APE, Attestati di Prestazione Energetica in Toscana

Normativa sugli APE, Attestati di Prestazione Energetica in Toscana

Contattaci per richiedere l’APE zone: Firenze, Prato, sulla costa serviamo Cecina, Follonica, Piombino, San Vincenzo e zone limitrofe.

Le principali norme sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in Toscana sono state implementate tramite il Sistema Informativo Regionale sull’Efficienza e sulla Prestazione Energetica degli Edifici e dei relativi Impianti (SIERT), in particolare tramite il Modulo APE.

Le disposizioni fondamentali relative agli APE sono le seguenti:

  1. Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica (Art. 8)
  • ARRR S.p.A., per conto della Regione, gestisce e organizza i dati delle attestazioni di prestazione energetica (APE) tramite il SIERT (Modulo APE).
  • L’APE, al fine di consentire la corretta archiviazione, deve essere registrato nel sistema informativo regionale secondo un numero di identificazione univoco e progressivo. i Certificatori Autorizzati inseriscono gli APE nel Sistema SIERT.
  • Trasmissione Nazionale: Entro il 31 marzo di ogni anno, ARRR S.p.A. trasmette i dati relativi all’ultimo anno trascorso al Sistema Informativo istituito dall’articolo 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, che costituisce la banca dati nazionale (SIAPE).
  1. Registrazione dei Certificatori (Art. 24)
  • I soggetti certificatori (liberi professionisti o appartenenti a società/enti con i requisiti richiesti) devono registrarsi al Modulo APE del SIERT per poter trasmettere l’APE. La procedura di registrazione è illustrata nei manuali pubblicati sul sito del SIERT. Controllate sempre che il Certificatore da voi scelto sia presente nell’Archivio SIERT.
  1. Targa Energetica per Edifici Pubblici
  • In attuazione dell’articolo 23 bis della l.r. 39/2005, è definita la modalità di predisposizione ed esposizione al pubblico delle informazioni relative alla prestazione energetica degli edifici pubblici mediante un’apposita “targa energetica”.
  1. Vigilanza e Ispezione
  • Il SIERT comprende anche il sistema di riconoscimento degli ispettori delle attestazioni della prestazione energetica degli edifici, integrato nel Modulo APE. Gli elenchi dei tecnici certificatori e degli ispettori sono pubblicati sul sito del SIERT per garantire la corretta informazione ai responsabili di impianto e ai proprietari.
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Quando è obbligatorio l’APE in Toscana?

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è obbligatorio, ai sensi dell’articolo 23 bis, commi 1 e 4, della l.r. 39/2005 e della normativa statale di riferimento, almeno nei seguenti casi:

  1. Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni Importanti
  • L’APE deve essere redatto per i nuovi edifici e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti. Dell’APE deve essere fatta menzione nell’attestazione asseverata di agibilità (di cui all’articolo 149 della l.r. 65/2014). L’attestazione di agibilità è inefficace a qualsiasi titolo se l’APE non è trasmesso secondo le modalità stabilite (Articolo 26).
  1. Trasferimenti di Proprietà e Locazioni
  • L’APE è richiesto in caso di trasferimento a titolo oneroso (vendita) o in caso di stipula di un contratto di locazione (affitto) o in altre tipologie di atti. Il soggetto certificatore redige l’APE e ne trasmette copia al committente prima della stipula dell’atto di trasferimento a titolo oneroso o del contratto di locazione o di tutti gli altri usi, a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’Articolo 26. Nell’atto di trasferimento o nel contratto di locazione o in altri atti deve essere menzionato l’APE e indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull’efficienza energetica attribuito all’attestato.

Certificazioni Volontarie:

  • L’APE può essere richiesto anche su base volontaria dal proprietario o dall’avente titolo per edifici già esistenti, anche al di fuori dei casi in cui la presentazione è obbligatoria

Si rinvia comunque alla normativa vigente per una più completa disamina dei vari obblighi di legge.

APE Firenze Prato Pistoia
APE Firenze Prato Pistoia

A cosa serve l’APE?

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento fondamentale nel contesto dell’efficienza energetica degli edifici, con molteplici scopi e contenuti specifici.

Di seguito sono riportati i dettagli sulle funzioni e il contenuto dell’APE:

1. Funzione Principale e Scopo

L’APE assolve la funzione di comprovare l’efficienza energetica dell’edificio e fornire informazioni dettagliate sulla sua qualità energetica nel complesso e nei suoi singoli componenti.

L’APE deve indicare:

  • La classe energetica dell’edificio (relativa all’indice di prestazione energetica globale).
  • Gli indici di prestazione energetica globale (sia per l’energia primaria rinnovabile che per quella non rinnovabile).
  • Gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali suddivisi per singolo uso energetico (es. climatizzazione estiva, invernale, acqua calda sanitaria, illuminazione).

