Aggiornamenti normativa Legge 10/91 DM 28/10/2025

Nuovi requisiti energetici per gli edifici, aggiornamento Legge 10/91, modifiche APE Attestati di Prestazione Energetica

Questo nuovo decreto del 28 ottobre 2025 aggiorna il precedente del 2015 sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definisce le prescrizioni minime per gli edifici in Italia, allineandosi alle direttive europee più recenti.

  • Introduzione di requisiti più stringenti per l’efficienza energetica negli edifici
  • Integrazione di normative su qualità dell’acqua e infrastrutture per veicoli elettrici
  • Coordinamento tra vari ministeri per garantire sostenibilità e sicurezza energetica

Il documento definisce e distingue diverse tipologie di interventi edilizi ai fini dell’applicazione dei requisiti di prestazione energetica. Questi interventi sono principalmente basati sulle definizioni del Decreto Legislativo 192/2005, con ulteriori specificazioni.

Le tipologie di intervento previste sono:

  1. Nuova Costruzione
    Le prescrizioni e i requisiti comuni per gli edifici di nuova costruzione sono trattati nel Capitolo 2 e, per le disposizioni aggiuntive, nel Capitolo 3. Gli edifici di nuova costruzione sono soggetti al rispetto di tutti i requisiti di prestazione energetica, inclusi quelli riguardanti l’involucro, gli impianti e l’integrazione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici.
  2. Ristrutturazioni Importanti
    Le ristrutturazioni importanti sono interventi su edifici esistenti che modificano in modo significativo la prestazione energetica. Sono suddivise in due livelli, in base all’incidenza sull’involucro edilizio e sull’impianto termico:
  • Ristrutturazioni Importanti di Primo Livello:
  • L’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
  • Comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per i servizi di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
  • Requisiti: I requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono ai servizi interessati.
  • Ristrutturazioni Importanti di Secondo Livello:
  • L’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% e inferiore o uguale al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
  • Può o meno interessare l’impianto termico.
  • Requisiti: I requisiti di prestazione energetica riguardano solo le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni di elementi e componenti dell’involucro interessati dai lavori (rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica).
  1. Riqualificazioni Energetiche
    Questi sono interventi non riconducibili alle ristrutturazioni importanti ma che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
  • L’intervento coinvolge una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
  • Possono consistere nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico (o di altri interventi parziali), inclusa la sostituzione del generatore.
  • Requisiti: I requisiti di prestazione energetica si applicano solo ai componenti edilizi e impianti oggetto di intervento (riferendosi alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza). Le disposizioni aggiuntive per le riqualificazioni energetiche sono trattate nel Capitolo 5.
  1. Interventi Esclusi (Deroghe)
    Alcuni interventi parziali sono esplicitamente esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
  • Interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico (es. tinteggiatura).
  • Rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
  • Interventi sugli impianti esistenti volti al mantenimento in efficienza e sicurezza, che non prevedano alcuna sostituzione dell’impianto o delle sue parti.
  1. Ampliamenti Volumetrici (Trattamento differenziato in base alle dimensioni)
    La normativa distingue anche l’applicazione dei requisiti in base all’entità degli ampliamenti volumetrici:
  • Ampliamento con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o maggiore a 500 m³ (e contestuale ristrutturazione o riqualificazione): Si applicano i requisiti previsti sia per la parte ampliata (come un nuovo edificio) sia per la parte esistente ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche.
  • Ampliamento con volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o inferiore o uguale a 500 m³: Si applicano i requisiti previsti per le Ristrutturazioni Importanti o per le Riqualificazioni Energetiche, a seconda che gli interventi sull’involucro (inclusa la parte ampliata) superino o meno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva.
luminance FAR ristrutturazioni Firenze Prato Pistoia
Luminance FAR ristrutturazioni, risparmio energetico, Firenze Prato Pistoia

Verifiche energetiche e relazione ex Legge 10/91

Le verifiche da effettuare variano in base al tipo di intervento sull’edificio: Nuova Costruzione o Ristrutturazione Importante di Primo Livello, Ristrutturazione Importante di Secondo Livello, e Riqualificazione Energetica.

Di seguito riportiamo un riepilogo delle verifiche e dei requisiti in base alla classificazione degli interventi:

  1. Nuova Costruzione o Ristrutturazione Importante di Primo Livello

Queste disposizioni si applicano a:

  • Edifici di nuova costruzione.
  • Demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione.
  • Ristrutturazioni Importanti di Primo Livello (interventi che interessano l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva e che comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio).

