Incentivi detrazioni IRPEF Bonus Casa 50%

Chi può usufruire delle detrazioni 50% Bonus Casa?

Gli incentivi statali nell’edilizia sono stati di primaria importanza negli ultimi anni al fine di sostenere un settore come quello dell’edilizia e delle ristrutturazioni in genere. Artigiani, ditte edili, costruttori, fonitori e commercianti sono stati colpiti pesantemente dalla crisi economica degli ultimi anni, una mano è venuta dagli incentivi statali per le ristrutturazioni edilizie.

Detrazioni 50% Bonus Casa

Le detrazioni IRPEF per la ristrutturazione degli immobili sono disponibili per chi ristruttura l’abitazione o le parti comuni di edifici residenziali in genere ubicati in Italia.

Fino ad oggi è possibile detrarre una quota del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 96.000 di spesa. Per adesso non abbiamo notizie circa le eventuali variazioni che il governo vorrà apportare o meno per i prossimi anni.

L’importo in detrazione va suddiviso tra i vari soggetti che hanno pagato gli interventi di ristrutturazione e che hanno diritto a godere dell’incentivo. Per i condomini che hanno effettuato eventuali interventi di ristrutturazione sulle parti comuni degli edifici conta l’anno in cui l’amministratore ha effettuato il pagamento delle spese. Ad ogni condomino poi spetterà una quota relativa del beneficio se avrà correttamente versato le spese a lui imputabili per gli interventi entro la data della dichiarazione dei redditi. In tal modo il beneficio sarà suddiviso tra i vari condomini in maniera equa.

In generale è possibile detrarre ogni anno un decimo del beneficio totale (per 10 anni) se tale quota rientra nel totale dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione.

Se l’immobile in questione oggetto di ristrutturazione viene utilizzato anche per l’esercizio di professioni o altre attività oltre che per abitazione (uso promiscuo), la detrazione spetta ridotta del 50%.

Gli incentivi per le ristrutturazioni sono a disposizione dei contribuenti assoggettati a IRPEF che pagano gli interventi di ristrutturazione sulle abitazioni.

Oltre ai proprietari anche altri soggetti possono godere dei benefici, ad esempio:

  • Titolari di diritti reali sugli immobili ( ad esempio usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc…)
  • Inquilini in affitto, comodatari
  • Familiari conviventi del possessore o detentore (ad es. il coniuge o parenti fino a certi gradi di parentela ecc…)

In linea generale possono godere dei benefici i soggetti sopra indicati che abbiamo sostenuto le spese e siano intestatari di bonifici e fatture.

Nel caso in cui l’immobile sia oggetto di una compravendita e sia già stato stipulato e registrato il preliminare di vendita, il futuro proprietario (acquirente) che vorrà eseguire delle opere di ristrutturazione potrà godere dell’incentivo se ha già il possesso dell’immobile e paga lui stesso le spese relative agli interventi.

Nel caso di due proprietari di unità abitativa se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da tutti e due ma nelle fatture è indicato come intestatario solo uno dei due, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato a patto di indicare sulla fattura la percentuale delle spese sostenute da quest’ultimo. In altre parole occorre indicare la quota realmente pagata dall’altro proprietario in modo da ripartire l’incentivo in maniera corretta.

La materia è comunque complessa e le casistiche sono molte, si rimanda dunque al sito dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori e/o più precise informazioni e/o dettagli sull’argomento e a una consulenza da parte del commercialista di fiducia.

Incentivi detrazioni Ecobonus cappotto termico

Vademecum Enea coibentazione di pareti, tetti, altre superfici disperdenti

La coibentazione delle strutture disperdenti che fanno parte dell’involucro edilizio (cappotto termico, isolamento delle pareti dall’interno, isolamento termico dei tetti e delle coperture, isolamenti di lastrici solari o solai verso terra) possono godere degli incentivi statali quali Ecobonus 65% o Bonus Casa 50% a seconda dei casi.

