I casi di esclusione dall’APE
La normativa relativa alla certificazione energetica degli edifici (APE) è stata più volte modificata e aggiornata durante gli ultimi anni. Faremo qui riferimento alle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in particolare al DM 26/6/09 e al DM 26/6/15 che si sovrappongono e in parte si integrano tra loro.
Casi in cui non serve l’APE, Attestato di Prestazione Energetica
Analizzando i decreti di cui sopra possiamo elencare alcune fattispecie in cui non è richiesto l’APE:
- box, cantine e autorimesse privi di impianti
- parcheggi a più piani
- campi sportivi coperti da strutture stagionali
- depositi privi di impianti termici
Il DM 26/6/2015 ha poi introdotto altre tipologie di immobili / edifici che possono essere esclusi dall’APE:
- gli edifici agricoli o rurali non residenziali (ad es. tettoie, ruderi ad uso non abitativo, ecc…) sprovvisti di impianti di climatizzazione
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica. (la parti ad ufficio vanno quindi dotate di APE)
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
- i ruderi, purché tale stato venga dichiarato nell’atto notarile (quindi il notaio dovrà specificare in maniera precisa tale circostanza nel contratto)
- i fabbricati in fase di costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o agibilità al momento della compravendita ( scheletri strutturali o immobili al rustico o stato grezzo)
- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.
In alcune Regioni la normativa nazionale potrebbe essere stata sovrascritta o integrata da alcune norme regionali, per cui si raccomanda comunque di informarsi presso l’ufficio ambiente o energia competente presso la propria regione di appartenenza per informazioni più dettagliate. In caso di locazioni si consiglia di contattare anche l’ufficio locale dell’ADE per essere sicuri in caso di esclusione dall’APE per non vedersi comminare una sanzione al momento della registrazione dei contratti di affitto.