Normativa sugli APE, Attestati di Prestazione Energetica in Toscana
Le principali norme sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in Toscana sono state implementate tramite il Sistema Informativo Regionale sull’Efficienza e sulla Prestazione Energetica degli Edifici e dei relativi Impianti (SIERT), in particolare tramite il Modulo APE.
Le disposizioni fondamentali relative agli APE sono le seguenti:
- Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica (Art. 8)
- ARRR S.p.A., per conto della Regione, gestisce e organizza i dati delle attestazioni di prestazione energetica (APE) tramite il SIERT (Modulo APE).
- L’APE, al fine di consentire la corretta archiviazione, deve essere registrato nel sistema informativo regionale secondo un numero di identificazione univoco e progressivo. i Certificatori Autorizzati inseriscono gli APE nel Sistema SIERT.
- Trasmissione Nazionale: Entro il 31 marzo di ogni anno, ARRR S.p.A. trasmette i dati relativi all’ultimo anno trascorso al Sistema Informativo istituito dall’articolo 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, che costituisce la banca dati nazionale (SIAPE).
- Registrazione dei Certificatori (Art. 24)
- I soggetti certificatori (liberi professionisti o appartenenti a società/enti con i requisiti richiesti) devono registrarsi al Modulo APE del SIERT per poter trasmettere l’APE. La procedura di registrazione è illustrata nei manuali pubblicati sul sito del SIERT. Controllate sempre che il Certificatore da voi scelto sia presente nell’Archivio SIERT.
- Targa Energetica per Edifici Pubblici
- In attuazione dell’articolo 23 bis della l.r. 39/2005, è definita la modalità di predisposizione ed esposizione al pubblico delle informazioni relative alla prestazione energetica degli edifici pubblici mediante un’apposita “targa energetica”.
- Vigilanza e Ispezione
- Il SIERT comprende anche il sistema di riconoscimento degli ispettori delle attestazioni della prestazione energetica degli edifici, integrato nel Modulo APE. Gli elenchi dei tecnici certificatori e degli ispettori sono pubblicati sul sito del SIERT per garantire la corretta informazione ai responsabili di impianto e ai proprietari.

Quando è obbligatorio l’APE in Toscana?
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è obbligatorio, ai sensi dell’articolo 23 bis, commi 1 e 4, della l.r. 39/2005 e della normativa statale di riferimento, almeno nei seguenti casi:
- Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni Importanti
- L’APE deve essere redatto per i nuovi edifici e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti. Dell’APE deve essere fatta menzione nell’attestazione asseverata di agibilità (di cui all’articolo 149 della l.r. 65/2014). L’attestazione di agibilità è inefficace a qualsiasi titolo se l’APE non è trasmesso secondo le modalità stabilite (Articolo 26).
- Trasferimenti di Proprietà e Locazioni
- L’APE è richiesto in caso di trasferimento a titolo oneroso (vendita) o in caso di stipula di un contratto di locazione (affitto) o in altre tipologie di atti. Il soggetto certificatore redige l’APE e ne trasmette copia al committente prima della stipula dell’atto di trasferimento a titolo oneroso o del contratto di locazione o di tutti gli altri usi, a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’Articolo 26. Nell’atto di trasferimento o nel contratto di locazione o in altri atti deve essere menzionato l’APE e indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull’efficienza energetica attribuito all’attestato.
Certificazioni Volontarie:
- L’APE può essere richiesto anche su base volontaria dal proprietario o dall’avente titolo per edifici già esistenti, anche al di fuori dei casi in cui la presentazione è obbligatoria
Si rinvia comunque alla normativa vigente per una più completa disamina dei vari obblighi di legge.

A cosa serve l’APE?
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento fondamentale nel contesto dell’efficienza energetica degli edifici, con molteplici scopi e contenuti specifici.