Qui di seguito è possibile scaricare il vademecum Enea relativo a questi interventi (Ecobonus). Si consiglia comunque di sentire il parere del proprio fiscalista e del proprio tecnico prima di procedere con gli interventi.

Qualità dell’aria in casa e il ruolo della VMC

La qualità dell’aria indoor nelle nostre case e appartamenti: l’importanza della ventilazione meccanica controllata (VMC)

Spesso si sente parlare di qualità dell’aria indoor e delle possibili sostanze che possono causare disturbi e forme di allergie.

Ma quali possono essere le sostanze inquinanti che troviamo nelle nostre case e appartamenti?

Molti studi e ricerche sono state condotte per valutare quali siano le principali sorgenti di sostanze inquinanti presenti nelle nostre case e principalmente troviamo: combustibili quali gasolio, carbone, legna, fumi del tabacco, materiali da costruzione, prodotti per le pulizie di casa, detergenti, pesticidi, medicamenti per le piante, prodotti e collanti utilizzati per i mobili, deodoranti chimici, solventi e molti altri.

Anche la semplice CO2, anidride carbonica, prodotta dalla respirazione o da combustione in alte concentrazioni può dar luogo a fenomeni ed effetti che possono disturbare gli abitanti della casa.

Ad esempio per concentrazioni superiori a 1000 – 2000 ppm CO2 già si possono verificare episodi di sonnolenza, mal di testa, scarsa concentrazione, leggera  nausea.

Anche i VOC rappresentano una fonte di inquinamento per l’aria indoor, queste sostanze in alte concentrazioni e prolungata esposizione interagiscono con i nostri tessuti provocando disturbi, malattie e fenomeni degenerativi. I composti organici volatili possono essere presenti in materiali edili, arredi, rivestimenti.

Alcuni studi in passato hanno evidenziato che anche alcuni tipi di mobili prodotti con metodi non conformi possono rilasciare nel tempo la formaldeide, un gas incolore, che può causare forme di allergia e irritazione agli occhi e alla gola.

Tutti questi agenti inquinanti per l’aria indoor che per vari motivi vengono rilasciati nell’ambiente domestico trovano la loro pericolosità nel momento in cui si accumulano alte concentrazioni disperse.

Qual è il ruolo della ventilazione meccanica controllata (VMC)?

Fondamentale quindi ventilare sempre in maniera importante le abitazioni e i locali in cui viviamo. Per migliorare la qualità dell’aria occorre installare un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) con apposito recuperatore energetico in grado di effettuare un ricambio di aria continuo e a basso flusso senza immettere aria gelida in inverno.

Gli impianti di ventilazione meccanica controllata possono essere di due tipi:

  • VMC canalizzata: Nei locali vengono installate apposite bocchette per la immissione e ripresa dell’aria che vengono poi collegate al recuperatore tramite delle canalizzazioni.
  • VMC puntuale o delocalizzata: In ogni locale vengono installati uno o più dispositivi singoli in grado di scambiare aria con l’esterno.

L’utilizzo della VMC permette di ottenere una qualità dell’aria superiore con basso consumo energetico. Lo scambio con l’esterno permette di diluire le sostanze inquinanti abbassando le loro concentrazioni e garantendo una buona ventilazione continua negli ambienti indoor.

Durante la stagione invernale la VMC assume anche un importante ruolo nel trattare e ridurre il tasso di umidità interna e quindi a ridurre la probabilità che si possa formare la condensa su muri e pareti. Le zone colpite da condensa superficiale sono maggiormente attaccate dalla muffa, che trova il suo habitat ideale proprio sulle pareti che ospitano una maggior concentrazione di acqua sulla superficie. Utilizzando in modo regolare un impianto VMC si ha una riduzione della quantità di acqua in sospensione nell’aria (vapor d’acqua) e quindi una minor probabilità che si possa formare condensa e muffa sulle superfici delle nostre case e appartamenti.

Rivolgetevi a noi con fiducia per realizzare il vostro impianto VMC.