2. Contenuto Dettagliato dell’APE

L’APE deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

  • Identificazione dell’APE:
  • Il frontespizio che indica la natura dell’APE.
  • Il codice di identificazione univoca (generato dal modulo APE del SIERT). L’APE è considerato valido solo se dotato di questo codice.
  • La data di emissione e di scadenza dell’APE.
  • Identificazione dell’Immobile:
  • L’ubicazione dell’immobile (comune, indirizzo) e i dati identificativi catastali.
  • Identificazione del Certificatore:
  • I dati identificativi del soggetto certificatore.
  • Descrizione delle Caratteristiche Energetiche (Diagnosi): L’APE descrive in dettaglio le caratteristiche dei seguenti elementi:
  • Involucro edilizio dell’edificio.
  • Sistema edificio e impianto per la climatizzazione invernale ed estiva.
  • Impianto di produzione di acqua calda sanitaria.
  • Impianto di illuminazione artificiale.
  • Impianti di produzione da fonte rinnovabile.
  • Impianto di ventilazione meccanica e di trasporto di persone o cose.

3. Utilizzo e Validità dell’APE

L’APE è richiesto in diversi contesti (Articolo 23 bis della l.r. 39/2005):

  • Trasferimento di Proprietà e Locazione: L’APE deve essere redatto prima della stipula dell’atto di trasferimento a titolo oneroso o del contratto di locazione. Negli atti, deve essere menzionato l’APE e indicato il suo numero di identificazione.
  • Annunci Commerciali: Negli annunci commerciali di vendita o locazione di edifici, devono essere riportati gli indici di prestazione energetica globale dell’edificio e la classe energetica corrispondente.
  • Nuove Costruzioni/Ristrutturazioni: È obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva.
  • Certificazioni Volontarie: L’APE può essere richiesto dal proprietario anche al di fuori dei casi obbligatori (certificazioni energetiche volontarie).

Una volta trasmesso l’APE tramite il modulo APE del SIERT, viene generata automaticamente la targa energetica dell’edificio in formato digitale, che ha la stessa validità temporale dell’APE e deve essere aggiornata quando l’APE è aggiornato.

Quanto costa un APE in Toscana?

Non esiste un costo fisso per l’APE in Toscana in quanto trattasi di una prestazione professionale svolta da tecnici liberi professionisti.

Tuttavia, il regolamento regionale introduce due tipi di oneri/contributi che sono dovuti in relazione alla trasmissione dell’APE nel Sistema Informativo Energetico Regionale Toscano (SIERT). Tali costi fissi (tasse) si aggiungono quindi al costo della prestazione professionale svolta dai Certificatori.

  1. Oneri Annuali (per i Certificatori):
  • I soggetti certificatori che trasmettono almeno un APE nell’anno civile sono tenuti al pagamento degli oneri annuali.
  • Questi oneri coprono i costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del SIERT.
  • L’ammontare degli oneri è stabilito da una specifica deliberazione della Giunta regionale.
  1. Contributo per Ciascuna Trasmissione di APE:
  • Per ciascuna trasmissione di attestato (APE) è dovuto un contributo.
  • L’attestazione di avvenuto pagamento di questo contributo è identificata da un codice univoco generato dal SIERT.
  • Questa ricevuta, contenente l’identificativo dell’APE e i dati catastali, deve essere consegnata dal certificatore al committente insieme all’APE.

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Aggiornamenti normativa Legge 10/91 DM 28/10/2025

Nuovi requisiti energetici per gli edifici, aggiornamento Legge 10/91, modifiche APE Attestati di Prestazione Energetica

Questo nuovo decreto del 28 ottobre 2025 aggiorna il precedente del 2015 sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definisce le prescrizioni minime per gli edifici in Italia, allineandosi alle direttive europee più recenti.

  • Introduzione di requisiti più stringenti per l’efficienza energetica negli edifici
  • Integrazione di normative su qualità dell’acqua e infrastrutture per veicoli elettrici
  • Coordinamento tra vari ministeri per garantire sostenibilità e sicurezza energetica

Il documento definisce e distingue diverse tipologie di interventi edilizi ai fini dell’applicazione dei requisiti di prestazione energetica. Questi interventi sono principalmente basati sulle definizioni del Decreto Legislativo 192/2005, con ulteriori specificazioni.