Di seguito sono riportati i dettagli sulle funzioni e il contenuto dell’APE:
1. Funzione Principale e Scopo
L’APE assolve la funzione di comprovare l’efficienza energetica dell’edificio e fornire informazioni dettagliate sulla sua qualità energetica nel complesso e nei suoi singoli componenti.
L’APE deve indicare:
- La classe energetica dell’edificio (relativa all’indice di prestazione energetica globale).
- Gli indici di prestazione energetica globale (sia per l’energia primaria rinnovabile che per quella non rinnovabile).
- Gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali suddivisi per singolo uso energetico (es. climatizzazione estiva, invernale, acqua calda sanitaria, illuminazione).
2. Contenuto Dettagliato dell’APE
L’APE deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
- Identificazione dell’APE:
- Il frontespizio che indica la natura dell’APE.
- Il codice di identificazione univoca (generato dal modulo APE del SIERT). L’APE è considerato valido solo se dotato di questo codice.
- La data di emissione e di scadenza dell’APE.
- Identificazione dell’Immobile:
- L’ubicazione dell’immobile (comune, indirizzo) e i dati identificativi catastali.
- Identificazione del Certificatore:
- I dati identificativi del soggetto certificatore.
- Descrizione delle Caratteristiche Energetiche (Diagnosi): L’APE descrive in dettaglio le caratteristiche dei seguenti elementi:
- Involucro edilizio dell’edificio.
- Sistema edificio e impianto per la climatizzazione invernale ed estiva.
- Impianto di produzione di acqua calda sanitaria.
- Impianto di illuminazione artificiale.
- Impianti di produzione da fonte rinnovabile.
- Impianto di ventilazione meccanica e di trasporto di persone o cose.
3. Utilizzo e Validità dell’APE
L’APE è richiesto in diversi contesti (Articolo 23 bis della l.r. 39/2005):
- Trasferimento di Proprietà e Locazione: L’APE deve essere redatto prima della stipula dell’atto di trasferimento a titolo oneroso o del contratto di locazione. Negli atti, deve essere menzionato l’APE e indicato il suo numero di identificazione.
- Annunci Commerciali: Negli annunci commerciali di vendita o locazione di edifici, devono essere riportati gli indici di prestazione energetica globale dell’edificio e la classe energetica corrispondente.
- Nuove Costruzioni/Ristrutturazioni: È obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva.
- Certificazioni Volontarie: L’APE può essere richiesto dal proprietario anche al di fuori dei casi obbligatori (certificazioni energetiche volontarie).
Una volta trasmesso l’APE tramite il modulo APE del SIERT, viene generata automaticamente la targa energetica dell’edificio in formato digitale, che ha la stessa validità temporale dell’APE e deve essere aggiornata quando l’APE è aggiornato.
Quanto costa un APE in Toscana?
Non esiste un costo fisso per l’APE in Toscana in quanto trattasi di una prestazione professionale svolta da tecnici liberi professionisti.
Tuttavia, il regolamento regionale introduce due tipi di oneri/contributi che sono dovuti in relazione alla trasmissione dell’APE nel Sistema Informativo Energetico Regionale Toscano (SIERT). Tali costi fissi (tasse) si aggiungono quindi al costo della prestazione professionale svolta dai Certificatori.
- Oneri Annuali (per i Certificatori):
- I soggetti certificatori che trasmettono almeno un APE nell’anno civile sono tenuti al pagamento degli oneri annuali.
- Questi oneri coprono i costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del SIERT.
- L’ammontare degli oneri è stabilito da una specifica deliberazione della Giunta regionale.
- Contributo per Ciascuna Trasmissione di APE:
- Per ciascuna trasmissione di attestato (APE) è dovuto un contributo.
- L’attestazione di avvenuto pagamento di questo contributo è identificata da un codice univoco generato dal SIERT.
- Questa ricevuta, contenente l’identificativo dell’APE e i dati catastali, deve essere consegnata dal certificatore al committente insieme all’APE.