Detrazioni caldaie con sistemi di termoregolazione evoluti classi V VI VIII

Come ottenere le detrazioni del 65% per le caldaie a condensazione di classe A con sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI, VIII

La Legge di bilancio 2018 aveva introdotto alcune modifiche che riguardavano anche le detrazioni fiscali Ecobonus 65% per la sostituzione dei vecchi generatori con caldaie a condensazione di classe A e contestuale installazione di sistemi di regolazione evoluti di classe V, VI e VIII. Tali specifiche risultano valide ancora oggi per chi vuole usufruire del 65% anzichè dell’aliquota al 50%.

Ma cosa sono questi sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI o VIII ?

La novità introdotta riguarda appunto la differenziazione tra gli interventi di sola sostituzione di caldaia con una a condensazione di classe almeno pari alla classe A e gli interventi che prevedono anche la messa in opera di sistemi evoluti per la regolazione della temperatura negli ambienti serviti dal generatore a condensazione installato.

Vediamo adesso cosa sono questi sistemi evoluti di termoregolazione e cosa cambia al variare della loro classe.

Indice

  • Sistemi di termoregolazione evoluti di classe V
  • Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VI
  • Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VIII
  • Termoregolazione e risparmio energetico

Sistemi di termoregolazione evoluti di classe V

Se andiamo a leggere la Legge di bilancio 2018 dove furono inserite le modifiche riguardanti le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica troviamo la seguente frase:

“La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02

La nuova caldaia a condensazione che andremo ad installare dovrà quindi essere almeno in classe A di prodotto per avere accesso agli incentivi del 65%, ma non basta. Infatti si introduce anche una ulteriore specifica che riguarda i sistemi di termoregolazione.

Se andiamo a consultare la citata comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 troviamo che le definizione dei sistemi evoluti di classe V è la seguente:

“Termostato d’ambiente modulante, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.”

Il sistema di termoregolazione dovrà dunque controllare la caldaia a condensazione in maniera tale da far variare la temperatura dell’acqua in uscita (mandata) al variare delle condizioni ambientali.

Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VI

Per quel che riguarda la classe VI , se andiamo a consultare la citata comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (trascurando la traduzione dall’inglese che a nostro avviso non è proprio chiarissima) troviamo che le definizione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe VI è la seguente:

“Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscaldamento che varia la temperatura di tale flusso secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l’abitabilità del vano. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dell’apparecchio di riscaldamento.”

Si tratta quindi di sistemi elettronici che permettono una regolazione di tipo climatico, ossia basata sulla temperatura esterna e che variano la temperatura dell’acqua in uscita alla caldaia a condensazione considerando la temperatura ambiente e la temperatura misurata all’esterno. In base ai parametri misurati sarà poi la centralina elettronica che seleziona i parametri operativi e la curva climatica di riferimento.

Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VIII

La legge di bilancio 2018 introduce le detrazioni fiscali del 65% anche per quel che riguarda la classe VIII. In base alla comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (trascurando la traduzione dall’inglese che a nostro avviso non è proprio chiarissima nemmeno in questo caso) troviamo che le definizione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe VIII è la seguente:

“Controllo della temperatura ambientale a sensori plurimi, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo elettronico munito di 3 o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.”

La definizione è molto simile a quella della classe V, solo in questa configurazione si prevedono almeno 3 punti di misura per la temperatura ambiente e la regolazione della temperatura dell’acqua di mandata dovrà dipendere da tutti i valori misurati nei vari ambienti.

Sistemi di termoregolazione evoluti e risparmio energetico

La legge di bilancio 2018 ha introdotto un ulteriore elemento da considerare al fine di ottenere le detrazioni fiscali del 65% per risparmio energetico. Infatti, oltre alla installazione di una caldaia a condensazione di classe A e alle valvole termostatiche, viene richiesta anche la installazione di un sistema di regolazione evoluto di classe V, VI e VIII.

