

Qual è il ruolo della ventilazione meccanica controllata (VMC)?

Fondamentale quindi ventilare sempre in maniera importante le abitazioni e i locali in cui viviamo. Per migliorare la qualità dell’aria occorre installare un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) con apposito recuperatore energetico in grado di effettuare un ricambio di aria continuo e a basso flusso senza immettere aria gelida in inverno.

Gli impianti di ventilazione meccanica controllata possono essere di due tipi:

  • VMC canalizzata: Nei locali vengono installate apposite bocchette per la immissione e ripresa dell’aria che vengono poi collegate al recuperatore tramite delle canalizzazioni.
  • VMC puntuale o delocalizzata: In ogni locale vengono installati uno o più dispositivi singoli in grado di scambiare aria con l’esterno.

L’utilizzo della VMC permette di ottenere una qualità dell’aria superiore con basso consumo energetico. Lo scambio con l’esterno permette di diluire le sostanze inquinanti abbassando le loro concentrazioni e garantendo una buona ventilazione continua negli ambienti indoor.

Durante la stagione invernale la VMC assume anche un importante ruolo nel trattare e ridurre il tasso di umidità interna e quindi a ridurre la probabilità che si possa formare la condensa su muri e pareti. Le zone colpite da condensa superficiale sono maggiormente attaccate dalla muffa, che trova il suo habitat ideale proprio sulle pareti che ospitano una maggior concentrazione di acqua sulla superficie. Utilizzando in modo regolare un impianto VMC si ha una riduzione della quantità di acqua in sospensione nell’aria (vapor d’acqua) e quindi una minor probabilità che si possa formare condensa e muffa sulle superfici delle nostre case e appartamenti.

Rivolgetevi a noi con fiducia per realizzare il vostro impianto VMC.

Detrazioni caldaie con sistemi di termoregolazione evoluti classi V VI VIII

Come ottenere le detrazioni del 65% per le caldaie a condensazione di classe A con sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI, VIII

La Legge di bilancio 2018 aveva introdotto alcune modifiche che riguardavano anche le detrazioni fiscali Ecobonus 65% per la sostituzione dei vecchi generatori con caldaie a condensazione di classe A e contestuale installazione di sistemi di regolazione evoluti di classe V, VI e VIII. Tali specifiche risultano valide ancora oggi per chi vuole usufruire del 65% anzichè dell’aliquota al 50%.

Ma cosa sono questi sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI o VIII ?

La novità introdotta riguarda appunto la differenziazione tra gli interventi di sola sostituzione di caldaia con una a condensazione di classe almeno pari alla classe A e gli interventi che prevedono anche la messa in opera di sistemi evoluti per la regolazione della temperatura negli ambienti serviti dal generatore a condensazione installato.

Vediamo adesso cosa sono questi sistemi evoluti di termoregolazione e cosa cambia al variare della loro classe.

Indice

  • Sistemi di termoregolazione evoluti di classe V
  • Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VI
  • Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VIII
  • Termoregolazione e risparmio energetico

Sistemi di termoregolazione evoluti di classe V

Se andiamo a leggere la Legge di bilancio 2018 dove furono inserite le modifiche riguardanti le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica troviamo la seguente frase:

“La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02

La nuova caldaia a condensazione che andremo ad installare dovrà quindi essere almeno in classe A di prodotto per avere accesso agli incentivi del 65%, ma non basta. Infatti si introduce anche una ulteriore specifica che riguarda i sistemi di termoregolazione.

Se andiamo a consultare la citata comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 troviamo che le definizione dei sistemi evoluti di classe V è la seguente:

“Termostato d’ambiente modulante, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.”

Il sistema di termoregolazione dovrà dunque controllare la caldaia a condensazione in maniera tale da far variare la temperatura dell’acqua in uscita (mandata) al variare delle condizioni ambientali.

Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VI

Per quel che riguarda la classe VI , se andiamo a consultare la citata comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (trascurando la traduzione dall’inglese che a nostro avviso non è proprio chiarissima) troviamo che le definizione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe VI è la seguente:

“Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscaldamento che varia la temperatura di tale flusso secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l’abitabilità del vano. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dell’apparecchio di riscaldamento.”

Si tratta quindi di sistemi elettronici che permettono una regolazione di tipo climatico, ossia basata sulla temperatura esterna e che variano la temperatura dell’acqua in uscita alla caldaia a condensazione considerando la temperatura ambiente e la temperatura misurata all’esterno. In base ai parametri misurati sarà poi la centralina elettronica che seleziona i parametri operativi e la curva climatica di riferimento.

Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VIII

La legge di bilancio 2018 introduce le detrazioni fiscali del 65% anche per quel che riguarda la classe VIII. In base alla comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (trascurando la traduzione dall’inglese che a nostro avviso non è proprio chiarissima nemmeno in questo caso) troviamo che le definizione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe VIII è la seguente:

“Controllo della temperatura ambientale a sensori plurimi, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo elettronico munito di 3 o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.”

La definizione è molto simile a quella della classe V, solo in questa configurazione si prevedono almeno 3 punti di misura per la temperatura ambiente e la regolazione della temperatura dell’acqua di mandata dovrà dipendere da tutti i valori misurati nei vari ambienti.

Sistemi di termoregolazione evoluti e risparmio energetico

La legge di bilancio 2018 ha introdotto un ulteriore elemento da considerare al fine di ottenere le detrazioni fiscali del 65% per risparmio energetico. Infatti, oltre alla installazione di una caldaia a condensazione di classe A e alle valvole termostatiche, viene richiesta anche la installazione di un sistema di regolazione evoluto di classe V, VI e VIII.

Il concetto di base è quello di premiare una regolazione di tipo modulante, ossia i vari sensori dovranno essere in grado di trasmettere alla centralina (che nei sistemi home può essere già compresa all’interno della caldaia) i valori misurati di temperatura nei locali da climatizzare. In tal modo la caldaia potrà modulare e la temperatura dell’acqua in uscita sarà correlata alle misure di temperatura nei vari locali. La caldaia a condensazione potrà quindi in media lavorare con temperature di ritorno più basse e sfruttare meglio la condensazione dei fumi con un rendimento maggiore e minori consumi.

Nota: Si consiglia sempre e comunque di verificare la detraibilità degli interventi con il proprio consulente fiscale e con il proprio tecnico.

luminance risparmio energetico

Impianti a pompe di calore

Climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda con la pompa di calore

Da molti decenni ormai scienziati e ricercatori di tutto il mondo pubblicano risultati allarmanti circa il riscaldamento globale (Global Warming) e le emissioni di CO2 in atmosfera. Negli ultimi anni recenti ricerche hanno mostrato, con dati numerici ed analisi certe, che il fenomeno è in costante crescita e le variazioni climatiche diverranno ben presto incompatibili con la vita in molte zone geografiche.

Eppure gli appelli della scienza sono rimasti in gran parte inascoltati. Le politiche dei vari Stati stanno solo adesso recependo timidamente le indicazioni degli esperti circa le riduzioni delle emissioni della CO2. Forse troppo tardi.

Efficienza energetica tramite impianti a pompe di calore

A livello tecnico e ingegneristico possiamo intervenire in maniera importante nel processo di riduzione delle emissioni di gas serra puntando tutto sul risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Ad oggi non abbiamo però molti strumenti e tecnologie mature abbastanza per un impiego massivo.

Una valida alternativa all’utilizzo di fonti di energia fossili (che d’ora in avanti dovranno rimanere il più possibile dove si trovano, ossia sotto terra) è l’impiego di macchine basate sul ciclo dei gas cosiddetti refrigeranti, cioè le macchine in pompa di calore. Tali macchine sono in grado di “spostare” il calore dall’esterno verso gli ambienti da climatizzare al fine di creare quelle condizioni di temperatura a noi favorevoli che chiamiamo “comfort”.

Impianto a pompa di calore
Impianto a pompa di calore

In estate, tramite un ciclo termico inverso, tali macchine sono in grado di raffrescare gli ambienti in cui viviamo (case, uffici, negozi, laboratori, ecc…) spostando all’esterno il calore in eccesso.

Impianti con pompa di calore aria-acqua

Questa tipologia di impianto è costituita da una macchina esterna (motocondensante) in grado di generare acqua calda o fredda da inviare ai terminali di emissione. Il fluido vettore, in questo caso l’acqua, circola all’interno dei locali da climatizzare trasferendo l’energia necessaria al fine di riscaldare o raffrescare gli ambienti. I terminali di emissione possono essere dei fan-coil (ventilconvettori) ad acqua, pannelli radianti (a pavimento o a parete/soffitto) oppure anche radiatori opportunamente dimensionati in base ai carichi termici di progetto. Negli ultimi mesi molte case produttrici propongono questo tipo di soluzione in pompa di calore come alternativa all’utilizzo di caldaie e generatori a gas/gpl/gasolio. Questo tipo di impianto permette di ottenere delle valide prestazioni energetiche contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 rispetto a tipologie più tradizionali basate su combustione.