Le tipologie di intervento previste sono:

  1. Nuova Costruzione
    Le prescrizioni e i requisiti comuni per gli edifici di nuova costruzione sono trattati nel Capitolo 2 e, per le disposizioni aggiuntive, nel Capitolo 3. Gli edifici di nuova costruzione sono soggetti al rispetto di tutti i requisiti di prestazione energetica, inclusi quelli riguardanti l’involucro, gli impianti e l’integrazione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici.
  2. Ristrutturazioni Importanti
    Le ristrutturazioni importanti sono interventi su edifici esistenti che modificano in modo significativo la prestazione energetica. Sono suddivise in due livelli, in base all’incidenza sull’involucro edilizio e sull’impianto termico:
  • Ristrutturazioni Importanti di Primo Livello:
  • L’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
  • Comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per i servizi di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
  • Requisiti: I requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono ai servizi interessati.
  • Ristrutturazioni Importanti di Secondo Livello:
  • L’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% e inferiore o uguale al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
  • Può o meno interessare l’impianto termico.
  • Requisiti: I requisiti di prestazione energetica riguardano solo le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni di elementi e componenti dell’involucro interessati dai lavori (rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica).
  1. Riqualificazioni Energetiche
    Questi sono interventi non riconducibili alle ristrutturazioni importanti ma che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
  • L’intervento coinvolge una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
  • Possono consistere nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico (o di altri interventi parziali), inclusa la sostituzione del generatore.
  • Requisiti: I requisiti di prestazione energetica si applicano solo ai componenti edilizi e impianti oggetto di intervento (riferendosi alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza). Le disposizioni aggiuntive per le riqualificazioni energetiche sono trattate nel Capitolo 5.
  1. Interventi Esclusi (Deroghe)
    Alcuni interventi parziali sono esplicitamente esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
  • Interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico (es. tinteggiatura).
  • Rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
  • Interventi sugli impianti esistenti volti al mantenimento in efficienza e sicurezza, che non prevedano alcuna sostituzione dell’impianto o delle sue parti.
  1. Ampliamenti Volumetrici (Trattamento differenziato in base alle dimensioni)
    La normativa distingue anche l’applicazione dei requisiti in base all’entità degli ampliamenti volumetrici:
  • Ampliamento con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o maggiore a 500 m³ (e contestuale ristrutturazione o riqualificazione): Si applicano i requisiti previsti sia per la parte ampliata (come un nuovo edificio) sia per la parte esistente ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche.
  • Ampliamento con volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o inferiore o uguale a 500 m³: Si applicano i requisiti previsti per le Ristrutturazioni Importanti o per le Riqualificazioni Energetiche, a seconda che gli interventi sull’involucro (inclusa la parte ampliata) superino o meno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva.
luminance FAR ristrutturazioni Firenze Prato Pistoia
Luminance FAR ristrutturazioni, risparmio energetico, Firenze Prato Pistoia

Verifiche energetiche e relazione ex Legge 10/91

Le verifiche da effettuare variano in base al tipo di intervento sull’edificio: Nuova Costruzione o Ristrutturazione Importante di Primo Livello, Ristrutturazione Importante di Secondo Livello, e Riqualificazione Energetica.

Di seguito riportiamo un riepilogo delle verifiche e dei requisiti in base alla classificazione degli interventi:

  1. Nuova Costruzione o Ristrutturazione Importante di Primo Livello

Queste disposizioni si applicano a:

  • Edifici di nuova costruzione.
  • Demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione.
  • Ristrutturazioni Importanti di Primo Livello (interventi che interessano l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva e che comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio).

Verifiche e Requisiti:

  • Verifica con Edificio di Riferimento: I requisiti sono determinati utilizzando il concetto di “edificio di riferimento”, un modello teorico di riferimento al quale rapportare i risultati numerici ottenuti sull’edificio reale oggetto di analisi.
  • Indici di Prestazione Energetica e Parametri (Verifica di progetto): Si procede alla determinazione e verifica dei seguenti parametri e indici, calcolati per unità immobiliare, che devono rispettare i limiti minimi previsti:
  • Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (HT′​).
  • Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est​/Asuputile​).
  • Indice di prestazione termica utile per riscaldamento (EPH,nd​).
  • Efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale.
  • Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPH​).
  • Edifici a Energia Quasi Zero (NZEB): Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello devono rispettare i requisiti per essere definiti “edifici a energia quasi zero” (NZEB).
  • Sistemi Alternativi ad Alta Efficienza: Il progettista deve valutare la fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza e inserire tali valutazioni nella relazione tecnica.
  • Sicurezza Antincendio e Sismica: Si applicano le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi (per le parti opache dell’involucro) ed è obbligatoria la “Valutazione di sicurezza” di cui al paragrafo 8.3 delle NTC 2018 per il rischio sismico.
  • Controllo della Temperatura: I nuovi impianti di climatizzazione invernale o quelli installati in occasione della sostituzione del generatore di calore devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o zone termiche, assistiti da compensazione climatica (salvo documentate eccezioni).
  1. Ristrutturazioni Importanti di Secondo Livello

Queste disposizioni si applicano a:

  • Interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (e che possono interessare l’impianto termico).