Verifiche e Requisiti:

  • Verifica con Edificio di Riferimento: I requisiti sono determinati utilizzando il concetto di “edificio di riferimento”, un modello teorico di riferimento al quale rapportare i risultati numerici ottenuti sull’edificio reale oggetto di analisi.
  • Indici di Prestazione Energetica e Parametri (Verifica di progetto): Si procede alla determinazione e verifica dei seguenti parametri e indici, calcolati per unità immobiliare, che devono rispettare i limiti minimi previsti:
  • Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (HT′​).
  • Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est​/Asuputile​).
  • Indice di prestazione termica utile per riscaldamento (EPH,nd​).
  • Efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale.
  • Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPH​).
  • Edifici a Energia Quasi Zero (NZEB): Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello devono rispettare i requisiti per essere definiti “edifici a energia quasi zero” (NZEB).
  • Sistemi Alternativi ad Alta Efficienza: Il progettista deve valutare la fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza e inserire tali valutazioni nella relazione tecnica.
  • Sicurezza Antincendio e Sismica: Si applicano le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi (per le parti opache dell’involucro) ed è obbligatoria la “Valutazione di sicurezza” di cui al paragrafo 8.3 delle NTC 2018 per il rischio sismico.
  • Controllo della Temperatura: I nuovi impianti di climatizzazione invernale o quelli installati in occasione della sostituzione del generatore di calore devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o zone termiche, assistiti da compensazione climatica (salvo documentate eccezioni).
  1. Ristrutturazioni Importanti di Secondo Livello

Queste disposizioni si applicano a:

  • Interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (e che possono interessare l’impianto termico).

Verifiche e Requisiti:

  • Verifica Limitata alle Porzioni Interessate: I requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano solo le caratteristiche termo-fisiche delle porzioni e degli elementi dell’involucro interessati dai lavori di riqualificazione energetica.
  • Trasmittanza Termica: Deve essere verificato il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica, comprensiva dei ponti termici, come specificato nell’Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2 (non specificato in questi estratti).
  1. Riqualificazioni Energetiche

Queste disposizioni si applicano a:

  • Interventi non riconducibili alle ristrutturazioni importanti (incidenza inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva) e/o nuova installazione/ristrutturazione parziale di un impianto termico.

Verifiche e Requisiti:

  • Verifica Limitata ai Componenti: I requisiti di prestazione energetica si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
  • Trasmittanza Termica (Involucro):
  • Per le strutture opache verticali (verso l’esterno o locali non climatizzati), il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (Usc​) deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell’Appendice B.
  • Per le strutture opache orizzontali o inclinate di copertura e pavimento, il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (Usc​) deve essere inferiore o uguale ai limiti specificati nelle Tabelle 2 e 3 dell’Appendice B, in base alla fascia climatica (con eccezione per la categoria E.8 per le coperture).
  • Sistemi di Automazione (BACS) (Non Residenziale): Gli edifici non residenziali con impianti termici superiori a 290 kW devono essere dotati di sistemi BACS di classe B o superiore entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, a condizione che l’installazione sia realizzabile e abbia un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni.
  • Dispositivi Autoregolanti (Impianti): In caso di sostituzione del generatore di calore, devono essere installati dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o zona, se tecnicamente realizzabile e con tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni.

Verifiche Generali (Indipendenti dal Tipo di Intervento)

Indipendentemente dalla classificazione dell’intervento, alcune verifiche sono obbligatorie per garantire la salute e il comfort:

  • Verifica della Condensa Superficiale e Interstiziale: Le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente sia sui ponti termici, conformemente alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211. La verifica è soddisfatta se la quantità massima ammissibile non è superata e non vi è nessun residuo alla fine di un ciclo annuale.
  • Contenimento del Surriscaldamento Estivo: Per le strutture di copertura (orizzontali o inclinate), è obbligatoria la verifica dell’efficacia (in termini di rapporto costi-benefici) dell’utilizzo alternativo di:
  • Materiali a elevata riflettanza solare (cool roof), con riflettanza minima specificata (0,65 per piane; 0,30 per a falde).
  • Tecnologie di climatizzazione passiva (es. ventilazione, coperture a verde).

Tutte le verifiche e valutazioni effettuate devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica da depositare in Comune ai sensi della Legge 10/91.

L’articolo riporta solo alcune delle novità e delle norme indicate nel decreto, per una più completa disamina si rimanda al testo integrale del Decreto scaricabile dal sito del Ministero.