Unità motocondensante esterna.
Unità motocondensante esterna.

Impianti con pompa di calore aria-aria

Questo tipo di impianti rappresenta l’evoluzione dei normali e “buon vecchi” condizionatori. Il sistema è normalmente costituito da un’unità esterna e da unità interne ad espansione diretta che possono essere di tipo split a parete, split a pavimento (tipo fan-coil) oppure di tipo canalizzabili. Questa ultima soluzione permette di realizzare impianti con diffusione di aria trattata tramite griglie di distribuzione incassate che permettono di raggiungere i vari locali e ambienti dell’edificio. Anche questo tipo di impianto permette di ottenere delle valide prestazioni energetiche contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 rispetto a tipologie più tradizionali basate su combustione. Le odierne macchine presentano infatti coefficienti di prestazione molto alti (COP) ottenendo una buona quantità di energia da fonte rinnovabile (aria/ambiente esterno).

Produzione di acqua calda tramite pompa di calore

Le macchine in pompa di calore permettono anche di produrre l’acqua calda (ACS, acqua calda sanitaria) per i servizi degli edifici (sanitari, docce, vasche, ecc…). Oramai da alcuni mesi è possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti validi e ben collaudati delle principali marche del settore. Questi sistemi sono costituiti da un accumulo (o bollitore) che contiene la necessaria quantità di acqua per i servizi richiesti dalle utenze. Il calore necessario per portare a temperatura il fluido e per garantire la giusta disponibilità è fornito da una macchina a pompa di calore che può essere integrata sopra il boiler stesso oppure splittata all’esterno dei locali. In entrambi i casi si raggiungono dei buoni valori di efficienza energetica (COP) che permettono di produrre acqua calda con una minore quantità di emissione di CO2 in ambiente.

Unità a pompa di calore splittata aria-acqua

Realizzazione di impianti con pompe di calore

Impianto a pompa di calore

La progettazione e la realizzazione degli impianti a pompa di calore deve essere affidata a professionisti in grado di eseguire i calcoli termici necessari al fine di dimensionare in maniera corretta le varie componenti dell’impianto di climatizzazione e realizzare impianti di tipo innovativo con specifiche diverse dagli impianti tradizionali. La sostituzione di un vecchio impianto basato su caldaie o altri generatori di vecchio stampo con una nuova impiantistica a pompa di calore deve essere progettata in base a calcoli ben precisi che coinvolgono la valutazione dell’involucro dell’edificio e delle sue caratteristiche termotecniche.

Rivolgetevi a noi con fiducia per realizzare il vostro impianto a pompa di calore.

La certificazione energetica degli edifici. APE

Quando serve l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ?

APE

L’obbligo della certificazione energetica degli edifici è stato introdotto alcuni anni fa dal Decreto Legislativo 192/05. La normativa è poi evoluta negli anni successivi tramite alcuni decreti attuativi e leggi riguardanti l’assetto energetico che hanno in parte modificato il quadro legislativo. In particolare il DL 63/13, la Legge 90/2013, il DL 145/13 e la Legge 9 del 21/2/2013 hanno apportato alcuni cambiamenti all’impianto normativo iniziale della certificazione energetica.

Attualmente occorre riferirsi al più recente DM 26/6/2015 in attuazione della Legge 90/2013 e relative Linee Guida Nazionali per la prestazione energetica degli edifici per avere un quadro aggiornato degli obblighi e delle procedure che regolano la certificazione energetica degli edifici.

Obbligo di allegare l’APE al contratto di compravendita o locazione

Analizzando la normativa in merito all’APE, che come abbiamo detto è stata modificata e rivista a più riprese, possiamo osservare che l’obbligo di allegare l’APE al contratto è previsto nei seguenti casi:

  • Vendita o compravendita di immobili
  • Trasferimento a titolo oneroso di immobili
  • Locazione di edifici

In questi casi è l’art. 6 del DLgs 192/05 e s.m.i., in particolare il comma 3, che regola l’obbligo di allegare l’APE ai rispettivi contratti e fissa delle sanzioni nel caso in cui non si rispettino i termini di legge. Le sanzioni vanno da un minimo di € 3.000 a un massimo di € 18.000.