Verifiche e Requisiti:

  • Verifica Limitata alle Porzioni Interessate: I requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano solo le caratteristiche termo-fisiche delle porzioni e degli elementi dell’involucro interessati dai lavori di riqualificazione energetica.
  • Trasmittanza Termica: Deve essere verificato il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica, comprensiva dei ponti termici, come specificato nell’Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2 (non specificato in questi estratti).
  1. Riqualificazioni Energetiche

Queste disposizioni si applicano a:

  • Interventi non riconducibili alle ristrutturazioni importanti (incidenza inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva) e/o nuova installazione/ristrutturazione parziale di un impianto termico.

Verifiche e Requisiti:

  • Verifica Limitata ai Componenti: I requisiti di prestazione energetica si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
  • Trasmittanza Termica (Involucro):
  • Per le strutture opache verticali (verso l’esterno o locali non climatizzati), il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (Usc​) deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell’Appendice B.
  • Per le strutture opache orizzontali o inclinate di copertura e pavimento, il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (Usc​) deve essere inferiore o uguale ai limiti specificati nelle Tabelle 2 e 3 dell’Appendice B, in base alla fascia climatica (con eccezione per la categoria E.8 per le coperture).
  • Sistemi di Automazione (BACS) (Non Residenziale): Gli edifici non residenziali con impianti termici superiori a 290 kW devono essere dotati di sistemi BACS di classe B o superiore entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, a condizione che l’installazione sia realizzabile e abbia un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni.
  • Dispositivi Autoregolanti (Impianti): In caso di sostituzione del generatore di calore, devono essere installati dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o zona, se tecnicamente realizzabile e con tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni.

Verifiche Generali (Indipendenti dal Tipo di Intervento)

Indipendentemente dalla classificazione dell’intervento, alcune verifiche sono obbligatorie per garantire la salute e il comfort:

  • Verifica della Condensa Superficiale e Interstiziale: Le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente sia sui ponti termici, conformemente alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211. La verifica è soddisfatta se la quantità massima ammissibile non è superata e non vi è nessun residuo alla fine di un ciclo annuale.
  • Contenimento del Surriscaldamento Estivo: Per le strutture di copertura (orizzontali o inclinate), è obbligatoria la verifica dell’efficacia (in termini di rapporto costi-benefici) dell’utilizzo alternativo di:
  • Materiali a elevata riflettanza solare (cool roof), con riflettanza minima specificata (0,65 per piane; 0,30 per a falde).
  • Tecnologie di climatizzazione passiva (es. ventilazione, coperture a verde).

Tutte le verifiche e valutazioni effettuate devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica da depositare in Comune ai sensi della Legge 10/91.

L’articolo riporta solo alcune delle novità e delle norme indicate nel decreto, per una più completa disamina si rimanda al testo integrale del Decreto scaricabile dal sito del Ministero.


La transizione energetica da caldaia a pompa di calore

Eliminare il gas da casa: passare dalla caldaia alla pompa di calore

Negli ultimi mesi molti nostri clienti stanno effettuando un’importante transizione energetica sostituendo la vecchia caldaia a gas con le nuove pompe di calore. Eliminare la caldaia e passare alla pompa di calore rappresenta una modifica sostanziale dell’impianto di riscaldamento e occorre valutare in maniera professionale tutte le implicazioni che possono derivare da questa importante innovazione.


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  1. Sopralluogo e rilievo energetico dell’edificio
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  3. Calcoli termici ed eventuali interventi sull’involucro edilizio
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Il passaggio da un impianto di riscaldamento a gas a un impianto alimentato da pompa di calore deve essere valutato molto attentamente, in particolare occorre eseguire dei calcoli termotecnici specifici al fine di dimensionare correttamente i vari componenti. Occorre inoltre stimare quali saranno i carichi termici della vostra abitazione e accompagnare l’intervento con eventuali migliorie dell’involucro termico.

Impianto di riscaldamento con pompa di calore ad alta efficienza e impianto fotovoltaico
Impianto di riscaldamento con pompa di calore ad alta efficienza e impianto fotovoltaico

Al fine di ottimizzare i consumi e sfruttare al meglio l’impianto a pompa di calore nel periodo estivo, quando abbiamo una abbondante irraggiamento solare, possiamo installare anche un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. L’energia prodotta nei mesi estivi potrà essere utilizzata al meglio in fase di raffrescamento, con grandi risparmi in bolletta e abbattendo le emissioni di CO2.