Il concetto di base è quello di premiare una regolazione di tipo modulante, ossia i vari sensori dovranno essere in grado di trasmettere alla centralina (che nei sistemi home può essere già compresa all’interno della caldaia) i valori misurati di temperatura nei locali da climatizzare. In tal modo la caldaia potrà modulare e la temperatura dell’acqua in uscita sarà correlata alle misure di temperatura nei vari locali. La caldaia a condensazione potrà quindi in media lavorare con temperature di ritorno più basse e sfruttare meglio la condensazione dei fumi con un rendimento maggiore e minori consumi.

Nota: Si consiglia sempre e comunque di verificare la detraibilità degli interventi con il proprio consulente fiscale e con il proprio tecnico.

luminance risparmio energetico

Impianti a pompe di calore

Climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda con la pompa di calore

Da molti decenni ormai scienziati e ricercatori di tutto il mondo pubblicano risultati allarmanti circa il riscaldamento globale (Global Warming) e le emissioni di CO2 in atmosfera. Negli ultimi anni recenti ricerche hanno mostrato, con dati numerici ed analisi certe, che il fenomeno è in costante crescita e le variazioni climatiche diverranno ben presto incompatibili con la vita in molte zone geografiche.

Eppure gli appelli della scienza sono rimasti in gran parte inascoltati. Le politiche dei vari Stati stanno solo adesso recependo timidamente le indicazioni degli esperti circa le riduzioni delle emissioni della CO2. Forse troppo tardi.

Efficienza energetica tramite impianti a pompe di calore

A livello tecnico e ingegneristico possiamo intervenire in maniera importante nel processo di riduzione delle emissioni di gas serra puntando tutto sul risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Ad oggi non abbiamo però molti strumenti e tecnologie mature abbastanza per un impiego massivo.

Una valida alternativa all’utilizzo di fonti di energia fossili (che d’ora in avanti dovranno rimanere il più possibile dove si trovano, ossia sotto terra) è l’impiego di macchine basate sul ciclo dei gas cosiddetti refrigeranti, cioè le macchine in pompa di calore. Tali macchine sono in grado di “spostare” il calore dall’esterno verso gli ambienti da climatizzare al fine di creare quelle condizioni di temperatura a noi favorevoli che chiamiamo “comfort”.

In estate, tramite un ciclo termico inverso, tali macchine sono in grado di raffrescare gli ambienti in cui viviamo (case, uffici, negozi, laboratori, ecc…) spostando all’esterno il calore in eccesso.

Impianti con pompa di calore aria-acqua

Questa tipologia di impianto è costituita da una macchina esterna (motocondensante) in grado di generare acqua calda o fredda da inviare ai terminali di emissione. Il fluido vettore, in questo caso l’acqua, circola all’interno dei locali da climatizzare trasferendo l’energia necessaria al fine di riscaldare o raffrescare gli ambienti. I terminali di emissione possono essere dei fan-coil (ventilconvettori) ad acqua, pannelli radianti (a pavimento o a parete/soffitto) oppure anche radiatori opportunamente dimensionati in base ai carichi termici di progetto. Negli ultimi mesi molte case produttrici propongono questo tipo di soluzione in pompa di calore come alternativa all’utilizzo di caldaie e generatori a gas/gpl/gasolio. Questo tipo di impianto permette di ottenere delle valide prestazioni energetiche contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 rispetto a tipologie più tradizionali basate su combustione.

Impianti con pompa di calore aria-aria

Questo tipo di impianti rappresenta l’evoluzione dei normali e “buon vecchi” condizionatori. Il sistema è normalmente costituito da un’unità esterna e da unità interne ad espansione diretta che possono essere di tipo split a parete, split a pavimento (tipo fan-coil) oppure di tipo canalizzabili. Questa ultima soluzione permette di realizzare impianti con diffusione di aria trattata tramite griglie di distribuzione incassate che permettono di raggiungere i vari locali e ambienti dell’edificio. Anche questo tipo di impianto permette di ottenere delle valide prestazioni energetiche contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 rispetto a tipologie più tradizionali basate su combustione. Le odierne macchine presentano infatti coefficienti di prestazione molto alti (COP) ottenendo una buona quantità di energia da fonte rinnovabile (aria/ambiente esterno).