Obbligo di consegna dell’APE

Tale adempimento va documentato inserendo nell’atto un’apposita clausola in cui l’acquirente (in caso di compravendita di immobili) o il conduttore dell’immobile (in caso di affitto) dichiarano di aver ricevuto tale documentazione (APE). L’obbligo di consegna dell’APE è in vigore nei seguenti casi:

  • Vendita o compravendita
  • Trasferimento a titolo oneroso
  • Trasferimento a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari ( ad es. un appartamento all’interno di un condominio più ampio, oppure un locale commerciale che fa parte di un edificio più ampio)

Obbligo di dotazione o produzione dell’APE

  • Edifici nuovi (nuove edificazioni)
  • Edifici sottoposti a ristrutturazione importante
  • Vendita o compravendita
  • Trasferimenti a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari
  • Edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico
  • Contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico

Obbligo di informazione dell’APE

  • Vendita o compravendita
  • Trasferimento a titolo oneroso
  • Trasferimento a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari
  • Edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico

Anche in questo  caso occorre inserire nell’atto un’apposita clausola in cui viene specificato che il conduttore o l’acquirente dichiarano di aver ricevuto le informazioni circa l’APE relativo ai beni immobili oggetto dell’operazione.

Obblighi relativi agli annunci immobiliari

Sempre l’articolo 6 del suddetto decreto introduce degli obblighi per quel che riguarda l’APE e la certificazione energetica anche in relazione agli annunci immobiliari, in particolare:

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità  immobiliare sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente.

Sanzioni per chi non rispetta gli obblighi relativi alla certificazione energetica degli edifici

Come abbiamo visto in precedenza la normativa attuale prevede delle sanzioni per chi non rispetta gli obblighi inerenti l’APE, tali sanzioni vengono comminate dalla Guardia di Finanza oppure dall’Agenzia delle Entrate a seconda dei casi.

In particolare l’articolo 6 al comma 3 recita così:

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) entro quarantacinque giorni.
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

A chi rivolgersi per richiedere l’APE per i propri immobili

La normativa prevede che l’APE venga rilasciato da un professionista abilitato iscritto al proprio ordine professionale di appartenenza in possesso di determinati requisiti (ad es. Ordine degli Ingegneri, Architetti, ecc…). Si consiglia comunque di rivolgersi sempre a tecnici ed esperti della propria zona in quanto la legge prevede un sopralluogo obbligatorio da parte del certificatore presso l’immobile da certificare. Occorre quindi evitare di affidarsi a siti internet on-line di dubbia provenienza che promettono APE a prezzi troppo bassi o inverosimili, oppure a pubblicità che promettono APE a prezzi da offerta o last-minute. Per la preparazione di un APE occorre infatti un’analisi approfondita dell’immobile e il professionista dovrà svolgere dei calcoli termotecnici seguendo delle procedure assai complesse e regolate da apposita normativa standardizzata. Il costo dell’APE sarà quindi proporzionale alle caratteristiche dell’edificio e alla complessità dell’incarico.

Rivolgetevi con fiducia ai nostri esperti per la certificazione energetica del vostro edificio e il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Richiedi subito un preventivo per sopralluogo e rilascio dell’APE.

Classe energetica case green: la Direttiva Europea

La classe energetica degli edifici e la nuova Direttiva Europea sulle case green.

La commissione industria del Parlamento Europeo ha approvato il 9 Febbraio 2023 la nuova Direttiva sulle case green. Il provvedimento dovrà poi essere ratificato nel mese di Marzo e approvato dal Parlamento in sessione plenaria nonché in Commissione e Consiglio Europeo. Durante questi passaggi sono attesi cambiamenti e modifiche circa l’applicazione, i tempi di adeguamento e altre questioni anche se la sostanza della direttiva pare rimarrà abbastanza simile a quella approvata di recente.

In particolare si parla di un miglioramento generalizzato delle prestazioni energetiche degli edifici, la versione attuale prevede di passare alla classe energetica E entro il 2030 e alla classe energetica D entro il 2033. L’obiettivo è ambizioso e sicuramente di difficile applicazione a meno di non prevedere adeguati incentivi di Stato per finanziare gli interventi senza che questi gravino sulle tasche dei cittadini.

La certificazione energetica degli edifici: in che classe è la mia casa?