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Ristrutturazioni e direttiva Case Green EPBD

La nuova direttiva Case Green e i possibili interventi di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e degli edifici non residenziali

La Direttiva Case Green

Il giorno 8 Maggio 2024 è stata pubblicata in via definitiva la nuova direttiva europea EPBD, più comunemente conosciuta in Italia come la Direttiva Case Green. In realtà il testo riguarda molti argomenti assai importanti inerenti l’efficienza energetica e non solo le case o gli edifici residenziali. La direttiva Case Green UE 2024/1275 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e gli Stati Membri avranno circa 2 anni per recepire le norme comunitarie a livello nazionale tramite leggi e decreti attuativi validi a livello nazionale.

Il testo è molto complesso e corposo, vengono trattati molti argomenti inerenti l’efficienza energetica degli edifici e la riduzione progressiva delle emissioni di CO2 fino al target finale con un parco edilizio a emissioni zero al 2050.

In sintesi possiamo evidenziare i seguenti passaggi per i prossimi anni:

  • Nuovi edifici: dal 2028 i nuovi edifici pubblici dovranno essere ad emissioni zero, dal 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero
  • Per gli edifici esistenti abbiamo due percorsi distinti per gli edifici residenziali e gli edifici non residenziali. In particolare per gli edifici non residenziali gli Stati membri dovranno fissare delle norme minime di prestazione energetica sulla base delle emissioni del parco edilizio al 2020 con target prefissati al 2030 e al 2033. Per gli edifici residenziali il loro consumo medio globale dovrà diminuire del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. A questo scopo dovranno essere riqualificati almeno il 55% degli edifici con le prestazioni peggiori. Quindi ad esempio per il 2030 dovremo ridurre del 16% il fabbisogno di energia globale andando a ristrutturare o riqualificare almeno il 55% degli edifici con le peggiori prestazioni energetiche. Se questo non dovesse essere sufficiente per raggiungere la quota del 16% occorrerà integrare in altro modo.
  • Esclusioni dalla Direttiva Case Green: Secondo il testo in Gazzetta dovrebbero essere esclusi i seguenti casi: edifici storici, luoghi religiosi, casette inferiori a 50 mq isolate, case per utilizzo saltuario o per vacanze estive, edifici di forze armate, e altri casi particolari.

Possibili interventi di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni.

Sono molti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione che possiamo eseguire per migliorare la classe energetica degli edifici e la tecnologia attuale permette di intervenire in molti ambiti sia che riguardino l’involucro edilizio sia la parte degli impianti tecnologici, a titolo di esempio possiamo considerare:

  • Isolamento termico a cappotto delle pareti esterne
  • Coibentazione delle pareti esterne dall’interno
  • Sostituzione degli infissi vetusti con modelli a bassa trasmittanza termica
  • Isolamento termico della copertura, tetti con materiali isolanti
  • Isolamento termico del sottotetto e della soffitta, con materiali isolanti
  • Nel caso di rifacimento dei solai contro terra è possibile intervenire inserendo materiali isolanti al fine di ridurre le dispersioni verso il basso
  • Sostituzione dei vecchi impianti termici con impianti a bassa temperatura alimentati da pompe di calore
  • Installazione di pannelli solari fotovoltaici
  • Installazione di pannelli solari termici
  • Installazione di pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria ACS in sostituzione dei vecchi boiler
  • Impianti di domotica per ottimizzare la regolazione degli impianti termici, termoregolazione evoluta
  • Sostituzione dei vecchi generatori a combustibili fossili gas gasolio gpl con pompe di calore e adeguamento dell’impianto termico

La tipologia e la normativa specifica di riferimento per l’attuazione pratica dei singoli interventi sarà comunque specificata nei Decreti Attuativi che gli Stati Membri dovranno emettere per cui sarà possibile conoscere più nello specifico la materia solo dopo la pubblicazione in Gazzetta dei vari disposti normativi dei singoli Stati.



Detrazioni caldaie 2024

Incentivi per sostituzione caldaie e pratica ENEA per il 2024

Legge di bilancio e direttiva Case Green: le detrazioni 65% – 50% per risparmio energetico per le caldaie a condensazione

detrazioni 2024 caldaie

Nei giorni passati si sono susseguite una serie di informazioni e notizie contrastanti riguardo alla proroga degli incentivi fiscali (bonus casa – ecobonus) per le caldaie per l’anno 2024 e seguenti anche alla luce delle prime versioni della Direttiva Case Green. In particolare erano emersi dei dubbi circa il destino delle detrazioni del 50-65% per le caldaie a condensazione.