Produzione di acqua calda tramite pompa di calore

Le macchine in pompa di calore permettono anche di produrre l’acqua calda (ACS, acqua calda sanitaria) per i servizi degli edifici (sanitari, docce, vasche, ecc…). Oramai da alcuni mesi è possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti validi e ben collaudati delle principali marche del settore. Questi sistemi sono costituiti da un accumulo (o bollitore) che contiene la necessaria quantità di acqua per i servizi richiesti dalle utenze. Il calore necessario per portare a temperatura il fluido e per garantire la giusta disponibilità è fornito da una macchina a pompa di calore che può essere integrata sopra il boiler stesso oppure splittata all’esterno dei locali. In entrambi i casi si raggiungono dei buoni valori di efficienza energetica (COP) che permettono di produrre acqua calda con una minore quantità di emissione di CO2 in ambiente.

Realizzazione di impianti con pompe di calore

Impianto a pompa di calore

La progettazione e la realizzazione degli impianti a pompa di calore deve essere affidata a professionisti in grado di eseguire i calcoli termici necessari al fine di dimensionare in maniera corretta le varie componenti dell’impianto di climatizzazione e realizzare impianti di tipo innovativo con specifiche diverse dagli impianti tradizionali. La sostituzione di un vecchio impianto basato su caldaie o altri generatori di vecchio stampo con una nuova impiantistica a pompa di calore deve essere progettata in base a calcoli ben precisi che coinvolgono la valutazione dell’involucro dell’edificio e delle sue caratteristiche termotecniche.

Rivolgetevi a noi con fiducia per realizzare il vostro impianto a pompa di calore.

La certificazione energetica degli edifici. APE

Quando serve l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ?

APE

L’obbligo della certificazione energetica degli edifici è stato introdotto alcuni anni fa dal Decreto Legislativo 192/05. La normativa è poi evoluta negli anni successivi tramite alcuni decreti attuativi e leggi riguardanti l’assetto energetico che hanno in parte modificato il quadro legislativo. In particolare il DL 63/13, la Legge 90/2013, il DL 145/13 e la Legge 9 del 21/2/2013 hanno apportato alcuni cambiamenti all’impianto normativo iniziale della certificazione energetica.

Attualmente occorre riferirsi al più recente DM 26/6/2015 in attuazione della Legge 90/2013 e relative Linee Guida Nazionali per la prestazione energetica degli edifici per avere un quadro aggiornato degli obblighi e delle procedure che regolano la certificazione energetica degli edifici.

Obbligo di allegare l’APE al contratto di compravendita o locazione

Analizzando la normativa in merito all’APE, che come abbiamo detto è stata modificata e rivista a più riprese, possiamo osservare che l’obbligo di allegare l’APE al contratto è previsto nei seguenti casi:

  • Vendita o compravendita di immobili
  • Trasferimento a titolo oneroso di immobili
  • Locazione di edifici

In questi casi è l’art. 6 del DLgs 192/05 e s.m.i., in particolare il comma 3, che regola l’obbligo di allegare l’APE ai rispettivi contratti e fissa delle sanzioni nel caso in cui non si rispettino i termini di legge. Le sanzioni vanno da un minimo di € 3.000 a un massimo di € 18.000.

Obbligo di consegna dell’APE

Tale adempimento va documentato inserendo nell’atto un’apposita clausola in cui l’acquirente (in caso di compravendita di immobili) o il conduttore dell’immobile (in caso di affitto) dichiarano di aver ricevuto tale documentazione (APE). L’obbligo di consegna dell’APE è in vigore nei seguenti casi:

  • Vendita o compravendita
  • Trasferimento a titolo oneroso
  • Trasferimento a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari ( ad es. un appartamento all’interno di un condominio più ampio, oppure un locale commerciale che fa parte di un edificio più ampio)

Obbligo di dotazione o produzione dell’APE

  • Edifici nuovi (nuove edificazioni)
  • Edifici sottoposti a ristrutturazione importante
  • Vendita o compravendita
  • Trasferimenti a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari
  • Edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico
  • Contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico

Obbligo di informazione dell’APE

  • Vendita o compravendita
  • Trasferimento a titolo oneroso
  • Trasferimento a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari
  • Edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico

Anche in questo  caso occorre inserire nell’atto un’apposita clausola in cui viene specificato che il conduttore o l’acquirente dichiarano di aver ricevuto le informazioni circa l’APE relativo ai beni immobili oggetto dell’operazione.