Al momento per conoscere la classe energetica delle proprie case occorre far eseguire una procedura di calcolo standard da un certificatore energetico abilitato e farsi rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

La procedura prevede un sopralluogo presso l’immobile da certificare, l’acquisizione di parametri termotecnici relativi all’immobile (tipo di costruzione, tipologia di serramenti e infissi, generatore, caldaia, condizionatori presenti, eventuali isolamenti termici, fonte energetica utilizzata, e molti altri dati) e una procedura di calcolo che premette di ottenere in uscita la certificazione della classe energetica della casa.

Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Al momento in Italia la certificazione energetica degli edifici e il rilascio dell’APE sono regolati dal DM 26/6/2015 e in particolare dall’allegato 1 che stabilisce le regole per una corretta certificazione delle nostre case.

In particolare si legge che:

“Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili di cui alle presenti linee guida è volto a favorire, in coerenza con la direttiva 2010/31/UE, con i principi desumibili dal decreto legislativo e con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo, una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell’utente finale. L’APE descritto nelle presenti linee guida, costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’immobile stesso.”

Occorre precisare che alcune Regioni hanno emanato dei regolamenti specifici con alcune differenze rispetto alla norma nazionale, per cui ci potrebbero essere delle piccole differenze nell’applicazione delle linee guida a livello regionale.

Per quel che riguarda gli specifici impianti presenti all’interno delle abitazioni e degli edifici, il decreto specifica che:

“I servizi energetici presi in considerazione per il calcolo della prestazione energetica dell’immobile sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica e, per le tipologie di edificio specificate al paragrafo 2, l’illuminazione e il trasporto di persone o cose. Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.”

Per gli edifici residenziali, ad esempio case singole o appartamenti in condominio si considerano gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento e gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria (cioè l’acqua per uso comune), per i fondi commerciali e/o altri utilizzi in alcuni casi è richiesto di considerare anche l’illuminazione e il trasporto di persone o cose (ascensori, montacarichi, ecc…).

Le classi energetiche: dalla classe G alla classe A4

La vigente normativa prevede che gli edifici vengano classificati, a seguito della procedura di certificazione, in classi energetiche che vanno dalla peggiore G (maggiori emissioni di CO2) fino alla classe A4 (minori emissioni di CO2).

Le classi sono: G-F-E-D-C-B-A1-A2-A3-A4 con la possibilità in alto di essere un Edificio a Energia quasi Zero (ossia una super categoria di case che si possono definire teoricamente passive ossia che non consumano energia primaria).

“La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren, per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito. La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identificherà i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A). Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero” come definito dall’Allegato 1, paragrafo 3.4 del decreto requisiti minimi. In figura 1 si riporta una rappresentazione grafica della scala sopra descritta.”

Classe energetica e interventi

Quali interventi devo fare per avere una casa in classe E o in classe D ?

La risposta a questa domanda non è semplice e nemmeno immediata. Per poter portare la propria casa nelle classi più alte infatti occorre valutare con attenzione la situazione di partenza ed eseguire una diagnosi energetica o una simulazione termotecnica in cui attraverso la modellazione degli interventi di efficientamento energetico è possibile valutare la classe energetica futura dell’edificio oggetto di  intervento.

Possibili opere per l’efficientamento energetico della propria casa:

  • Isolamento termico dell’involucro opaco disperdente: cappotto termico esterno, cappotto interno, contropareti isolate, isolamento ultimo solaio, coibentazione della copertura con pannelli isolanti, isolamento verso terra, isolamento termico in intercapedine.
  • Isolamento termico dell’involucro trasparente: sostituzione di serramenti e infissi con modelli a bassa trasmittanza termica certificati per il risparmio energetico.
  • Sostituzione del generatore / caldaia e regolazione impianto termico: caldaie a condensazione, pompe di calore aria-aria o aria-acqua, sistemi ibridi caldaia e pompa di calore, sistemi di regolazione evoluti, regolazioni climatiche, valvole termostatiche, sistemi domotici, caldaie a pellet o a biomassa, scaldacqua a pompa di calore.
  • Impianti VMC: Ventilazione Meccanica Controllata, sia in versione puntuale che in versione canalizzata. (molto utile anche per il controllo dell’umidità interna e per limitare la formazione di condensa)
  • Impianti a pannelli solari fotovoltaici o termici: Installazione di pannelli solari fotovoltaici con relativo inverter e batterie di accumulo e impianti per la produzione di acqua calda da fonte rinnovabile quali i collettori solari termici e relativo sistema di accumulo.