Ad oggi la legge di bilancio e la normativa attuale prevede a nostro avviso le seguenti casistiche per il 2024:

  • Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con caldaie a condensazione di classe energetica A con installazione di sistemi di termoregolazione evolutiDetrazione del 65%
  • Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con caldaie a condensazione di classe energetica ADetrazione del 50%
  • Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro + installazione di sistemi di termoregolazione evolutiDetrazione del 65%

Gli incentivi vengono così graduati in base alle prestazioni energetiche delle varie combinazioni. Per le modalità e le pratiche da redigere per accedere agli ecobonus rimangono più o meno valide le prescrizioni che già avevamo visto per gli anno precedenti. In particolare occorre predisporre ed inviare l’apposita pratica all’ENEA e conservare la documentazione tecnica e fiscale relativa all’intervento.

Da una prima analisi della Direttiva Europea EPBD Case Green (che dovrà essere comunque recepita dagli Stati Membri con appositi Decreti) sembra che vi sia uno stop agli incentivi per le caldaie a combustibili fossili a partire dal prossimo anno. Per cui, stando alle prime indicazioni (da confermare e salvo proroghe) sembra che il 2024 sia l’ultimo anno per poter usufruire degli incentivi statali per la sostituzione di caldaie a combustibili fossili (gas, gasolio, ecc…).

Per informazioni e maggiori dettagli normativi si consiglia di verificare sul sito del ministero preposto e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per informazioni sull’installazione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI e VIII:

Detrazioni 65 per caldaie con sistemi di termoregolazione evoluti

A chi rivolgersi per le pratiche ENEA:

Studio tecnico e termotecnico Luminance Professional: Disbrigo on-line delle pratiche ENEA per detrazioni ed ecobonus.


Quando non serve la certificazione energetica APE

I casi di esclusione dall’APE

La normativa relativa alla certificazione energetica degli edifici (APE) è stata più volte modificata e aggiornata durante gli ultimi anni. Faremo qui riferimento alle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in particolare al DM 26/6/09 e al DM 26/6/15 che si sovrappongono e in parte si integrano tra loro.

APE

Casi in cui non serve l’APE, Attestato di Prestazione Energetica

Analizzando i decreti di cui sopra possiamo elencare alcune fattispecie in cui non è richiesto l’APE:

  • box, cantine e autorimesse privi di impianti
  • parcheggi a più piani
  • campi sportivi coperti da strutture stagionali
  • depositi privi di impianti termici

Il DM 26/6/2015 ha poi introdotto altre tipologie di immobili / edifici che possono essere esclusi dall’APE:

  • gli edifici agricoli o rurali non residenziali (ad es. tettoie, ruderi ad uso non abitativo, ecc…) sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica. (la parti ad ufficio vanno quindi dotate di APE)
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • i ruderi, purché tale stato venga dichiarato nell’atto notarile (quindi il notaio dovrà specificare in maniera precisa tale circostanza nel contratto)
  • i fabbricati in fase di costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o agibilità al momento della compravendita ( scheletri strutturali o immobili al rustico o stato grezzo)
  • edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.

In alcune Regioni la normativa nazionale potrebbe essere stata sovrascritta o integrata da alcune norme regionali, per cui si raccomanda comunque di informarsi presso l’ufficio ambiente o energia competente presso la propria regione di appartenenza per informazioni più dettagliate. In caso di locazioni si consiglia di contattare anche l’ufficio locale dell’ADE per essere sicuri in caso di esclusione dall’APE per non vedersi comminare una sanzione al momento della registrazione dei contratti di affitto.

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La certificazione energetica degli edifici. APE

Quando serve l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ?

APE

L’obbligo della certificazione energetica degli edifici è stato introdotto alcuni anni fa dal Decreto Legislativo 192/05. La normativa è poi evoluta negli anni successivi tramite alcuni decreti attuativi e leggi riguardanti l’assetto energetico che hanno in parte modificato il quadro legislativo. In particolare il DL 63/13, la Legge 90/2013, il DL 145/13 e la Legge 9 del 21/2/2013 hanno apportato alcuni cambiamenti all’impianto normativo iniziale della certificazione energetica.

Attualmente occorre riferirsi al più recente DM 26/6/2015 in attuazione della Legge 90/2013 e relative Linee Guida Nazionali per la prestazione energetica degli edifici per avere un quadro aggiornato degli obblighi e delle procedure che regolano la certificazione energetica degli edifici.