Obblighi relativi agli annunci immobiliari

Sempre l’articolo 6 del suddetto decreto introduce degli obblighi per quel che riguarda l’APE e la certificazione energetica anche in relazione agli annunci immobiliari, in particolare:

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità  immobiliare sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente.

Sanzioni per chi non rispetta gli obblighi relativi alla certificazione energetica degli edifici

Come abbiamo visto in precedenza la normativa attuale prevede delle sanzioni per chi non rispetta gli obblighi inerenti l’APE, tali sanzioni vengono comminate dalla Guardia di Finanza oppure dall’Agenzia delle Entrate a seconda dei casi.

In particolare l’articolo 6 al comma 3 recita così:

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) entro quarantacinque giorni.
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

A chi rivolgersi per richiedere l’APE per i propri immobili

La normativa prevede che l’APE venga rilasciato da un professionista abilitato iscritto al proprio ordine professionale di appartenenza in possesso di determinati requisiti (ad es. Ordine degli Ingegneri, Architetti, ecc…). Si consiglia comunque di rivolgersi sempre a tecnici ed esperti della propria zona in quanto la legge prevede un sopralluogo obbligatorio da parte del certificatore presso l’immobile da certificare. Occorre quindi evitare di affidarsi a siti internet on-line di dubbia provenienza che promettono APE a prezzi troppo bassi o inverosimili, oppure a pubblicità che promettono APE a prezzi da offerta o last-minute. Per la preparazione di un APE occorre infatti un’analisi approfondita dell’immobile e il professionista dovrà svolgere dei calcoli termotecnici seguendo delle procedure assai complesse e regolate da apposita normativa standardizzata. Il costo dell’APE sarà quindi proporzionale alle caratteristiche dell’edificio e alla complessità dell’incarico.

Rivolgetevi con fiducia ai nostri esperti per la certificazione energetica del vostro edificio e il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Richiedi subito un preventivo per sopralluogo e rilascio dell’APE.

Classe energetica case green: la Direttiva Europea

La classe energetica degli edifici e la nuova Direttiva Europea sulle case green.

La commissione industria del Parlamento Europeo ha approvato il 9 Febbraio 2023 la nuova Direttiva sulle case green. Il provvedimento dovrà poi essere ratificato nel mese di Marzo e approvato dal Parlamento in sessione plenaria nonché in Commissione e Consiglio Europeo. Durante questi passaggi sono attesi cambiamenti e modifiche circa l’applicazione, i tempi di adeguamento e altre questioni anche se la sostanza della direttiva pare rimarrà abbastanza simile a quella approvata di recente.

In particolare si parla di un miglioramento generalizzato delle prestazioni energetiche degli edifici, la versione attuale prevede di passare alla classe energetica E entro il 2030 e alla classe energetica D entro il 2033. L’obiettivo è ambizioso e sicuramente di difficile applicazione a meno di non prevedere adeguati incentivi di Stato per finanziare gli interventi senza che questi gravino sulle tasche dei cittadini.

La certificazione energetica degli edifici: in che classe è la mia casa?

Al momento per conoscere la classe energetica delle proprie case occorre far eseguire una procedura di calcolo standard da un certificatore energetico abilitato e farsi rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

La procedura prevede un sopralluogo presso l’immobile da certificare, l’acquisizione di parametri termotecnici relativi all’immobile (tipo di costruzione, tipologia di serramenti e infissi, generatore, caldaia, condizionatori presenti, eventuali isolamenti termici, fonte energetica utilizzata, e molti altri dati) e una procedura di calcolo che premette di ottenere in uscita la certificazione della classe energetica della casa.

Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Al momento in Italia la certificazione energetica degli edifici e il rilascio dell’APE sono regolati dal DM 26/6/2015 e in particolare dall’allegato 1 che stabilisce le regole per una corretta certificazione delle nostre case.

In particolare si legge che:

“Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili di cui alle presenti linee guida è volto a favorire, in coerenza con la direttiva 2010/31/UE, con i principi desumibili dal decreto legislativo e con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo, una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell’utente finale. L’APE descritto nelle presenti linee guida, costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’immobile stesso.”

Occorre precisare che alcune Regioni hanno emanato dei regolamenti specifici con alcune differenze rispetto alla norma nazionale, per cui ci potrebbero essere delle piccole differenze nell’applicazione delle linee guida a livello regionale.

Per quel che riguarda gli specifici impianti presenti all’interno delle abitazioni e degli edifici, il decreto specifica che:

“I servizi energetici presi in considerazione per il calcolo della prestazione energetica dell’immobile sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica e, per le tipologie di edificio specificate al paragrafo 2, l’illuminazione e il trasporto di persone o cose. Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.”

Per gli edifici residenziali, ad esempio case singole o appartamenti in condominio si considerano gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento e gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria (cioè l’acqua per uso comune), per i fondi commerciali e/o altri utilizzi in alcuni casi è richiesto di considerare anche l’illuminazione e il trasporto di persone o cose (ascensori, montacarichi, ecc…).

Le classi energetiche: dalla classe G alla classe A4

La vigente normativa prevede che gli edifici vengano classificati, a seguito della procedura di certificazione, in classi energetiche che vanno dalla peggiore G (maggiori emissioni di CO2) fino alla classe A4 (minori emissioni di CO2).

Le classi sono: G-F-E-D-C-B-A1-A2-A3-A4 con la possibilità in alto di essere un Edificio a Energia quasi Zero (ossia una super categoria di case che si possono definire teoricamente passive ossia che non consumano energia primaria).

“La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren, per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito. La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identificherà i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A). Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero” come definito dall’Allegato 1, paragrafo 3.4 del decreto requisiti minimi. In figura 1 si riporta una rappresentazione grafica della scala sopra descritta.”

Classe energetica e interventi

Quali interventi devo fare per avere una casa in classe E o in classe D ?

La risposta a questa domanda non è semplice e nemmeno immediata. Per poter portare la propria casa nelle classi più alte infatti occorre valutare con attenzione la situazione di partenza ed eseguire una diagnosi energetica o una simulazione termotecnica in cui attraverso la modellazione degli interventi di efficientamento energetico è possibile valutare la classe energetica futura dell’edificio oggetto di  intervento.

Possibili opere per l’efficientamento energetico della propria casa:

  • Isolamento termico dell’involucro opaco disperdente: cappotto termico esterno, cappotto interno, contropareti isolate, isolamento ultimo solaio, coibentazione della copertura con pannelli isolanti, isolamento verso terra, isolamento termico in intercapedine.
  • Isolamento termico dell’involucro trasparente: sostituzione di serramenti e infissi con modelli a bassa trasmittanza termica certificati per il risparmio energetico.
  • Sostituzione del generatore / caldaia e regolazione impianto termico: caldaie a condensazione, pompe di calore aria-aria o aria-acqua, sistemi ibridi caldaia e pompa di calore, sistemi di regolazione evoluti, regolazioni climatiche, valvole termostatiche, sistemi domotici, caldaie a pellet o a biomassa, scaldacqua a pompa di calore.
  • Impianti VMC: Ventilazione Meccanica Controllata, sia in versione puntuale che in versione canalizzata. (molto utile anche per il controllo dell’umidità interna e per limitare la formazione di condensa)
  • Impianti a pannelli solari fotovoltaici o termici: Installazione di pannelli solari fotovoltaici con relativo inverter e batterie di accumulo e impianti per la produzione di acqua calda da fonte rinnovabile quali i collettori solari termici e relativo sistema di accumulo.