Obbligo di allegare l’APE al contratto di compravendita o locazione

Analizzando la normativa in merito all’APE, che come abbiamo detto è stata modificata e rivista a più riprese, possiamo osservare che l’obbligo di allegare l’APE al contratto è previsto nei seguenti casi:

  • Vendita o compravendita di immobili
  • Trasferimento a titolo oneroso di immobili
  • Locazione di edifici

In questi casi è l’art. 6 del DLgs 192/05 e s.m.i., in particolare il comma 3, che regola l’obbligo di allegare l’APE ai rispettivi contratti e fissa delle sanzioni nel caso in cui non si rispettino i termini di legge. Le sanzioni vanno da un minimo di € 3.000 a un massimo di € 18.000.

Obbligo di consegna dell’APE

Tale adempimento va documentato inserendo nell’atto un’apposita clausola in cui l’acquirente (in caso di compravendita di immobili) o il conduttore dell’immobile (in caso di affitto) dichiarano di aver ricevuto tale documentazione (APE). L’obbligo di consegna dell’APE è in vigore nei seguenti casi:

  • Vendita o compravendita
  • Trasferimento a titolo oneroso
  • Trasferimento a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari ( ad es. un appartamento all’interno di un condominio più ampio, oppure un locale commerciale che fa parte di un edificio più ampio)

Obbligo di dotazione o produzione dell’APE

  • Edifici nuovi (nuove edificazioni)
  • Edifici sottoposti a ristrutturazione importante
  • Vendita o compravendita
  • Trasferimenti a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari
  • Edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico
  • Contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico

Obbligo di informazione dell’APE

  • Vendita o compravendita
  • Trasferimento a titolo oneroso
  • Trasferimento a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari
  • Edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico

Anche in questo  caso occorre inserire nell’atto un’apposita clausola in cui viene specificato che il conduttore o l’acquirente dichiarano di aver ricevuto le informazioni circa l’APE relativo ai beni immobili oggetto dell’operazione.

Obblighi relativi agli annunci immobiliari

Sempre l’articolo 6 del suddetto decreto introduce degli obblighi per quel che riguarda l’APE e la certificazione energetica anche in relazione agli annunci immobiliari, in particolare:

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità  immobiliare sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente.

Sanzioni per chi non rispetta gli obblighi relativi alla certificazione energetica degli edifici

Come abbiamo visto in precedenza la normativa attuale prevede delle sanzioni per chi non rispetta gli obblighi inerenti l’APE, tali sanzioni vengono comminate dalla Guardia di Finanza oppure dall’Agenzia delle Entrate a seconda dei casi.

In particolare l’articolo 6 al comma 3 recita così:

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) entro quarantacinque giorni.
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

A chi rivolgersi per richiedere l’APE per i propri immobili

La normativa prevede che l’APE venga rilasciato da un professionista abilitato iscritto al proprio ordine professionale di appartenenza in possesso di determinati requisiti (ad es. Ordine degli Ingegneri, Architetti, ecc…). Si consiglia comunque di rivolgersi sempre a tecnici ed esperti della propria zona in quanto la legge prevede un sopralluogo obbligatorio da parte del certificatore presso l’immobile da certificare. Occorre quindi evitare di affidarsi a siti internet on-line di dubbia provenienza che promettono APE a prezzi troppo bassi o inverosimili, oppure a pubblicità che promettono APE a prezzi da offerta o last-minute. Per la preparazione di un APE occorre infatti un’analisi approfondita dell’immobile e il professionista dovrà svolgere dei calcoli termotecnici seguendo delle procedure assai complesse e regolate da apposita normativa standardizzata. Il costo dell’APE sarà quindi proporzionale alle caratteristiche dell’edificio e alla complessità dell’incarico.

Rivolgetevi con fiducia ai nostri esperti per la certificazione energetica del vostro edificio e il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Richiedi subito un preventivo per sopralluogo e rilascio dell’APE.

Classe energetica case green: la Direttiva Europea

La classe energetica degli edifici e la nuova Direttiva Europea sulle case green.

La commissione industria del Parlamento Europeo ha approvato il 9 Febbraio 2023 la nuova Direttiva sulle case green. Il provvedimento dovrà poi essere ratificato nel mese di Marzo e approvato dal Parlamento in sessione plenaria nonché in Commissione e Consiglio Europeo. Durante questi passaggi sono attesi cambiamenti e modifiche circa l’applicazione, i tempi di adeguamento e altre questioni anche se la sostanza della direttiva pare rimarrà abbastanza simile a quella approvata di recente.

In particolare si parla di un miglioramento generalizzato delle prestazioni energetiche degli edifici, la versione attuale prevede di passare alla classe energetica E entro il 2030 e alla classe energetica D entro il 2033. L’obiettivo è ambizioso e sicuramente di difficile applicazione a meno di non prevedere adeguati incentivi di Stato per finanziare gli interventi senza che questi gravino sulle tasche dei cittadini.

La certificazione energetica degli edifici: in che classe è la mia casa?

Al momento per conoscere la classe energetica delle proprie case occorre far eseguire una procedura di calcolo standard da un certificatore energetico abilitato e farsi rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

La procedura prevede un sopralluogo presso l’immobile da certificare, l’acquisizione di parametri termotecnici relativi all’immobile (tipo di costruzione, tipologia di serramenti e infissi, generatore, caldaia, condizionatori presenti, eventuali isolamenti termici, fonte energetica utilizzata, e molti altri dati) e una procedura di calcolo che premette di ottenere in uscita la certificazione della classe energetica della casa.

Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Al momento in Italia la certificazione energetica degli edifici e il rilascio dell’APE sono regolati dal DM 26/6/2015 e in particolare dall’allegato 1 che stabilisce le regole per una corretta certificazione delle nostre case.

In particolare si legge che:

“Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili di cui alle presenti linee guida è volto a favorire, in coerenza con la direttiva 2010/31/UE, con i principi desumibili dal decreto legislativo e con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo, una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell’utente finale. L’APE descritto nelle presenti linee guida, costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’immobile stesso.”

Occorre precisare che alcune Regioni hanno emanato dei regolamenti specifici con alcune differenze rispetto alla norma nazionale, per cui ci potrebbero essere delle piccole differenze nell’applicazione delle linee guida a livello regionale.

Per quel che riguarda gli specifici impianti presenti all’interno delle abitazioni e degli edifici, il decreto specifica che:

“I servizi energetici presi in considerazione per il calcolo della prestazione energetica dell’immobile sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica e, per le tipologie di edificio specificate al paragrafo 2, l’illuminazione e il trasporto di persone o cose. Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.”

Per gli edifici residenziali, ad esempio case singole o appartamenti in condominio si considerano gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento e gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria (cioè l’acqua per uso comune), per i fondi commerciali e/o altri utilizzi in alcuni casi è richiesto di considerare anche l’illuminazione e il trasporto di persone o cose (ascensori, montacarichi, ecc…).

Le classi energetiche: dalla classe G alla classe A4

La vigente normativa prevede che gli edifici vengano classificati, a seguito della procedura di certificazione, in classi energetiche che vanno dalla peggiore G (maggiori emissioni di CO2) fino alla classe A4 (minori emissioni di CO2).

Le classi sono: G-F-E-D-C-B-A1-A2-A3-A4 con la possibilità in alto di essere un Edificio a Energia quasi Zero (ossia una super categoria di case che si possono definire teoricamente passive ossia che non consumano energia primaria).

“La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren, per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito. La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identificherà i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A). Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero” come definito dall’Allegato 1, paragrafo 3.4 del decreto requisiti minimi. In figura 1 si riporta una rappresentazione grafica della scala sopra descritta.”

Classe energetica e interventi

Quali interventi devo fare per avere una casa in classe E o in classe D ?

La risposta a questa domanda non è semplice e nemmeno immediata. Per poter portare la propria casa nelle classi più alte infatti occorre valutare con attenzione la situazione di partenza ed eseguire una diagnosi energetica o una simulazione termotecnica in cui attraverso la modellazione degli interventi di efficientamento energetico è possibile valutare la classe energetica futura dell’edificio oggetto di  intervento.

Possibili opere per l’efficientamento energetico della propria casa:

  • Isolamento termico dell’involucro opaco disperdente: cappotto termico esterno, cappotto interno, contropareti isolate, isolamento ultimo solaio, coibentazione della copertura con pannelli isolanti, isolamento verso terra, isolamento termico in intercapedine.
  • Isolamento termico dell’involucro trasparente: sostituzione di serramenti e infissi con modelli a bassa trasmittanza termica certificati per il risparmio energetico.
  • Sostituzione del generatore / caldaia e regolazione impianto termico: caldaie a condensazione, pompe di calore aria-aria o aria-acqua, sistemi ibridi caldaia e pompa di calore, sistemi di regolazione evoluti, regolazioni climatiche, valvole termostatiche, sistemi domotici, caldaie a pellet o a biomassa, scaldacqua a pompa di calore.
  • Impianti VMC: Ventilazione Meccanica Controllata, sia in versione puntuale che in versione canalizzata. (molto utile anche per il controllo dell’umidità interna e per limitare la formazione di condensa)
  • Impianti a pannelli solari fotovoltaici o termici: Installazione di pannelli solari fotovoltaici con relativo inverter e batterie di accumulo e impianti per la produzione di acqua calda da fonte rinnovabile quali i collettori solari termici e relativo sistema di accumulo.